+84. Gli aspetti che l’autorità competente dovrebbe considerare tra l’altro nel valutare se …
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84. Gli aspetti che l’autorità competente dovrebbe considerare tra l’altro nel valutare se …
Gli aspetti che l’autorità competente dovrebbe considerare tra l’altro nel valutare se l’emittente «non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i propri obblighi» ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 sono i seguenti: - i. la posizione patrimoniale dell’emittente: violazione dei requisiti di cui all’articolo 35, paragrafi da 1 a 5, e all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114;
- ii. la posizione di liquidità dell’emittente in base ai requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) 2023/1114 e/o della riserva di attività:
- o una violazione dei requisiti in materia di liquidità o, qualora sia soggetto all’obbligo di detenere una riserva di attività, dei requisiti relativi al livello e alla composizione della riserva di attività di cui al titolo III, capi 3 e 5, del regolamento (UE) 2023/1114, compresa qualsiasi specifica a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, dell’articolo 38, paragrafo 5, e dell’articolo 45, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento, una volta applicati i pertinenti regolamenti delegati, tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione dell’emittente da parte dell’autorità competente;
- o l’incapacità di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza; e
- o il fatto di detenere una riserva di attività inferiore alle passività;
(10 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pagg. 338). - iii. per quanto riguarda gli emittenti di ART autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, altri requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione:
- o in relazione alla governance: accumulo di debolezze o carenze sostanziali in aree chiave della governance o delle funzioni di controllo interno, comprese la gestione del rischio e la gestione del rischio ITC, che da sole o insieme hanno un impatto prudenziale negativo sostanziale sull’emittente e/o sulla sua resilienza operativa; o qualsiasi altro elemento considerato rilevante dall’autorità competente;
- o carenze sostanziali che, combinate, possono avere un impatto prudenziale negativo sostanziale sull’emittente, come un’importante perdita reputazionale derivante da una mancanza di trasparenza nella conduzione dell’attività e delle operazioni o una divulgazione di informazioni incompleta/imprecisa.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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