+15. Per quanto riguarda la valutazione della rilevanza dei rischi ambientali, gli enti dovrebbero …
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15. Per quanto riguarda la valutazione della rilevanza dei rischi ambientali, gli enti dovrebbero …
Per quanto riguarda la valutazione della rilevanza dei rischi ambientali, gli enti dovrebbero utilizzare informazioni sia qualitative che quantitative. Gli enti dovrebbero considerare una gamma sufficientemente ampia di fattori ambientali che includa almeno i fattori climatici, il degrado degli ecosistemi e la perdita di biodiversità. Gli enti dovrebbero valutare i fattori determinanti del rischio di transizione e del rischio fisico, tenendo conto almeno di quanto segue: - a) per quanto riguarda i rischi di transizione:
- i. i principali settori economici sostenuti dagli attivi finanziati o in cui la controparte dell’ente svolge le proprie attività principali;
- ii. cambiamenti rilevanti in corso e potenziali nelle politiche pubbliche, nelle tecnologie e nelle preferenze di mercato (ad esempio nuove normative ambientali o incentivi fiscali, sviluppo di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, variazioni nella domanda dei consumatori o degli investitori);
- iii. in relazione ai rischi legati al clima:
| 1. 2. | esposizioni verso settori che contribuiscono in misura considerevole ai cambiamenti climatici, come specificato nel considerando (6) del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, ossia i settori di cui alle sezioni da A a H e alla sezione L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 (8 ), con particolare riguardo alle esposizioni verso soggetti del settore dei combustibili fossili; il grado di allineamento o del mancato allineamento dei portafogli rispetto ai pertinenti obiettivi normativi delle giurisdizioni in cui si opera – per gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi |
(8 ) Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17) – regolamento sule norme per gli indici di riferimento di transizione climatica, considerando (6): i settori di cui alle sezioni da A a H e alla sezione L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006. | | dimensioni almeno sulla base di una valutazione qualitativa di alto livello; |
- b) per quanto riguarda i rischi fisici:
- i. le aree geografiche in cui sono ubicati gli attivi chiave delle controparti (ad esempio i siti di produzione) e, in particolare per le esposizioni immobiliari, le garanzie fisiche;
- ii. il livello di vulnerabilità ai pericoli ambientali (ad esempio pericoli legati alla temperatura, al vento, all’acqua, alla massa solida) associati a diversi scenari climatici e percorsi di transizione o, per gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni, associati ad almeno uno scenario avverso.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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