+4.1 Valutazione della rilevanza
---+11. Nell’ambito della metodologia di riferimento per l’identificazione e la misurazione dei rischi …
---+12. La valutazione della rilevanza dei rischi ESG dovrebbe essere effettuata come valutazione …
---+13. Ai fini della valutazione della rilevanza dei rischi ESG, si dovrebbe utilizzare un approccio …
---+14. Per poter valutare in modo esaustivo la rilevanza dei rischi ESG, gli enti dovrebbero …
---+15. Per quanto riguarda la valutazione della rilevanza dei rischi ambientali, gli enti dovrebbero …
---+16. Gli enti dovrebbero motivare e documentare nell’ambito dell’ICAAP le proprie valutazioni della …
---+17. Gli enti dovrebbero sviluppare e attuare metodi di misurazione, dispositivi di gestione dei …

4.1 Valutazione della rilevanza

4.1 Valutazione della rilevanza

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
11. Nell’ambito della metodologia di riferimento per l’identificazione e la misurazione dei rischi …

Nell’ambito della metodologia di riferimento per l’identificazione e la misurazione dei rischi ESG da parte degli enti da includere nelle loro strategie e procedure interne, gli enti dovrebbero prevedere l’esecuzione periodica di una valutazione della rilevanza dei rischi ESG. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata almeno ogni anno o, per quanto riguarda gli enti piccoli e non complessi, ogni due anni. Tuttavia gli enti, compresi quelli piccoli e non complessi, dovrebbero aggiornare la valutazione più frequentemente in caso di cambiamenti sostanziali nel loro contesto operativo in relazione ai fattori ESG, come ad esempio nuove politiche pubbliche significative o variazioni nel modello di business, nei portafogli o nelle operazioni dell’ente.

12. La valutazione della rilevanza dei rischi ESG dovrebbe essere effettuata come valutazione …

La valutazione della rilevanza dei rischi ESG dovrebbe essere effettuata come valutazione specifica dell’ente che fornisce a quest’ultimo una panoramica sulla rilevanza finanziaria dei rischi ESG per il proprio modello di business e profilo di rischio, supportata da una mappatura dei fattori ESG e dei canali di trasmissione alle tradizionali categorie di rischio finanziario. La valutazione della rilevanza dei rischi ESG dovrebbe essere coerente con le altre valutazioni della rilevanza condotte dall’ente, in particolare quelle effettuate ai fini dell’informativa sui rischi rilevanti in termini di sostenibilità ai sensi della direttiva 2013/34/UE (6 ) e del regolamento delegato (UE) 2023/2772 (7 ) della Commissione, ove applicabile, e dovrebbe essere integrata nella valutazione della rilevanza ai fini del processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno (ICAAP).

13. Ai fini della valutazione della rilevanza dei rischi ESG, si dovrebbe utilizzare un approccio …

Ai fini della valutazione della rilevanza dei rischi ESG, si dovrebbe utilizzare un approccio basato sul rischio che tenga conto della probabilità di accadimento e dell’entità potenziale degli effetti finanziari dei rischi ESG nel breve e medio termine e su un orizzonte di lungo termine di almeno 10 anni.

(6 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19). (7 ) Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L 2023/2772 del 22.12.2023).

14. Per poter valutare in modo esaustivo la rilevanza dei rischi ESG, gli enti dovrebbero …

Per poter valutare in modo esaustivo la rilevanza dei rischi ESG, gli enti dovrebbero assicurare che la loro valutazione della rilevanza tenga sufficientemente conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività, dei portafogli, dei servizi e dei prodotti degli enti stessi. Gli enti dovrebbero considerare l’impatto dei rischi ESG su tutte le tradizionali categorie di rischio finanziario a cui sono esposti, compresi i rischi di credito, di mercato, di liquidità, operativi (incluse le controversie legali), reputazionali, di modello di business e di concentrazione. La determinazione dei rischi ESG rilevanti dovrebbe prendere in considerazione sia il loro impatto sulle categorie di rischio finanziario, sia l’ammontare e le quote di esposizioni, ricavi e profitti esposti ai rischi.

15. Per quanto riguarda la valutazione della rilevanza dei rischi ambientali, gli enti dovrebbero …

Per quanto riguarda la valutazione della rilevanza dei rischi ambientali, gli enti dovrebbero utilizzare informazioni sia qualitative che quantitative. Gli enti dovrebbero considerare una gamma sufficientemente ampia di fattori ambientali che includa almeno i fattori climatici, il degrado degli ecosistemi e la perdita di biodiversità. Gli enti dovrebbero valutare i fattori determinanti del rischio di transizione e del rischio fisico, tenendo conto almeno di quanto segue:

  • a) per quanto riguarda i rischi di transizione:
  • i. i principali settori economici sostenuti dagli attivi finanziati o in cui la controparte dell’ente svolge le proprie attività principali;
  • ii. cambiamenti rilevanti in corso e potenziali nelle politiche pubbliche, nelle tecnologie e nelle preferenze di mercato (ad esempio nuove normative ambientali o incentivi fiscali, sviluppo di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, variazioni nella domanda dei consumatori o degli investitori);
  • iii. in relazione ai rischi legati al clima:
1. 2.esposizioni verso settori che contribuiscono in misura considerevole ai cambiamenti climatici, come specificato nel considerando (6) del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, ossia i settori di cui alle sezioni da A a H e alla sezione L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 (8 ), con particolare riguardo alle esposizioni verso soggetti del settore dei combustibili fossili; il grado di allineamento o del mancato allineamento dei portafogli rispetto ai pertinenti obiettivi normativi delle giurisdizioni in cui si opera – per gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi

(8 ) Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17) – regolamento sule norme per gli indici di riferimento di transizione climatica, considerando (6): i settori di cui alle sezioni da A a H e alla sezione L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006.

dimensioni almeno sulla base di una valutazione qualitativa di alto livello;
  • b) per quanto riguarda i rischi fisici:
  • i. le aree geografiche in cui sono ubicati gli attivi chiave delle controparti (ad esempio i siti di produzione) e, in particolare per le esposizioni immobiliari, le garanzie fisiche;
  • ii. il livello di vulnerabilità ai pericoli ambientali (ad esempio pericoli legati alla temperatura, al vento, all’acqua, alla massa solida) associati a diversi scenari climatici e percorsi di transizione o, per gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni, associati ad almeno uno scenario avverso.
16. Gli enti dovrebbero motivare e documentare nell’ambito dell’ICAAP le proprie valutazioni della …

Gli enti dovrebbero motivare e documentare nell’ambito dell’ICAAP le proprie valutazioni della rilevanza dei rischi ESG, comprese le metodologie e le soglie utilizzate, i dati e i fattori considerati e le principali risultanze e conclusioni raggiunte, tra cui le conclusioni di non rilevanza.

17. Gli enti dovrebbero sviluppare e attuare metodi di misurazione, dispositivi di gestione dei …

Gli enti dovrebbero sviluppare e attuare metodi di misurazione, dispositivi di gestione dei rischi e processi di pianificazione della transizione, rispettivamente in conformità delle sezioni 4.2, 5 e 6, che siano commisurati ai risultati della valutazione della rilevanza e basati su questi ultimi. A tal fine, gli enti dovrebbero dotarsi di dispositivi più ampi e sofisticati per i rischi ESG individuati come rilevanti. A loro volta, le metodologie di misurazione dei rischi ESG e le metriche di monitoraggio dei rischi ESG utilizzate dagli enti dovrebbero supportare e orientare gli aggiornamenti regolari della valutazione della rilevanza. Gli enti di più piccole dimensioni con attività meno complesse possono applicare dispositivi meno ampi e meno sofisticati, che tuttavia dovrebbero essere commisurati ai risultati della loro valutazione della rilevanza dei rischi ESG.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/