+46. Gli enti dovrebbero determinare quale combinazione di strumenti di gestione e mitigazione dei …
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46. Gli enti dovrebbero determinare quale combinazione di strumenti di gestione e mitigazione dei …
Gli enti dovrebbero determinare quale combinazione di strumenti di gestione e mitigazione dei rischi possa contribuire al meglio a tale obiettivo, prendendo in considerazione una serie di strumenti, tra cui i seguenti: - a) coinvolgimento delle controparti al fine di comprendere meglio il profilo di rischio della controparte e garantire la coerenza con la propensione al rischio e con gli obiettivi strategici dell’ente, in particolare mediante:
- i. l’identificazione delle controparti da coinvolgere, tenendo conto dei risultati della valutazione della rilevanza e del processo di misurazione dei rischi;
- ii. l’instaurazione di un dialogo con tali controparti al fine di esaminarne la resilienza ai rischi ESG, tenendo conto della normativa settoriale che interessa tali controparti e di qualsiasi piano di transizione da esse elaborato;
- iii. ove pertinente e possibile, la fornitura ai clienti di informazioni appropriate e consulenza in merito alla valutazione o all’attenuazione dei rischi ESG a cui sono esposti; e
- iv. la considerazione di una serie di azioni specifiche per la controparte, come l’adeguamento dell’offerta di prodotti, l’accordo su un piano e su misure correttive per sostenere gli sforzi di transizione e una maggiore resilienza della controparte o, in ultima istanza, la cessazione del rapporto quando la continuazione dello stesso è incompatibile con la pianificazione e la propensione al rischio dell’ente;
- b) l’adeguamento dei termini finanziari (ad esempio comprese le garanzie e le misure correttive concordate contrattualmente), delle condizioni (ad esempio la durata) e/o del prezzo sulla base di criteri rilevanti per i rischi ESG nonché della strategia di rischio e della politica patrimoniale interna dell’ente;
- c) la considerazione dei rischi ESG nell’elaborazione delle politiche settoriali e nella definizione dei limiti di rischio globali, regionali e settoriali, dei limiti di esposizione e delle strategie di riduzione dell’indebitamento;
- d) la diversificazione dei portafogli di prestiti e di investimenti sulla base di criteri relativi ai rischi ESG, ad esempio in termini di settori economici o aree geografiche;
- e) altri strumenti di gestione del rischio coerenti con la propensione al rischio dell’ente, come ad esempio una possibile ridistribuzione dei finanziamenti tra i settori e, all’interno di essi, verso le esposizioni più resilienti ai rischi ESG.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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