+5.1 Principi di gestione dei rischi ESG
---+43. Ai fini dell’integrazione dei rischi ESG nel quadro di gestione dei rischi a tutti i livelli …
---+44. Gli enti dovrebbero integrare i rischi ESG nei propri sistemi e processi di gestione dei rischi …
---+45. Gli enti dovrebbero sviluppare un approccio solido e coerente alla gestione e alla mitigazione …
---+46. Gli enti dovrebbero determinare quale combinazione di strumenti di gestione e mitigazione dei …

5.1 Principi di gestione dei rischi ESG

5.1 Principi di gestione dei rischi ESG

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
43. Ai fini dell’integrazione dei rischi ESG nel quadro di gestione dei rischi a tutti i livelli …

Ai fini dell’integrazione dei rischi ESG nel quadro di gestione dei rischi a tutti i livelli dell’organizzazione, conformemente al paragrafo 152 degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna, gli enti dovrebbero considerare il ruolo dei rischi ESG come potenziali fattori determinanti di tutte le tradizionali categorie di rischi finanziari, tra cui i rischi di credito, di mercato, operativi (comprese le controversie legali), reputazionali, di liquidità, di modello di business e di concentrazione.

44. Gli enti dovrebbero integrare i rischi ESG nei propri sistemi e processi di gestione dei rischi …

Gli enti dovrebbero integrare i rischi ESG nei propri sistemi e processi di gestione dei rischi ordinari, assicurando coerenza con le rispettive strategie aziendali e di rischio complessive, compresi i piani in conformità dell’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, come ulteriormente specificato nella sezione 6. Gli enti dovrebbero assicurarsi di avere un approccio pienamente integrato in cui i rischi ESG siano adeguatamente identificati e considerati come parte delle strategie, delle politiche e dei limiti in materia di gestione dei rischi. Se gli enti si sono dotati di dispositivi specifici per i rischi ESG, dovrebbero assicurare che tali dispositivi siano riflessi e confluiscano nel quadro di gestione dei rischi.

45. Gli enti dovrebbero sviluppare un approccio solido e coerente alla gestione e alla mitigazione …

Gli enti dovrebbero sviluppare un approccio solido e coerente alla gestione e alla mitigazione dei rischi ESG nel breve e medio termine e su un orizzonte di lungo termine di almeno 10 anni, tenendo conto dei principi delineati nel paragrafo 19.

46. Gli enti dovrebbero determinare quale combinazione di strumenti di gestione e mitigazione dei …

Gli enti dovrebbero determinare quale combinazione di strumenti di gestione e mitigazione dei rischi possa contribuire al meglio a tale obiettivo, prendendo in considerazione una serie di strumenti, tra cui i seguenti:

  • a) coinvolgimento delle controparti al fine di comprendere meglio il profilo di rischio della controparte e garantire la coerenza con la propensione al rischio e con gli obiettivi strategici dell’ente, in particolare mediante:
  • i. l’identificazione delle controparti da coinvolgere, tenendo conto dei risultati della valutazione della rilevanza e del processo di misurazione dei rischi;
  • ii. l’instaurazione di un dialogo con tali controparti al fine di esaminarne la resilienza ai rischi ESG, tenendo conto della normativa settoriale che interessa tali controparti e di qualsiasi piano di transizione da esse elaborato;
  • iii. ove pertinente e possibile, la fornitura ai clienti di informazioni appropriate e consulenza in merito alla valutazione o all’attenuazione dei rischi ESG a cui sono esposti; e
  • iv. la considerazione di una serie di azioni specifiche per la controparte, come l’adeguamento dell’offerta di prodotti, l’accordo su un piano e su misure correttive per sostenere gli sforzi di transizione e una maggiore resilienza della controparte o, in ultima istanza, la cessazione del rapporto quando la continuazione dello stesso è incompatibile con la pianificazione e la propensione al rischio dell’ente;
  • b) l’adeguamento dei termini finanziari (ad esempio comprese le garanzie e le misure correttive concordate contrattualmente), delle condizioni (ad esempio la durata) e/o del prezzo sulla base di criteri rilevanti per i rischi ESG nonché della strategia di rischio e della politica patrimoniale interna dell’ente;
  • c) la considerazione dei rischi ESG nell’elaborazione delle politiche settoriali e nella definizione dei limiti di rischio globali, regionali e settoriali, dei limiti di esposizione e delle strategie di riduzione dell’indebitamento;
  • d) la diversificazione dei portafogli di prestiti e di investimenti sulla base di criteri relativi ai rischi ESG, ad esempio in termini di settori economici o aree geografiche;
  • e) altri strumenti di gestione del rischio coerenti con la propensione al rischio dell’ente, come ad esempio una possibile ridistribuzione dei finanziamenti tra i settori e, all’interno di essi, verso le esposizioni più resilienti ai rischi ESG.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/