+6.1 Principi generali
---+84. I piani elaborati a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE sono il …
---+85. Gli enti dovrebbero assicurare che i piani affrontino gli aspetti prospettici della gestione …
---+86. Gli enti dovrebbero assicurare che i propri piani e obiettivi siano ben integrati nelle …
---+87. In considerazione dell’obbligo per gli enti di assicurare che i dispositivi, i processi e i …

6.1 Principi generali

6.1 Principi generali

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
84. I piani elaborati a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE sono il …

I piani elaborati a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE sono il risultato del processo di pianificazione della transizione descritto nella sezione 6.3 e dovrebbero basarsi su un’analisi prospettica del contesto di business e su un processo di pianificazione strategica articolato e completo in capo agli enti. Dovrebbero fornire una panoramica delle misure strategiche e degli strumenti di gestione dei rischi messi in campo dagli enti per dimostrare in che modo assicurano la propria solidità nei confronti dei rischi ESG e la preparazione alla transizione verso un’economia più sostenibile e resiliente dal punto di vista climatico e ambientale.

85. Gli enti dovrebbero assicurare che i piani affrontino gli aspetti prospettici della gestione …

Gli enti dovrebbero assicurare che i piani affrontino gli aspetti prospettici della gestione dei rischi ESG, pur essendo coerenti con altri requisiti applicabili, compresi quelli relativi alla dovuta diligenza, alla rendicontazione di sostenibilità e alle misure strategiche volte a garantire la compatibilità dei modelli di business con la transizione verso un’economia sostenibile. In particolare, i piani dovrebbero includere obiettivi, azioni e traguardi per quanto riguarda il modello di business e la strategia aziendale dell’ente che siano coerenti con i piani comunicati a norma dell’articolo 19 bis o dell’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, se del caso, e con gli obiettivi o gli impegni legati ai fattori ESG che gli enti sono tenuti a rispettare in virtù di disposizioni legislative o regolamentari, nonché con quelli che hanno stabilito volontariamente. Quando gli enti comunicano i piani ai sensi dell’articolo 19 bis , paragrafo 2, lettera a), punto iii), o dell’articolo 29 bis , paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE, dovrebbero considerare in una prima fase il riutilizzo delle informazioni pertinenti già disponibili.

86. Gli enti dovrebbero assicurare che i propri piani e obiettivi siano ben integrati nelle …

Gli enti dovrebbero assicurare che i propri piani e obiettivi siano ben integrati nelle rispettive strategie aziendali e che siano allineati e coerenti con le proprie strategie di rischio e di raccolta, con la propria propensione al rischio, con l’ICAAP e con il quadro di gestione dei rischi, come indicato nella sezione 5. L’ampiezza dei dispositivi di governance, il processo di pianificazione della transizione e il grado di sofisticazione degli obiettivi e delle metriche dei piani dovrebbero tenere conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività degli enti e della loro valutazione della rilevanza dei rischi ESG.

87. In considerazione dell’obbligo per gli enti di assicurare che i dispositivi, i processi e i …

In considerazione dell’obbligo per gli enti di assicurare che i dispositivi, i processi e i meccanismi relativi ai rispettivi piani siano coerenti e ben integrati, anche nelle proprie filiazioni stabilite al di fuori dell’Unione, e dell’obbligo per tali filiazioni di essere in grado di produrre dati e informazioni pertinenti ai fini della vigilanza dei piani consolidati conformemente all’articolo 109, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, gli enti imprese madri, nell’elaborare e nell’attuare il piano consolidato, dovrebbero tenere conto dei rischi ESG ai quali le filiazioni stabilite al di fuori dell’Unione sono sostanzialmente esposte, in considerazione della legislazione locale applicabile e degli obiettivi normativi ESG, e dovrebbero essere in grado di dimostrare un approccio consolidato ben informato.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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