+20. Ai fini del paragrafo 19 dei presenti orientamenti, sono considerabili come capitale proprio …
|
20. Ai fini del paragrafo 19 dei presenti orientamenti, sono considerabili come capitale proprio …
Ai fini del paragrafo 19 dei presenti orientamenti, sono considerabili come capitale proprio conferito dal debitore solo gli investimenti effettuati dal debitore nel bene immobile che, se del caso, conferiscono al debitore solo un credito residuale sull’immobile sotto forma di uso proprio dello stesso oppure attraverso i flussi di cassa generati dalla vendita o dalla locazione dell’immobile, che è in particolare subordinato a eventuali crediti che l’ente potrebbe vantare nei confronti del finanziamento fornito, e sono investimenti in una delle seguenti forme o combinazione delle stesse: - a. contante investito nel progetto e separato da altre attività del debitore, disponibile a copertura del costo previsto del progetto, valutato nella valuta del finanziamento al debitore e al momento del calcolo dei requisiti patrimoniali;
- b. sovvenzioni e sussidi già investiti a copertura dei costi sostenuti per il progetto o separati da altre attività del debitore disponibili a copertura del costo previsto del progetto, valutato nella valuta del finanziamento al debitore e al momento del calcolo dei requisiti patrimoniali;
- c. attività prontamente negoziabili non vincolate direttamente collegate al progetto e disponibili a copertura del costo previsto dello stesso, che dovrebbero essere valutate nella valuta del finanziamento al debitore e al valore di mercato di tali attività al momento del calcolo dei requisiti patrimoniali. Tali attività dovrebbero essere facilmente vendute o negoziate sul mercato. Inoltre, dovrebbero essere contrattualmente vincolate all’uso per il pagamento delle spese di sviluppo o di costruzione di cui al progetto e dovrebbero essere esenti da qualsiasi diritto di prelazione, privilegio o restrizione;
- d. spese di sviluppo o costruzione, sostenute mediante mezzi propri del debitore direttamente in relazione al progetto, valutate nella valuta del finanziamento al debitore e al momento del calcolo dei requisiti patrimoniali;
- e. terreni o miglioramenti pagati mediante mezzi propri o già di proprietà del debitore direttamente in relazione al progetto, calcolati nella valuta del finanziamento al debitore e al valore di mercato al momento del contributo del debitore al progetto.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|