+5. Importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore
---+19. L’importo del capitale proprio conferito dal debitore rispetto al valore dell’immobile …
---+20. Ai fini del paragrafo 19 dei presenti orientamenti, sono considerabili come capitale proprio …
---+21. Il capitale proprio conferito dal debitore è l’importo totale degli investimenti ammissibili ai …

5. Importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore

5. Importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
19. L’importo del capitale proprio conferito dal debitore rispetto al valore dell’immobile …

L’importo del capitale proprio conferito dal debitore rispetto al valore dell’immobile residenziale al momento del completamento dovrebbe essere considerato adeguato ai fini dell’articolo 126 bis, paragrafo 2, lettera b), del CRR, laddove il coefficiente tra l’importo del capitale proprio conferito dal debitore rispetto al valore dell’immobile residenziale al momento del completamento sia pari o superiore al 25 %.

20. Ai fini del paragrafo 19 dei presenti orientamenti, sono considerabili come capitale proprio …

Ai fini del paragrafo 19 dei presenti orientamenti, sono considerabili come capitale proprio conferito dal debitore solo gli investimenti effettuati dal debitore nel bene immobile che, se del caso, conferiscono al debitore solo un credito residuale sull’immobile sotto forma di uso proprio dello stesso oppure attraverso i flussi di cassa generati dalla vendita o dalla locazione dell’immobile, che è in particolare subordinato a eventuali crediti che l’ente potrebbe vantare nei confronti del finanziamento fornito, e sono investimenti in una delle seguenti forme o combinazione delle stesse:

  • a. contante investito nel progetto e separato da altre attività del debitore, disponibile a copertura del costo previsto del progetto, valutato nella valuta del finanziamento al debitore e al momento del calcolo dei requisiti patrimoniali;
  • b. sovvenzioni e sussidi già investiti a copertura dei costi sostenuti per il progetto o separati da altre attività del debitore disponibili a copertura del costo previsto del progetto, valutato nella valuta del finanziamento al debitore e al momento del calcolo dei requisiti patrimoniali;
  • c. attività prontamente negoziabili non vincolate direttamente collegate al progetto e disponibili a copertura del costo previsto dello stesso, che dovrebbero essere valutate nella valuta del finanziamento al debitore e al valore di mercato di tali attività al momento del calcolo dei requisiti patrimoniali. Tali attività dovrebbero essere facilmente vendute o negoziate sul mercato. Inoltre, dovrebbero essere contrattualmente vincolate all’uso per il pagamento delle spese di sviluppo o di costruzione di cui al progetto e dovrebbero essere esenti da qualsiasi diritto di prelazione, privilegio o restrizione;
  • d. spese di sviluppo o costruzione, sostenute mediante mezzi propri del debitore direttamente in relazione al progetto, valutate nella valuta del finanziamento al debitore e al momento del calcolo dei requisiti patrimoniali;
  • e. terreni o miglioramenti pagati mediante mezzi propri o già di proprietà del debitore direttamente in relazione al progetto, calcolati nella valuta del finanziamento al debitore e al valore di mercato al momento del contributo del debitore al progetto.
21. Il capitale proprio conferito dal debitore è l’importo totale degli investimenti ammissibili ai …

Il capitale proprio conferito dal debitore è l’importo totale degli investimenti ammissibili ai sensi del paragrafo 20 che il debitore ha già conferito, meno gli eventuali costi in eccesso attualmente previsti per il completamento dell’immobile. I costi in eccesso sono quantificati in base alla differenza, se positiva, tra i costi complessivi per la realizzazione dell’immobile, sia già sostenuti sia previsti, e il valore dell’immobile al momento del completamento valutato in conformità dell’articolo 229, paragrafo 1, del CRR, ossia come se l’immobile fosse già stato completato, tenendo conto della durata del prestito e della possibilità che il valore di mercato corrente di un tale immobile completato sia significativamente superiore al valore che sarebbe sostenibile per l’intera durata del prestito. Ai fini della presente definizione, per «costi in eccesso» si intende l’importo per il quale i costi complessivi per il completamento dell’immobile superano il valore dell’immobile al momento del completamento e non l’importo per il quale i costi superano i costi stimati al momento della concessione del prestito.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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