+17. Nel caso di un portafoglio che includa esposizioni cartolarizzate, la valutazione della …

17. Nel caso di un portafoglio che includa esposizioni cartolarizzate, la valutazione della …

Nel caso di un portafoglio che includa esposizioni cartolarizzate, la valutazione della conformità alla condizione di diversificazione di cui al paragrafo 11 dovrebbe essere effettuata, con riferimento alle esposizioni al dettaglio sottostanti alla cartolarizzazione, come se tali esposizioni sottostanti non fossero state oggetto di cartolarizzazione, a norma dell’articolo 255, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto, il calcolo dei rapporti di cui ai paragrafi 1112 e 12 non dovrebbe essere effettuato con riferimento all’intero portafoglio delle esposizioni al dettaglio ammissibili dell’ente, bensì condotto separatamente per tre subportafogli. Nello specifico:

  • a) per il subportafoglio di esposizioni non cartolarizzate, il numeratore e il denominatore dovrebbero includere esclusivamente le esposizioni non cartolarizzate;
  • b) per il subportafoglio di esposizioni cartolarizzate in cui l’ente agisce da cedente, il numeratore e il denominatore dovrebbero includere sia tali esposizioni cartolarizzate sia tutte quelle non cartolarizzate;
  • c) per il subportafoglio di esposizioni cartolarizzate in cui l’ente agisce da investitore, il numeratore e il denominatore dovrebbero includere esclusivamente le esposizioni cartolarizzate sottostanti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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