IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione (
1
),
visto il parere del Parlamento europeo (
2
),
considerando quanto segue:
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(1)
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La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata «convenzione», è stata approvata con la decisione 81/691/CEE (
3
) ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.
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(2)
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Detta convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata «CCAMLR», e l'adozione di misure di conservazione che diventino obbligatorie per le parti contraenti.
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(3)
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Nella diciottesima riunione annuale, svoltasi nel novembre 1999, la CCAMLR ha adottato la misura di conservazione 170/XVIII che istituisce un sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp.
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(4)
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L'istituzione di un sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp. è intesa a controllare meglio il commercio internazionale di tale specie e a individuare l'origine di tutti i Dissostichus spp. importati dai territori delle parti contraenti della CCAMLR o esportati verso tali territori.
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(5)
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Il documento di cattura deve inoltre consentire di stabilire se i Dissostichus spp. catturati nella zona della convenzione sono stati pescati ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR e di raccogliere i dati relativi alle catture in modo da agevolare la valutazione scientifica degli stock.
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(6)
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La misura di conservazione 170/XVIII è divenuta obbligatoria per tutte le parti contraenti il 9 maggio 2000. La Comunità deve quindi procedere alla sua esecuzione.
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(7)
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Tutte le importazioni di Dissostichus spp. devono essere assoggettate all'obbligo di presentazione di un documento di cattura onde consentire alla CCAMLR di conseguire gli obiettivi di conservazione relativi a tale specie.
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(8)
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Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (
4
),
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: