+Preamble: 1

Preamble: 1

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata «convenzione», è stata approvata con la decisione 81/691/CEE ( 3 ) ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.

(2)

Detta convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata «CCAMLR», e l'adozione di misure di conservazione che diventino obbligatorie per le parti contraenti.

(3)

Nella diciottesima riunione annuale, svoltasi nel novembre 1999, la CCAMLR ha adottato la misura di conservazione 170/XVIII che istituisce un sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp.

(4)

L'istituzione di un sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp. è intesa a controllare meglio il commercio internazionale di tale specie e a individuare l'origine di tutti i Dissostichus spp. importati dai territori delle parti contraenti della CCAMLR o esportati verso tali territori.

(5)

Il documento di cattura deve inoltre consentire di stabilire se i Dissostichus spp. catturati nella zona della convenzione sono stati pescati ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR e di raccogliere i dati relativi alle catture in modo da agevolare la valutazione scientifica degli stock.

(6)

La misura di conservazione 170/XVIII è divenuta obbligatoria per tutte le parti contraenti il 9 maggio 2000. La Comunità deve quindi procedere alla sua esecuzione.

(7)

Tutte le importazioni di Dissostichus spp. devono essere assoggettate all'obbligo di presentazione di un documento di cattura onde consentire alla CCAMLR di conseguire gli obiettivi di conservazione relativi a tale specie.

(8)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 4 ),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito