+Articolo 3 Definizioni

Articolo 3 Definizioni

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Dissostichus spp.»: pesci della specie Dissostichus eliginoides o della specie Dissostichus mawsoni;

b) «documento di cattura»: documento contenente le informazioni previste dall'allegato I e presentato secondo il modello che figura nell'allegato II;

c) «Zona CCAMLR»: zona di applicazione quale definita all'articolo I della convenzione;

▼M2

d) «importazione»: l'ingresso materiale o l'introduzione di una cattura in una qualsiasi zona del territorio geografico sotto il controllo di uno Stato, eccetto qualora la cattura sia sbarcata o trasbordata ai sensi delle definizioni di «sbarco» o «trasbordo» di cui alle lettere e) e f);

e) «sbarco»: il trasferimento iniziale della cattura dopo la pesca o la trasformazione da una nave al porto o a un'altra nave in un porto o in una zona franca qualora la cattura sia certificata come sbarcata da un'autorità dello Stato del porto;

f) «trasbordo»:

— il trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da una nave a un'altra nave o mezzo di trasporto e, qualora detto trasferimento abbia luogo nel territorio sotto il controllo di uno Stato del porto, al fine di provvedere alla sua rimozione da detto Stato;

— sbarco temporaneo di una cattura a terra o su una struttura artificiale per agevolare tale trasferimento qualora la cattura non sia sbarcata ai sensi della relativa definizione di cui alla lettera e);

g) «esportazione»: qualsiasi trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da un territorio sotto il controllo di uno Stato o una zona franca di sbarco o, qualora tale Stato o zona franca formi parte di un'unione doganale, di qualsiasi altro Stato membro di detta unione doganale;

h) «riesportazione»: qualsiasi trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da un territorio sotto il controllo di uno Stato, di una zona franca o di uno Stato membro di un'unione doganale di importazione, a meno che detto Stato, zona franca o qualsiasi Stato membro di tale unione doganale di importazione siano il primo luogo d'importazione, nel qual caso il trasferimento è un'«esportazione» ai sensi della relativa definizione di cui alla lettera g);

i) «Stato del porto»: lo Stato che ha il controllo su un'area portuale o una zona franca particolare ai fini dello sbarco, trasbordo, importazione, esportazione e riesportazione e la cui autorità è responsabile dei certificati di sbarco e di trasbordo;

▼B

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito