+CAPO I Disposizioni generali
---+Articolo 1 Finalità
---+Articolo 2 Ambito d'applicazione
---+Articolo 3 Definizioni

CAPO I Disposizioni generali

CAPO I Disposizioni generali

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 1 Finalità

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni relative all'attuazione, da parte della Comunità, del sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp. adottato dalla CCAMLR.

▼M1

Articolo 2 Ambito d'applicazione

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le specie di Dissostichus spp. dei codici TARIC 0302698800, 0303798810, 0303798890, 0304208810 e 0304208890:

a) sbarcate o trasbordate da un peschereccio comunitario; oppure

b) importate nella Comunità, o da questa esportate o riesportate.

2.  Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle catture accessorie di Dissostichus spp. effettuate da pescherecci da traino in alto mare, al di fuori della zona CCAMLR.

Ai fini del presente paragrafo, con «cattura accessoria di Dissostichus spp.» si intende un quantitativo di Dissostichus spp. non superiore al 5 % del totale delle catture di tutte le specie e a 50 tonnellate per un'intera campagna di pesca effettuata da un peschereccio.

3.  Il paragrafo 2, secondo comma, può essere modificato, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3, in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR che sono divenute obbligatorie per la Comunità.

▼B

Articolo 3 Definizioni

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Dissostichus spp.»: pesci della specie Dissostichus eliginoides o della specie Dissostichus mawsoni;

b) «documento di cattura»: documento contenente le informazioni previste dall'allegato I e presentato secondo il modello che figura nell'allegato II;

c) «Zona CCAMLR»: zona di applicazione quale definita all'articolo I della convenzione;

▼M2

d) «importazione»: l'ingresso materiale o l'introduzione di una cattura in una qualsiasi zona del territorio geografico sotto il controllo di uno Stato, eccetto qualora la cattura sia sbarcata o trasbordata ai sensi delle definizioni di «sbarco» o «trasbordo» di cui alle lettere e) e f);

e) «sbarco»: il trasferimento iniziale della cattura dopo la pesca o la trasformazione da una nave al porto o a un'altra nave in un porto o in una zona franca qualora la cattura sia certificata come sbarcata da un'autorità dello Stato del porto;

f) «trasbordo»:

— il trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da una nave a un'altra nave o mezzo di trasporto e, qualora detto trasferimento abbia luogo nel territorio sotto il controllo di uno Stato del porto, al fine di provvedere alla sua rimozione da detto Stato;

— sbarco temporaneo di una cattura a terra o su una struttura artificiale per agevolare tale trasferimento qualora la cattura non sia sbarcata ai sensi della relativa definizione di cui alla lettera e);

g) «esportazione»: qualsiasi trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da un territorio sotto il controllo di uno Stato o una zona franca di sbarco o, qualora tale Stato o zona franca formi parte di un'unione doganale, di qualsiasi altro Stato membro di detta unione doganale;

h) «riesportazione»: qualsiasi trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da un territorio sotto il controllo di uno Stato, di una zona franca o di uno Stato membro di un'unione doganale di importazione, a meno che detto Stato, zona franca o qualsiasi Stato membro di tale unione doganale di importazione siano il primo luogo d'importazione, nel qual caso il trasferimento è un'«esportazione» ai sensi della relativa definizione di cui alla lettera g);

i) «Stato del porto»: lo Stato che ha il controllo su un'area portuale o una zona franca particolare ai fini dello sbarco, trasbordo, importazione, esportazione e riesportazione e la cui autorità è responsabile dei certificati di sbarco e di trasbordo;

▼B

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito