Articolo 2
Ambito d'applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le specie di Dissostichus spp. dei codici TARIC 0302698800, 0303798810, 0303798890, 0304208810 e 0304208890:
a) sbarcate o trasbordate da un peschereccio comunitario; oppure
b) importate nella Comunità, o da questa esportate o riesportate.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle catture accessorie di Dissostichus spp. effettuate da pescherecci da traino in alto mare, al di fuori della zona CCAMLR.
Ai fini del presente paragrafo, con «cattura accessoria di Dissostichus spp.» si intende un quantitativo di Dissostichus spp. non superiore al 5 % del totale delle catture di tutte le specie e a 50 tonnellate per un'intera campagna di pesca effettuata da un peschereccio.
3. Il paragrafo 2, secondo comma, può essere modificato, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3, in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR che sono divenute obbligatorie per la Comunità.
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