+CAPO VII Disposizioni finali
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CAPO VII Disposizioni finali

CAPO VII Disposizioni finali

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 23

Articolo 23

Gli allegati I, II e III possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 24

Articolo 24

▼M1

Le misure necessarie per attuare il presente regolamento per quanto concerne l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 15 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

▼B

Le misure da adottare a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 2 e dell'articolo 23 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 25

Articolo 25

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92 ( 5 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4.  Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 26

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito