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+Articolo 38 2. |
Articolo 38 2.Si applicano gli adattamenti seguenti:
a)
il notificatore trasmette conformemente all’articolo 27 la notifica e le informazioni e la documentazione aggiuntive richieste, e allo stesso tempo trasmette tale notifica e informazioni e documentazione aggiuntive a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale all’autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3; in caso di utilizzo di posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale;
b)
il notificatore fornisce, in allegato al documento di notifica, la prova documentale che l’impianto in cui i rifiuti sono esportati è stato sottoposto a un audit come previsto all’articolo 46, paragrafo 3, a meno che non si applichi l’esonero di cui all’articolo 46, paragrafo 11;
c)
l’autorità competente di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione comunicano all’autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione qualsiasi richiesta di informazioni e documenti da parte loro e la loro decisione e le eventuali condizioni in merito alla spedizione pianificata, a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità competenti siano collegate al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;
d)
le informazioni da fornire all’autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione a norma degli articoli 7, 8, 16 e 17 sono fornite a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;
e)
il notificatore provvede affinché le informazioni che l’impianto deve fornire a norma dell’articolo 15, paragrafi da 3 a 5, e dell’articolo 16, paragrafi 5 e 6, siano incluse in un sistema di cui all’articolo 27, fatto salvo il caso in cui tali impianti siano collegati al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;
f)
qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata per fornire un’autorizzazione tacita se il paese interessato ha deciso di non chiedere un’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti della convenzione di Basilea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale convenzione, o di fornire un’autorizzazione scritta con o senza condizioni;
g)
l’autorità competente di spedizione nell’Unione prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto all’articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta dell’autorità competente di destinazione e, se del caso, l’autorizzazione tacita o scritta di un’autorità competente di transito esterna all’Unione e non prima di 61 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata di un’autorità competente di transito esterna all’Unione, fatto salvo il caso in cui l’autorità competente di spedizione disponga dell’autorizzazione scritta dalle altre autorità competenti interessate, nel qual caso può prendere la decisione di cui all’articolo 9 prima di tale termine. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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