+Articolo 42 1.
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Articolo 42 1.
I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e che intendono ricevere dall’Unione determinati rifiuti o miscele di rifiuti di cui all’articolo 40, paragrafo 1, a fini di recupero, presentano una richiesta alla Commissione indicando la loro volontà di ricevere tali rifiuti o miscele di rifiuti specifici e di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 41. La richiesta e tutti i relativi documenti o altra comunicazione è effettuata in lingua inglese.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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