+CAPO II Ulteriori elementi di sistemi, protocolli e strumenti per ridurre al minimo l’impatto dei rischi informatici
---+Articolo 33 Controllo degli accessi
---+Articolo 34 Sicurezza delle operazioni riguardanti le TIC
---+Articolo 35 Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle reti
---+Articolo 36 Test di sicurezza delle TIC
------+Articolo 36 1.
------+Articolo 36 2.
------+Articolo 36 3.
---+Articolo 37 Acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi di TIC
---+Articolo 38 Gestione delle modifiche e dei progetti relativi alle TIC
------+Articolo 38 1.
------+Articolo 38 2.
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CAPO II Ulteriori elementi di sistemi, protocolli e strumenti per ridurre al minimo l’impatto dei rischi informatici
CAPO II Ulteriori elementi di sistemi, protocolli e strumenti per ridurre al minimo l’impatto dei rischi informatici
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 33 Controllo degli accessi
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Articolo 33
Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 elaborano, documentano e attuano procedure per il controllo degli accessi logici e fisici e applicano, monitorano e riesaminano periodicamente tali procedure. Le suddette procedure contengono gli elementi di controllo degli accessi logici e fisici seguenti:
a)
i diritti di accesso ai patrimoni informativi, alle risorse TIC e alle loro funzioni supportate, nonché alle sedi operative critiche dell’entità finanziaria sono gestiti in base ai principi della necessità di sapere, della necessità di usare e del privilegio minimo, anche per gli accessi remoti e di emergenza;
b)
la responsabilità degli utenti, che garantisce che gli utenti possano essere identificati per le azioni eseguite nei sistemi di TIC;
c)
le procedure di gestione degli account per concedere, modificare o revocare i diritti di accesso per gli account utente e generici, compresi gli account amministratore generici;
d)
i metodi di autenticazione, commisurati alla classificazione di cui all’articolo 30, paragrafo 1, e al profilo di rischio complessivo delle risorse TIC e basati sulle pratiche più avanzate;
e)
i diritti di accesso sono riesaminati periodicamente e revocati quando non sono più necessari.
Ai fini della lettera c), l’entità finanziaria assegna l’accesso privilegiato, di emergenza e di amministratore in base alla necessità di uso o ad hoc per tutti i sistemi di TIC, e lo registra nei log conformemente all’articolo 34, primo comma, lettera f).
Ai fini della lettera d), le entità finanziarie utilizzano metodi di autentificazione robusti basati sulle pratiche più avanzate per l’accesso remoto alla rete dell’entità finanziaria, per l’accesso privilegiato e per l’accesso alle risorse TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti che sono disponibili al pubblico.
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Articolo 34 Sicurezza delle operazioni riguardanti le TIC
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Articolo 34
Sicurezza delle operazioni riguardanti le TIC
Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, nell’ambito dei loro sistemi, protocolli e strumenti e per tutte le risorse TIC:
a)
monitorano e gestiscono il ciclo di vita di tutte le risorse TIC;
b)
monitorano se le risorse TIC sono supportate da fornitori terzi di servizi TIC delle entità finanziarie, ove applicabile;
c)
identificano i requisiti di capacità delle proprie risorse TIC e le misure per mantenere e migliorare la disponibilità e l’efficienza dei sistemi di TIC e prevenire le carenze di capacità TIC prima che si concretizzino;
d)
eseguono scansioni e valutazioni automatizzate delle vulnerabilità delle risorse TIC commisurate alla loro classificazione di cui all’articolo 30, paragrafo 1, e al profilo di rischio complessivo della risorsa TIC, e applicano patch per risolvere le vulnerabilità identificate;
e)
gestiscono i rischi relativi a risorse TIC obsolete, non supportate o legacy;
f)
registrano nei log gli eventi relativi al controllo degli accessi logici e fisici, alle operazioni riguardanti le TIC, comprese le attività di sistema e di traffico di rete, e alla gestione delle modifiche delle TIC;
g)
identificano e attuano misure per monitorare e analizzare le informazioni su attività e comportamenti anomali per le operazioni essenziali o importanti riguardanti le TIC;
h)
attuano misure per monitorare le informazioni pertinenti e aggiornate sulle minacce informatiche;
i)
attuano misure per identificare possibili fughe di informazioni, codici malevoli e altre minacce alla sicurezza, nonché vulnerabilità pubblicamente note in software e hardware e verificano la disponibilità di nuovi aggiornamenti di sicurezza corrispondenti.
Ai fini della lettera f), le entità finanziarie allineano il livello di dettaglio dei log allo scopo e all’utilizzo della risorsa TIC che li produce.
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Articolo 35 Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle reti
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Articolo 35
Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle reti
Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, nell’ambito dei loro sistemi, protocolli e strumenti, elaborano e attuano salvaguardie che garantiscono la sicurezza delle reti contro le intrusioni e l’uso improprio dei dati e che preservano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati. In particolare, le entità finanziarie, tenendo conto della classificazione di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, stabiliscono tutti gli elementi seguenti:
a)
l’identificazione e l’attuazione di misure di protezione dei dati in uso, in transito e a riposo;
b)
l’identificazione e l’attuazione di misure di sicurezza relative all’uso di software, supporti di memorizzazione dei dati, sistemi e dispositivi endpoint utilizzati per trasferire e memorizzare dati dell’entità finanziaria;
c)
l’identificazione e l’attuazione di misure per prevenire e individuare connessioni non autorizzate alla rete dell’entità finanziaria e per proteggere il traffico di rete tra le reti interne dell’entità finanziaria e Internet e altre connessioni esterne;
d)
l’identificazione e l’attuazione di misure che garantiscano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati durante le trasmissioni di rete;
e)
un processo per cancellare in modo sicuro i dati nei locali o memorizzati esternamente che l’entità finanziaria non ha più bisogno di raccogliere o conservare;
f)
un processo per smaltire o dismettere in modo sicuro i dispositivi di archiviazione dati presenti nei locali o quelli conservati all’esterno contenenti informazioni riservate;
g)
l’identificazione e l’attuazione di misure per garantire che il telelavoro e l’uso di dispositivi endpoint privati non abbiano un impatto negativo sulla capacità dell’entità finanziaria di svolgere le proprie attività critiche in modo adeguato, tempestivo e sicuro.
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Articolo 36 Test di sicurezza delle TIC
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Articolo 37 Acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi di TIC
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Articolo 37
Acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi di TIC
Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 progettano e attuano, se del caso, una procedura che disciplina l’acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di TIC secondo un approccio basato sul rischio. Tale procedura:
a)
garantisce che, prima di qualsiasi acquisizione o sviluppo di sistemi di TIC, siano chiaramente specificati e approvati dalla funzione aziendale interessata i requisiti funzionali e non funzionali, compresi quelli relativi alla sicurezza delle informazioni;
b)
garantisce che i sistemi di TIC siano testati e approvati prima del loro primo utilizzo e prima di introdurre modifiche nell’ambiente di produzione;
c)
identifica le misure di attenuazione del rischio di alterazione non intenzionale o di manipolazione intenzionale dei sistemi di TIC durante lo sviluppo e l’implementazione nell’ambiente di produzione.
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Articolo 38 Gestione delle modifiche e dei progetti relativi alle TIC
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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