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+Articolo 25 ---+Article 25 (a) ---+Article 25 (b) ---+Article 25 (c) ---+Article 25 (d) ---+Article 25 (e) |
Articolo 25Articolo 25 La corrispondenza, gli ordinativi e analoghi documenti devono indicare in maniera leggibile: a) la denominazione del gruppo proceduta o seguita dalle parole « gruppo europeo di interesse economico » o dalla sigla « GEIE », salvo che tali termini o la sigla non figurino già nella denominazione, b) il luogo in cui si trova il registro menzionato nell'articolo 6 presso cui è iscritto il gruppo, nonché il numero di iscrizione del gruppo nel registro, c) l'indirizzo della sede del gruppo, d) eventualmente, la menzione dell'obbligo degli amministratori di agire congiuntamente, e) la menzione, se del caso, che il gruppo è in liquidazione in virtù degli articoli 15, 31, 32 o 36. Ogni dipendenza del gruppo, quando è iscritta conformemente all'articolo 10, deve far figurare le indicazioni di cui sopra, insieme a quelle relative alla propria iscrizione, sui documenti di cui al primo comma del presente articolo provenienti dalla dipendenza in questione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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