+Articolo 18 3

Articolo 18 3

3.   I compiti esternalizzati a norma del paragrafo 1 del presente articolo non sono eseguiti in modo tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità delle politiche e delle procedure adottate dal soggetto obbligato per conformarsi agli obblighi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/1113 e dei controlli in vigore per la verifica di tali politiche e procedure. In nessun caso sono esternalizzati i compiti seguenti:

a)

la proposta e l'approvazione della valutazione del rischio per l'intera attività del soggetto obbligato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2;

b)

l'approvazione delle politiche interne, delle procedure e dei controlli del soggetto obbligato a norma dell'articolo 9;

c)

la decisione sul profilo di rischio da attribuire al cliente;

d)

la decisione di avviare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale con un cliente;

e)

la segnalazione alla FIU di attività sospette a norma dell'articolo 69 o segnalazioni basate su soglie a norma degli articoli 74 e 80, tranne nel caso in cui tali attività siano esternalizzate a un altro soggetto obbligato appartenente allo stesso gruppo e stabilito nello stesso Stato membro;

f)

l'approvazione dei criteri per la rilevazione di operazioni e attività sospette o anomale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito