3. I compiti esternalizzati a norma del paragrafo 1 del presente articolo non sono eseguiti in modo tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità delle politiche e delle procedure adottate dal soggetto obbligato per conformarsi agli obblighi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/1113 e dei controlli in vigore per la verifica di tali politiche e procedure. In nessun caso sono esternalizzati i compiti seguenti:
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a)
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la proposta e l'approvazione della valutazione del rischio per l'intera attività del soggetto obbligato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2;
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b)
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l'approvazione delle politiche interne, delle procedure e dei controlli del soggetto obbligato a norma dell'articolo 9;
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c)
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la decisione sul profilo di rischio da attribuire al cliente;
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d)
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la decisione di avviare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale con un cliente;
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e)
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la segnalazione alla FIU di attività sospette a norma dell'articolo 69 o segnalazioni basate su soglie a norma degli articoli 74 e 80, tranne nel caso in cui tali attività siano esternalizzate a un altro soggetto obbligato appartenente allo stesso gruppo e stabilito nello stesso Stato membro;
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f)
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l'approvazione dei criteri per la rilevazione di operazioni e attività sospette o anomale.
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