+Articolo 22 2

Articolo 22 2

2.   Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo di un soggetto giuridico o di un istituto giuridico, i soggetti obbligati raccolgono le informazioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, secondo comma, lettera a).

Se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione, nessuna persona fisica è identificata come titolare effettivo, o se sussistono dubbi sul fatto che le persone identificate siano i titolari effettivi, i soggetti obbligati registrano che nessun titolare effettivo è stato identificato e identificano tutte le persone fisiche che occupino posizioni dirigenziali di alto livello nel soggetto giuridico e ne verificano l'identità.

Qualora l'esecuzione della verifica dell'identità di cui al secondo comma possa indurre il cliente a ritenere che il soggetto obbligato nutra dubbi sulla titolarità effettiva del soggetto giuridico, il soggetto obbligato si astiene dal verificare l'identità dei dirigenti di alto livello e registra invece le misure adottate per accertare l'identità dei titolari effettivi e dei dirigenti di alto livello. I soggetti obbligati conservano le registrazioni delle azioni intraprese e delle difficoltà incontrate durante il processo di identificazione che li hanno indotti a ricorrere all'identificazione di un alto dirigente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito