+Articolo 26 4

Articolo 26 4

4.   Oltre al controllo costante di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i soggetti obbligati verificano periodicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d). La frequenza di tale verifica è commisurata all'esposizione del soggetto obbligato e del rapporto d'affari ai rischi di mancata attuazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate.

Per gli enti creditizi e finanziari, la verifica di cui al primo comma è effettuata anche su eventuali nuove designazioni in relazione alle sanzioni finanziarie mirate.

I requisiti di cui al presente paragrafo non sostituiscono l'obbligo di applicare le sanzioni finanziarie mirate né le prescrizioni più rigorose previste da altri atti giuridici dell'Unione o dal diritto nazionale in materia di verifica della clientela rispetto agli elenchi delle sanzioni finanziarie mirate.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito