4. Oltre al controllo costante di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i soggetti obbligati verificano periodicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d). La frequenza di tale verifica è commisurata all'esposizione del soggetto obbligato e del rapporto d'affari ai rischi di mancata attuazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate.
Per gli enti creditizi e finanziari, la verifica di cui al primo comma è effettuata anche su eventuali nuove designazioni in relazione alle sanzioni finanziarie mirate.
I requisiti di cui al presente paragrafo non sostituiscono l'obbligo di applicare le sanzioni finanziarie mirate né le prescrizioni più rigorose previste da altri atti giuridici dell'Unione o dal diritto nazionale in materia di verifica della clientela rispetto agli elenchi delle sanzioni finanziarie mirate.