+Articolo 33 5

Articolo 33 5

5.   I soggetti obbligati si astengono dall'applicare le misure semplificate di adeguata verifica in una qualsiasi delle situazioni seguenti:

a)

i soggetti obbligati nutrono dubbi circa la veridicità delle informazioni fornite dal cliente o dal titolare effettivo nella fase di identificazione o rilevano incongruenze in merito a tali informazioni;

b)

i fattori che indicano un basso rischio non sono più presenti;

c)

il controllo delle operazioni del cliente e le informazioni raccolte nel contesto del rapporto d'affari escludono uno scenario a basso rischio;

d)

sussiste un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

e)

vi è il sospetto che il cliente, o la persona che agisce per conto del cliente, stia tentando di eludere o evadere sanzioni finanziarie mirate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito