+Articolo 35 a)
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Articolo 35 a)
contromisure che i soggetti obbligati devono applicare alle persone e ai soggetti giuridici aventi legami con paesi terzi ad alto rischio e, se del caso, con altri paesi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione, comprendenti:
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i)
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l'applicazione di elementi supplementari della procedura rafforzata di adeguata verifica;
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ii)
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l'introduzione di pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;
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iii)
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la limitazione dei rapporti d'affari o delle operazioni con persone fisiche o soggetti giuridici di tali paesi terzi;
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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