3. Nel caso dei soggetti obbligati appartenenti a un gruppo, la conformità agli obblighi del presente articolo e dell'articolo 49 può essere garantita mediante politiche, procedure e controlli a livello di gruppo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
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a)
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il soggetto obbligato ricorre a informazioni fornite esclusivamente da un soggetto obbligato appartenente allo stesso gruppo;
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b)
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il gruppo applica politiche e procedure in materia di AML/CFT, misure di adeguata verifica della clientela e norme in materia di conservazione dei documenti pienamente conformi al presente regolamento o a norme equivalenti nei paesi terzi;
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c)
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l'effettiva attuazione dell'obbligo di cui alla lettera b) del presente paragrafo è sottoposta a supervisione a livello di gruppo da parte dell'autorità di supervisione dello Stato membro d'origine conformemente al capo IV della direttiva (UE) 2024/1640 o del paese terzo conformemente alle norme di tale paese terzo.
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