+Articolo 63 4

Articolo 63 4

4.   Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, quando forniscono informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'articolo 20 del presente regolamento e dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1640, i soggetti giuridici forniscono quanto segue:

a)

una dichiarazione che non vi è alcun titolare effettivo o che il titolare effettivo o i titolari effettivi non hanno potuto essere determinati, corredata di una giustificazione del motivo per cui non è stato possibile determinare il titolare effettivo a norma degli articoli da 51 a 57 del presente regolamento, e di un'indicazione degli elementi che generano incertezza in merito alle informazioni accertate;

b)

dati relativi a tutte le persone fisiche che occupano un posto di dirigente di alto livello nel soggetto giuridico equivalenti alle informazioni richieste a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento.

Ai fini del presente paragrafo, per «dirigenti di alto livello» si intendono le persone fisiche che sono membri esecutivi dell'organo di amministrazione, nonché le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in seno a un soggetto giuridico e sono responsabili della gestione quotidiana del soggetto e ne rispondono all'organo di amministrazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito