2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), qualora i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione che avviino un rapporto d'affari con un soggetto obbligato trasmettano le informazioni sulla loro titolarità effettiva al registro centrale quando:
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a)
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avviano un rapporto d'affari con un soggetto obbligato associato a un rischio medio-alto o elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in base alla valutazione del rischio al livello dell'Unione o alla valutazione nazionale del rischio dello Stato membro interessato di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/1640; o
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b)
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la valutazione del rischio al livello dell'Unione o la valutazione nazionale del rischio dello Stato membro interessato individua che la categoria di soggetto giuridico o il settore in cui opera il soggetto giuridico creati all'esterno dell'Unione è associato, ove pertinente, a un rischio medio-alto o elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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