+Articolo 67 2

Articolo 67 2

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), qualora i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione che avviino un rapporto d'affari con un soggetto obbligato trasmettano le informazioni sulla loro titolarità effettiva al registro centrale quando:

a)

avviano un rapporto d'affari con un soggetto obbligato associato a un rischio medio-alto o elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in base alla valutazione del rischio al livello dell'Unione o alla valutazione nazionale del rischio dello Stato membro interessato di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/1640; o

b)

la valutazione del rischio al livello dell'Unione o la valutazione nazionale del rischio dello Stato membro interessato individua che la categoria di soggetto giuridico o il settore in cui opera il soggetto giuridico creati all'esterno dell'Unione è associato, ove pertinente, a un rischio medio-alto o elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito