«9. Gli Stati membri possono imporre agli emittenti di moneta elettronica quali definiti all’articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, ai prestatori di servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366 e ai prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliti nel loro territorio in forme diverse dalle succursali e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio. Tale punto di contatto centrale garantisce, per conto del soggetto che opera su base transfrontaliera, il rispetto delle norme AML/CFT e agevola la supervisione da parte dei supervisori, anche fornendo a questi ultimi documenti e informazioni su richiesta.»