+Articolo 28 Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela
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Articolo 28 Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 28 1
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1. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano:
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a)
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gli obblighi che si applicano ai soggetti obbligati a norma dell'articolo 20 e le informazioni da raccogliere ai fini dell'esecuzione delle procedure standard, semplificata e rafforzata di adeguata verifica a norma degli articoli 22 e 25, dell'articolo 33, paragrafo 1, e dell'articolo 34, paragrafo 4, compresi gli obblighi minimi in situazioni a basso rischio;
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b)
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il tipo di misure semplificate di adeguata verifica che i soggetti obbligati possono applicare in situazioni a basso rischio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, comprese le misure applicabili a specifiche categorie di soggetti obbligati e di prodotti o servizi, tenuto conto dei risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640;
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c)
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i fattori di rischio associati a caratteristiche degli strumenti di moneta elettronica di cui i supervisori dovrebbero tenere conto nel determinare la portata dell'esenzione di cui all'articolo 19, paragrafo 7.
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d)
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le fonti affidabili e indipendenti di informazioni cui è possibile ricorrere per verificare i dati d'identificazione delle persone fisiche o giuridiche ai fini dell'articolo 22, paragrafi 6 e 7;
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e)
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l'elenco degli attributi che i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), devono possedere per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b) in caso di procedure standard, semplificate e rafforzate di adeguata verifica.
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Articolo 28 2
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2. Gli obblighi e le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si basano sui criteri seguenti:
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a)
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il livello di rischio connesso al servizio prestato;
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b)
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i rischi associati alle categorie di clienti;
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c)
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la natura, l'importo e la frequenza dell'operazione;
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d)
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i canali utilizzati per condurre il rapporto d'affari o effettuare l'operazione occasionale.
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Articolo 28 3
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3. L'AMLA riesamina periodicamente le norme tecniche di regolamentazione e, se necessario, prepara e presenta alla Commissione il progetto di aggiornamento di tali norme, anche al fine di tenere conto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici.
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Articolo 28 4
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4. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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