+Articolo 28 Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela
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Articolo 28 Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 28 1

1.   Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano:

a)

gli obblighi che si applicano ai soggetti obbligati a norma dell'articolo 20 e le informazioni da raccogliere ai fini dell'esecuzione delle procedure standard, semplificata e rafforzata di adeguata verifica a norma degli articoli 22 e 25, dell'articolo 33, paragrafo 1, e dell'articolo 34, paragrafo 4, compresi gli obblighi minimi in situazioni a basso rischio;

b)

il tipo di misure semplificate di adeguata verifica che i soggetti obbligati possono applicare in situazioni a basso rischio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, comprese le misure applicabili a specifiche categorie di soggetti obbligati e di prodotti o servizi, tenuto conto dei risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640;

c)

i fattori di rischio associati a caratteristiche degli strumenti di moneta elettronica di cui i supervisori dovrebbero tenere conto nel determinare la portata dell'esenzione di cui all'articolo 19, paragrafo 7.

d)

le fonti affidabili e indipendenti di informazioni cui è possibile ricorrere per verificare i dati d'identificazione delle persone fisiche o giuridiche ai fini dell'articolo 22, paragrafi 6 e 7;

e)

l'elenco degli attributi che i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), devono possedere per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b) in caso di procedure standard, semplificate e rafforzate di adeguata verifica.

Articolo 28 2

2.   Gli obblighi e le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si basano sui criteri seguenti:

a)

il livello di rischio connesso al servizio prestato;

b)

i rischi associati alle categorie di clienti;

c)

la natura, l'importo e la frequenza dell'operazione;

d)

i canali utilizzati per condurre il rapporto d'affari o effettuare l'operazione occasionale.

Articolo 28 3

3.   L'AMLA riesamina periodicamente le norme tecniche di regolamentazione e, se necessario, prepara e presenta alla Commissione il progetto di aggiornamento di tali norme, anche al fine di tenere conto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici.

Articolo 28 4

4.   Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito