+Articolo 458 2.

Articolo 458 2.

Se l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo riscontra variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico nel sistema finanziario che possono avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro e che, secondo tale autorità, non possono essere affrontate mediante gli altri strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE in maniera tanto efficace quanto mediante l'attuazione di misure nazionali più rigorose, l'autorità in parola notifica opportunamente tale fatto alla Commissione e al CERS. Il CERS trasmette tempestivamente la notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e all'ABE.

La notifica è corredata dei documenti seguenti e include, ove opportuno, pertinenti prove quantitative e qualitative riguardanti:

a) 

le variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico;

b) 

i motivi per cui tali variazioni potrebbero rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale o per l'economia reale;

c) 

una spiegazione dei motivi per cui l'autorità ritiene che gli strumenti macroprudenziali di cui agli articoli 124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE siano meno indicati ed efficaci per affrontare detti rischi rispetto ai progetti di misure nazionali di cui alla lettera d) del presente paragrafo;

d) 

i progetti di misure nazionali per gli enti autorizzati a livello nazionale, o per un comparto di tali enti, volte ad attenuare le variazioni di intensità del rischio e riguardanti:

i) 

il livello dei fondi propri di cui all'articolo 92;

ii) 

i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;

iii) 

i requisiti in materia di liquidità di cui alla parte sei;

iv) 

le ponderazioni dei rischi per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e degli immobili non residenziali;

v) 

gli obblighi di informativa al pubblico di cui alla parte otto;

vi) 

il livello della riserva di conservazione del capitale di cui all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE; o

vii) 

le esposizioni all'interno del settore finanziario;

e) 

una spiegazione dei motivi per cui le autorità designate conformemente al paragrafo 1 ritengono che tali progetti di misure siano adeguati, efficaci e proporzionati per affrontare la situazione; e

f) 

una valutazione del probabile impatto positivo o negativo dei progetti di misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro interessato.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito