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+Articolo 458 2. |
Articolo 458 2.Se l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo riscontra variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico nel sistema finanziario che possono avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro e che, secondo tale autorità, non possono essere affrontate mediante gli altri strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE in maniera tanto efficace quanto mediante l'attuazione di misure nazionali più rigorose, l'autorità in parola notifica opportunamente tale fatto alla Commissione e al CERS. Il CERS trasmette tempestivamente la notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e all'ABE. La notifica è corredata dei documenti seguenti e include, ove opportuno, pertinenti prove quantitative e qualitative riguardanti:
a)
le variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico;
b)
i motivi per cui tali variazioni potrebbero rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale o per l'economia reale;
c)
una spiegazione dei motivi per cui l'autorità ritiene che gli strumenti macroprudenziali di cui agli articoli 124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE siano meno indicati ed efficaci per affrontare detti rischi rispetto ai progetti di misure nazionali di cui alla lettera d) del presente paragrafo;
d)
i progetti di misure nazionali per gli enti autorizzati a livello nazionale, o per un comparto di tali enti, volte ad attenuare le variazioni di intensità del rischio e riguardanti:
i)
il livello dei fondi propri di cui all'articolo 92;
ii)
i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;
iii)
i requisiti in materia di liquidità di cui alla parte sei;
iv)
le ponderazioni dei rischi per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e degli immobili non residenziali;
v)
gli obblighi di informativa al pubblico di cui alla parte otto;
vi)
il livello della riserva di conservazione del capitale di cui all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE; o
vii)
le esposizioni all'interno del settore finanziario;
e)
una spiegazione dei motivi per cui le autorità designate conformemente al paragrafo 1 ritengono che tali progetti di misure siano adeguati, efficaci e proporzionati per affrontare la situazione; e
f)
una valutazione del probabile impatto positivo o negativo dei progetti di misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro interessato. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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