4. Nel caso di trasferimenti di fondi di importo non superiore a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è tenuto a verificare l’accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario, salvo che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:
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a)
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effettui il pagamento di fondi in contante o in moneta elettronica anonima; o
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b)
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abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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