+Articolo 166 Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, nonché esposizioni al dettaglio
---+Articolo 166 1.
---+Articolo 166 2.
---+Articolo 166 3.
---+Articolo 166 4.
---+Articolo 166 5.
---+Articolo 166 6.
---+Articolo 166 7.
---+Articolo 166 8.
---+Article 166 8a.
---+Article 166 8b.
---+Article 166 8c.
---+Articolo 166 9.
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Articolo 166 Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, nonché esposizioni al dettaglio
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 166 1.
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Salvo indicato altrimenti, il valore delle esposizioni in bilancio è il valore contabile determinato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti. Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto. Per le attività acquistate, la differenza fra l'importo dovuto e il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche che è stato iscritto nel bilancio dell'ente al momento dell'acquisto dell'attività è denominata sconto se l'importo dovuto è maggiore, premio se minore.
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Articolo 166 2.
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Quando gli enti utilizzano accordi quadro di compensazione in relazione ad operazioni di vendita con patto di riacquisto o ad operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente al capo 4 o 6.
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Articolo 166 3.
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Ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per la compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi, gli enti applicano i metodi di cui al capo 4.
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Articolo 166 4.
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Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi comprendono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un'opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 201 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui all'articolo 213, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 4.
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Articolo 166 5.
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Nel caso di contratti elencati nell'allegato II, il valore dell'esposizione è determinato mediante i metodi di cui al capo 6 e non tiene conto delle rettifiche di valore su crediti applicate.
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Articolo 166 6.
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Il valore dell'esposizione per il calcolo dell'importo ponderato per il rischio dell'esposizione derivante da crediti commerciali acquistati è il valore determinato conformemente al paragrafo 1 meno i requisiti di fondi propri per il rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.
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Articolo 166 7.
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Quando un'esposizione assume la forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, o di operazioni con regolamento a lungo termine e di finanziamenti con margini, il valore dell'esposizione è rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all'articolo 24. Quando è utilizzato il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 223, al valore dell'esposizione è aggiunta la rettifica per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come ivi indicato. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o all'articolo 220, paragrafo 2.
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Articolo 166 8.
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Il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio diversi dai contratti di cui all’elenco dell’allegato II è calcolato utilizzando le IRB-CCF o le SA-CCF, in conformità dei paragrafi 8 bis e 8 ter del presente articolo e dell’articolo 151, paragrafo 8. Qualora solo i saldi di utilizzo delle linee rotative siano stati cartolarizzati, gli enti garantiscono di continuare a detenere l’importo richiesto di fondi propri a fronte dei saldi non utilizzati associati alla cartolarizzazione. Un ente che non ha ricevuto l’autorizzazione a utilizzare le IRB-CCF calcola il valore dell’esposizione come l’importo irrevocabile ma non utilizzato moltiplicato per la SA-CCF in questione. L’ente che utilizza le IRB-CCF calcola il valore dell’esposizione per gli impegni non utilizzati moltiplicando l’importo non utilizzato per le IRB-CCF.
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Article 166 8a.
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For an exposure for which an institution has not received permission to use IRB-CCF, the applicable CCF shall be the SA-CCF as provided for in Chapter 2 for the same types of items as laid down in Article 111. The amount to which the SA-CCF is to be applied shall be the lower of the value of the committed but undrawn amount and the value that reflects any possible constraining of the availability of the facility, including the existence of an upper limit on the potential lending amount which is related to an obligor’s reported cash flow. Where a facility is constrained in that way, the institution shall have sufficient line monitoring and management procedures to support the existence of that constraining.
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Article 166 8b.
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Subject to the permission of competent authorities, institutions that meet the requirements for the use of IRB-CCF as specified in Section 6 shall use IRB-CCF for exposures arising from undrawn revolving commitments treated under the IRB Approach provided that those exposures would not be subject to a SA-CCF of 100 % under the Standardised Approach. SA-CCFs shall be used for:
(a)
all other off-balance-sheet items, in particular undrawn non-revolving commitments;
(b)
exposures where the minimum requirements for calculating IRB-CCF as specified in Section 6 are not met by the institution or where the competent authority has not permitted the use of IRB-CCF.
For the purposes of this Article, a commitment shall be deemed ‘revolving’ where it lets an obligor obtain a loan where the obligor has the flexibility to decide how often to withdraw from the loan and at what intervals, allowing the obligor to drawdown, repay and redraw loans advanced to it. Contractual arrangements that allow prepayments and subsequent redraws of those prepayments shall be considered revolving.
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Article 166 8c.
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Where IRB-CCF are used for the sole purpose of calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts of exposures arising from revolving commitments other than exposures assigned to the exposure class in accordance with Article 147(2), point (a), in particular pursuant to Article 153(1), Article 157 and Article 158(1), (5) and (10), the exposure value for each exposure used as an input of the risk-weighted exposure amount and expected loss formulae shall not be less than the sum of:
(a)
the drawn amount of the revolving commitment;
(b)
50 % of the off-balance exposure amount of the remaining undrawn part of the revolving commitment calculated using the applicable SA-CCF provided for in Article 111.
The sum of points (a) and (b) shall be referred to as the ‘CCF input floor’.
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Articolo 166 9.
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Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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