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+Articolo 281 2. |
Articolo 281 2.Il valore dell'esposizione dell'insieme delle attività soggette a compensazione è calcolato in conformità ai seguenti requisiti:
a)
gli enti non applicano il trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 6;
b)
in deroga all'articolo 275, paragrafo 1, per gli insiemi di attività soggette a compensazione non contemplati dall'articolo 275, paragrafo 2, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente: RC = max {CMV,0} dove:
c)
in deroga all'articolo 275, paragrafo 2, del presente regolamento per gli insiemi di attività soggette a compensazione: che sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente: RC = TH + MTA dove:
d)
in deroga all'articolo 275, paragrafo 3, per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement), gli enti calcolano il costo di sostituzione come la somma del costo di sostituzione di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione calcolato conformemente al paragrafo 1, come se non fossero soggetti a marginazione;
e)
tutti gli insiemi di attività coperte sono stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 1;
f)
g)
in deroga all'articolo 279 bis, paragrafo 1, per tutte le operazioni, gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) come segue:
dove:
h)
la formula di cui all'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a), utilizzata per calcolare il fattore di durata di vigilanza è modificata come segue: fattore di durata di vigilanza=E-S dove:
i)
il fattore di aggiustamento in funzione della durata di cui all'articolo 279 quater, paragrafo 1, si calcola come segue:
i)
per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, MF = 1;
ii)
per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, MF = 0,42;
j)
la formula di cui all'articolo 280 bis, paragrafo 3, utilizzata per calcolare l'importo nozionale effettivo dell'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
dove:
k)
la formula di cui all'articolo 280 quater, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
dove:
l)
la formula di cui all'articolo 280 quinquies, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
dove:
m)
►C9
la formula di cui all'articolo 280 sexies, paragrafo 4, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
dove: ◄
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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