+Articolo 281 2.

Articolo 281 2.

Il valore dell'esposizione dell'insieme delle attività soggette a compensazione è calcolato in conformità ai seguenti requisiti:

a) 

gli enti non applicano il trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 6;

b) 

in deroga all'articolo 275, paragrafo 1, per gli insiemi di attività soggette a compensazione non contemplati dall'articolo 275, paragrafo 2, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:

RC = max {CMV,0}

dove:

RC

=

costo di sostituzione; e

CMV

=

valore corrente di mercato.

c) 

in deroga all'articolo 275, paragrafo 2, del presente regolamento per gli insiemi di attività soggette a compensazione: che sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:

RC = TH + MTA

dove:

RC

=

costo di sostituzione;

TH

=

la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e

MTA

=

l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement);

d) 

in deroga all'articolo 275, paragrafo 3, per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement), gli enti calcolano il costo di sostituzione come la somma del costo di sostituzione di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione calcolato conformemente al paragrafo 1, come se non fossero soggetti a marginazione;

e) 

tutti gli insiemi di attività coperte sono stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 1;

f) 

gli enti fissano a 1 il moltiplicativo nella formula utilizzata per calcolare l'esposizione potenziale futura di cui all'articolo 278, paragrafo 1, come segue:

image

dove:

PFE

=

esposizione potenziale futura; e

▼C9

Maggiorazione(a)

=

maggiorazione per la categoria di rischio a.

▼M8

g) 

in deroga all'articolo 279 bis, paragrafo 1, per tutte le operazioni, gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) come segue:



δ =

left accolade

+1 se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario

– 1 se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario

dove:

δ

=

delta di vigilanza;

h) 

la formula di cui all'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a), utilizzata per calcolare il fattore di durata di vigilanza è modificata come segue:

fattore di durata di vigilanza=E-S

dove:

E

=

periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni; e

S

=

periodo tra la data di inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni;

i) 

il fattore di aggiustamento in funzione della durata di cui all'articolo 279 quater, paragrafo 1, si calcola come segue:

i) 

per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, MF = 1;

ii) 

per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, MF = 0,42;

j) 

la formula di cui all'articolo 280 bis, paragrafo 3, utilizzata per calcolare l'importo nozionale effettivo dell'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

image

dove:

image

=

importo nozionale effettivo dell'insieme delle attività coperte j; e

Dj,k

=

importo nozionale effettivo della categoria k delle attività coperte j;

k) 

la formula di cui all'articolo 280 quater, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

image

dove:

image

=

categoria del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte j; e

Maggiorazione(Entitàk)

=

maggiorazione per l'entità di riferimento del credito k;

l) 

la formula di cui all'articolo 280 quinquies, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

image

dove:

image

=

maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività coperte j; e

Maggiorazione (Entitàk)

=

maggiorazione per l'entità di riferimento del credito k;

m) 
►C9  

la formula di cui all'articolo 280 sexies, paragrafo 4, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

image

dove:

 ◄

image

=

maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j; e

image

=

maggiorazione per le merci di riferimento di tipo k.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito