+Articolo 340 Calcolo del rischio generico in funzione della durata finanziaria
---+Articolo 340 1.
---+Articolo 340 2.
---+Articolo 340 3.
---+Articolo 340 4.
---+Articolo 340 5.
---+Articolo 340 6.
---+Articolo 340 7.

Articolo 340 Calcolo del rischio generico in funzione della durata finanziaria

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1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 340 1.
In luogo del sistema di cui all'articolo 339, gli enti possono ricorrere ad un sistema di calcolo del requisito di fondi propri a fronte del rischio generico per gli strumenti di debito che tiene conto della durata finanziaria, purché ciò avvenga in via continuativa.
Articolo 340 2.
Nel sistema basato sulla durata finanziaria di cui al paragrafo 1, l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento di debito a tasso fisso e ne calcola quindi il rendimento alla scadenza, che rappresenta il tasso di sconto implicito dello strumento. In caso di strumenti a tasso variabile l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento e ne calcola quindi il rendimento supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso di interesse può essere modificato per il periodo successivo.
Articolo 340 3.

Successivamente l'ente calcola la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento di debito servendosi della formula:

image

dove:

D

=

durata finanziaria calcolata conformemente alla formula seguente:

image

dove:

R

=

rendimento alla scadenza;

Ct

=

pagamento in contanti al momento t;

M

=

scadenza finale.

Saranno effettuate correzioni al calcolo della durata finanziaria modificata per gli strumenti di debito soggetti al rischio di pagamento anticipato. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 l'ABE elabora orientamenti sulle modalità di applicazione di dette correzioni.

Articolo 340 4.

Si classifica ciascuno strumento di debito nella zona appropriata della tabella 3 in base alla durata finanziaria modificata del titolo stesso.



Tabella 3

Zona

Durata finanziaria modificata

(in anni)

Interesse presunto (variazione in %)

Uno

> 0 ≤ 1,0

1,0

Due

> 1,0 ≤ 3,6

0,85

Tre

> 3,6

0,7

Articolo 340 5.
Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla durata finanziaria dello strumento moltiplicando il suo valore di mercato per la durata finanziaria modificata e per la variazione presunta del tasso di interesse riferita ad uno strumento con quella durata finanziaria modificata specifica (cfr. colonna 3 della tabella 3).
Articolo 340 6.
L'ente calcola la sua posizione lunga ponderata in base alla durata finanziaria e la sua posizione corta ponderata in base alla durata finanziaria all'interno di ciascuna zona. In ciascuna zona, la parte della prima posizione che è compensata dalla seconda rappresenta la relativa posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria.

L'ente calcola quindi per ciascuna zona le posizioni non compensate ponderate in base alla durata finanziaria seguendo le procedure indicate all'articolo 339, paragrafi da 5 a 8, per le posizioni ponderate non compensate.

Articolo 340 7.

Il requisito di fondi propri dell'ente risulta dalla somma dei seguenti elementi:

a) 

2 % della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria in ciascuna zona;

b) 

40 % delle posizioni compensate ponderate in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;

c) 

150 % della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 3;

d) 

100 % delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla durata finanziaria.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito