+36. Per quanto riguarda i fattori legati a tipo, capacità e capitale dei prenditori, termini delle …

36. Per quanto riguarda i fattori legati a tipo, capacità e capitale dei prenditori, termini delle …

Per quanto riguarda i fattori legati a tipo, capacità e capitale dei prenditori, termini delle esposizioni creditizie e valori delle attività costituite in garanzia, nonché altre attenuazioni del rischio di credito che possano influenzare la piena recuperabilità dei flussi di cassa, un ente creditizio dovrebbe (a seconda del tipo di esposizione) considerare quanto segue:

  • a. le proprie politiche e procedure di prestito, incluse regole di concessione e condizioni di prestito in vigore al momento della rilevazione iniziale dell’esposizione creditizia del prenditore, e se l’esposizione creditizia sia stata originata in virtù di un’eccezione a tale politica. La politica di prestito dell’ente creditizio dovrebbe includere informazioni dettagliate sulle sue regole di concessione nonché gli orientamenti e le procedure che indirizzano il processo di approvazione del prestito dell’ente creditizio;
  • b. le fonti di reddito ricorrente del prenditore disponibili per far fronte ai pagamenti programmati;
  • c. la capacità di un prenditore di generare flussi di cassa sufficienti per la durata dello strumento finanziario;
  • d. il livello complessivo di leva finanziaria del prenditore e le aspettative di cambiamento della leva finanziaria;
  • e. gli incentivi o la volontà dei prenditori di adempiere ai propri obblighi;
  • f. le attività non vincolate10 che il prenditore può costituire in garanzia sul mercato o bilateralmente per raccogliere fondi e le aspettative di cambiamento del valore di tali attività;
  • g. eventi una tantum ragionevolmente possibili e comportamenti ricorrenti che possano influenzare la capacità del prenditore di adempiere agli obblighi contrattuali; e
  • h. valutazioni tempestive del valore delle garanzie reali e considerazione di fattori che possono influenzare il valore futuro delle stesse (tenendo presente che i valori delle garanzie reali influiscono direttamente sulle stime delle perdite in caso di default).

10 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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