+4.2 Principi in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e rilevazione contabile delle perdite attese su crediti
---+25. L’organo di gestione dell’ente creditizio dovrebbe essere responsabile dell’approvazione e …
---+26. Per adempiere a tali responsabilità, l’organo di gestione dovrebbe richiedere all’alta …
---+27. Un sistema di controllo interno efficace per la valutazione e il calcolo del rischio di credito …
---+28. Il processo di valutazione e di calcolo dei rischi di credito dovrebbe fornire le informazioni …
---+29. Gli enti creditizi dovrebbero, nella misura massima possibile, sfruttare e integrare processi …
---+30. Le metodologie relative ai fondi di accantonamento dell’ente creditizio devono documentare …
---+31. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di processi e sistemi opportuni per identificare …
---+32. Gli enti creditizi dovrebbero adottare e osservare politiche e procedure scritte che descrivano …
---+33. Metodologie adeguate per la valutazione del rischio di credito e il calcolo del livello dei …
---+34. Il processo di identificazione del rischio di credito dell’ente creditizio dovrebbe garantire …
---+35. L’alta dirigenza dovrebbe prendere in considerazione fatti e circostanze rilevanti, incluse …
---+36. Per quanto riguarda i fattori legati a tipo, capacità e capitale dei prenditori, termini delle …
---+37. Qualora possano incidere sulla capacità dell’ente creditizio di recuperare gli importi dovuti …
---+38. Le metodologie adeguate per la valutazione del rischio di credito dovrebbero considerare i …
---+39. Sebbene un ente creditizio non sia tenuto a individuare o modellare ogni scenario possibile …
---+40. Nella determinazione del prezzo delle esposizioni creditizie, l’alta dirigenza dovrebbe essere …
---+41. Le politiche contabili degli enti creditizi e la loro metodologia relativa ai fondi di …
---+42. Nell’ambito del processo di valutazione del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero …
---+43. Il processo di valutazione del rischio di credito dovrebbe includere una funzione di revisione …
---+44. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto di una serie di criteri per l’assegnazione della …
---+45. Quando le classi di rischio di credito assegnate vengono modificate, a livello di portafoglio o …
---+46. Durante la valutazione dell’impatto dei cambiamenti del rischio di credito, il sistema di …
---+47. Gli enti creditizi dovrebbero descrivere gli elementi del proprio sistema di rating del rischio …
---+48. Le classi del rischio di credito dovrebbero essere riesaminate ogniqualvolta pervengano nuove …
---+49. Gli enti di credito devono raggruppare esposizioni con caratteristiche di rischio di credito …
---+50. La metodologia di un ente creditizio per il raggruppamento di esposizioni per la valutazione …
---+51. Le esposizioni creditizie dovrebbero essere raggruppate in base alle caratteristiche comuni del …
---+52. Le esposizioni non dovrebbero essere raggruppate in modo tale che l’aumento del rischio di …
---+53. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di un processo sufficientemente solido, tale da …
---+54. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare le rettifiche temporanee di un fondo di accantonamento …
---+55. Tali rettifiche non dovrebbero essere utilizzate in modo costante nel lungo periodo per un …
---+56. L’utilizzo di rettifiche temporanee comporta l’applicazione di valutazioni personali importanti …
---+57. Gli enti creditizi dovrebbero applicare solide metodologie di valutazione del rischio di …
---+58. Nel valutare l’adeguatezza dei fondi di accantonamento, gli enti creditizi dovrebbero …
---+59. In base alla loro capacità di inserire informazioni prospettiche nella stima delle perdite …
---+60. Il metodo di valutazione delle perdite attese su crediti utilizzato dovrebbe essere il più …
---+61. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la valutazione (individuale o collettivo), un ente …
---+62. Nel caso in cui gli enti creditizi utilizzino valutazioni individuali, la stima delle perdite …
---+63. Laddove le valutazioni individuali delle esposizioni di un ente creditizio non tengano conto …
---+64. Durante il processo di valutazione e misurazione delle perdite attese su crediti, gli enti …
---+65. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di politiche e procedure solide per verificare in modo …
---+66. La convalida dei modelli dovrebbe essere effettuata durante la fase iniziale di sviluppo dei …
---+67. Un quadro affidabile di convalida dei modelli include, a titolo esemplificativo ma non …
---+68. Gli enti creditizi dovrebbero disporre degli strumenti necessari per garantire una stima …
---+69. Le informazioni storiche forniscono una base utile per l’identificazione di tendenze e …
---+70. L’utilizzo di informazioni prospettiche non dovrebbe essere evitato sulla base del fatto che un …
---+71. Gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di dimostrare che le informazioni prospettiche …
---+72. Previsioni macroeconomiche e altre informazioni pertinenti dovrebbero essere applicate in modo …
---+73. Al momento di stabilire il livello dei fondi a copertura delle perdite attese su crediti ai …
---+74. Inoltre, durante l’elaborazione delle stime relative alle perdite attese su crediti, gli enti …
---+75. Per quanto possibile, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare processi, sistemi, strumenti e …
---+76. Le pratiche in materia di rischio di credito dovrebbero essere riesaminate periodicamente per …
---+77. Processi, sistemi, strumenti e dati comuni di cui sopra potrebbero includere sistemi di rating …
---+78. L’obiettivo delle informative al pubblico è quello di fornire, a una vasta gamma di utenti …
---+79. Le informative relative alla gestione del rischio finanziario e di credito dovrebbero essere …
---+80. In linea con i principi e i regolamenti contabili applicabili, l’alta dirigenza degli enti …
---+81. Le informative quantitative e qualitative, congiuntamente, dovrebbero comunicare agli utenti i …
---+82. Gli enti creditizi dovrebbero fornire informative qualitative su come le informazioni …
---+83. Le informative relative alla base utilizzata per il raggruppamento delle esposizioni creditizie …
---+84. Per migliorare la qualità e la significatività delle informazioni divulgate per le stime …
---+85. L’organo di gestione degli enti creditizi dovrebbe rivedere periodicamente le proprie politiche …
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4.2 Principi in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e rilevazione contabile delle perdite attese su crediti
4.2.1 Principio 1 – Responsabilità dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza L’organo di gestione7 e l’alta dirigenza di un ente creditizio hanno la responsabilità di assicurare che quest’ultimo disponga di adeguate pratiche di gestione del rischio di credito, incluso un efficace sistema di controllo interno, per determinare in modo coerente adeguati fondi di accantonamento, conformemente alle politiche e alle procedure applicate dall’ente creditizio, al quadro contabile applicabile e ai rilevanti orientamenti di vigilanza.
7 Gli organi di gestione possono assumere strutture diverse negli Stati membri dell’UE. In alcuni Stati membri è diffusa una struttura ad un livello, ossia le funzioni di supervisione e gestione dell’organo di gestione sono esercitate all’interno di un unico organo. In altri Stati membri è frequente una struttura a due livelli, che prevede la creazione di due organi indipendenti, l’uno preposto alla funzione di gestione e l’altro alla sorveglianza di tale funzione. 8 Nell’aprile 2012, il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) ha pubblicato i principi relativi alle buone pratiche di sottoscrizione di mutui ipotecari per immobili ad uso residenziale (Principles for sound residential mortgage underwriting practices), che mirano a fornire un quadro per le giurisdizioni al fine di stabilire norme minime di sottoscrizione accettabili per le esposizioni creditizie immobiliari (disponibile al seguente link: www.financialstabilityboard.org/publications/r_120418.pdf). L’ABE ha pubblicato gli Orientamenti sulla valutazione del merito creditizio (ABE/GL/2015/11), che riguardano alcuni dei principi dell’FSB e sono a essi conformi.
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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25. L’organo di gestione dell’ente creditizio dovrebbe essere responsabile dell’approvazione e …
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L’organo di gestione dell’ente creditizio dovrebbe essere responsabile dell’approvazione e della revisione periodica della strategia di gestione del rischio di credito dell’ente creditizio e dei principali processi e politiche di identificazione, calcolo, valutazione, monitoraggio, segnalazione e mitigazione del rischio di credito, in linea con la propensione al rischio determinata dall’organo di gestione. Inoltre, per limitare il rischio generato dalle esposizioni creditizie nei confronti dei depositanti e, più in generale, la stabilità finanziaria, l’organo di gestione di un ente creditizio dovrebbe richiedere che l’alta dirigenza adotti e rispetti buone pratiche di concessione del credito8 .
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26. Per adempiere a tali responsabilità, l’organo di gestione dovrebbe richiedere all’alta …
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Per adempiere a tali responsabilità, l’organo di gestione dovrebbe richiedere all’alta dirigenza di: - a. sviluppare e mantenere processi adeguati, che dovrebbero essere sistematicamente e coerentemente applicati, per determinare adeguati fondi di accantonamento conformemente al quadro contabile applicabile;
- b. istituire e attuare un efficace sistema di controllo interno per la valutazione e la misurazione del rischio di credito; segnalare periodicamente i risultati dei processi di valutazione e misurazione del rischio di credito, incluse le stime relative ai fondi a copertura delle perdite attese su crediti;
- c. stabilire, attuare e, se necessario, aggiornare politiche e procedure adeguate per tenere informato il personale competente interno rispetto al processo di valutazione e di misurazione del rischio di credito, in particolare il personale interessato da tale processo. L’alta dirigenza dovrebbe essere responsabile dell’attuazione della strategia di rischio di credito approvata dall’organo di gestione e dello sviluppo dei suddetti processi e politiche.
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27. Un sistema di controllo interno efficace per la valutazione e il calcolo del rischio di credito …
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Un sistema di controllo interno efficace per la valutazione e il calcolo del rischio di credito dovrebbe comprendere: - a. misure per il rispetto di leggi, regolamenti, politiche e procedure interne vigenti;
- b. misure per assicurare il controllo dell’integrità delle informazioni utilizzate e garantire in modo ragionevolmente certo che i fondi di accantonamento rilevati in bilancio dall’ente creditizio e nelle relazioni presentate all’autorità competente siano redatti in conformità del quadro contabile applicabile e dei requisiti di vigilanza pertinenti;
- c. processi di valutazione e calcolo del rischio di credito ben definiti, indipendenti dalla funzione di erogazione (ma che ne tiene adeguatamente conto), che contengano:
- i. un efficace sistema di rating del rischio di credito, applicato in modo coerente, che effettui differenziazioni accurate in base alle caratteristiche del rischio di credito, individui rapidamente i cambiamenti nel rischio di credito e proponga azioni adeguate;
- ii. un processo efficace per garantire che tutte le informazioni rilevanti, ragionevoli e dimostrabili, incluse quelle prospettiche, siano adeguatamente prese in considerazione nella valutazione del rischio di credito e nel calcolo delle perdite attese su crediti. Ciò include la tenuta di relazioni appropriate, informazioni dettagliate sulle revisioni effettuate nonché identificazione e descrizione dei ruoli e delle responsabilità del personale coinvolto;
- iii. una politica di valutazione che garantisca che la misurazione delle perdite attese su crediti si verifichi a livello di esposizione creditizia individuale e, quando necessario per calcolare adeguatamente le perdite attese su crediti, conformemente al quadro contabile applicabile, a livello di portafoglio collettivo raggruppando le esposizioni in base alle caratteristiche di rischio di credito comuni individuate;
- iv. un efficace processo di convalida dei modelli per garantire che i modelli di valutazione e calcolo del rischio di credito siano in grado di generare, in modo costante, stime accurate, coerenti e imparziali. Ciò include l’istituzione di politiche e procedure che definiscano la struttura di responsabilità e di segnalazione del processo di convalida dei modelli, le regole interne per la valutazione e l’approvazione delle modifiche ai modelli e la segnalazione dell’esito del modello di convalida;
- v. comunicazione e coordinamento chiari e formali tra il personale dell’ente creditizio responsabile del rischio di credito, quello responsabile della reportistica finanziaria, l’alta dirigenza, l’organo di gestione e altre parti che possano essere coinvolte nella valutazione del rischio di credito e nella misurazione delle perdite attese su crediti. Ciò dovrebbe riflettersi in politiche e procedure scritte, relazioni di gestione e verbali delle commissioni coinvolte, quali i comitati dell’organo di gestione o dell’alta dirigenza; e
- d. una funzione di audit interno9 che:
- i. valuti in modo indipendente l’efficacia dei sistemi e dei processi di valutazione e di misurazione del rischio di credito dell’ente creditizio, incluso il sistema di rating del rischio di credito; e
- ii. formuli raccomandazioni per affrontare eventuali debolezze individuate durante tale valutazione.
4.2.2 Principio 2 – Adeguate metodologie relative alle perdite attese su crediti Gli enti creditizi dovrebbero adottare, documentare e aderire a politiche che includano metodologie, procedure e controlli adeguati per valutare il rischio di credito su tutte le esposizioni creditizie. Il calcolo dei fondi di accantonamento dovrebbe basarsi su tali metodologie e permettere la rilevazione appropriata e tempestiva delle perdite attese su crediti, conformemente al quadro contabile applicabile.
9 Articolo 74 della direttiva 2013/36/UE e Orientamenti ABE sull’organizzazione interna (GL 44).
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28. Il processo di valutazione e di calcolo dei rischi di credito dovrebbe fornire le informazioni …
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Il processo di valutazione e di calcolo dei rischi di credito dovrebbe fornire le informazioni necessarie affinché l’alta dirigenza applichi la propria esperienza valutativa in materia di rischio di credito delle esposizioni creditizie e delle relative perdite attese su crediti.
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29. Gli enti creditizi dovrebbero, nella misura massima possibile, sfruttare e integrare processi …
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Gli enti creditizi dovrebbero, nella misura massima possibile, sfruttare e integrare processi, sistemi, strumenti e dati comuni utilizzati all’interno di un ente creditizio per determinare se, quando e in quali termini il credito debba essere concesso, monitorare il rischio di credito e calcolare i fondi di accantonamento per fini sia di contabilità sia di adeguatezza patrimoniale.
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30. Le metodologie relative ai fondi di accantonamento dell’ente creditizio devono documentare …
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Le metodologie relative ai fondi di accantonamento dell’ente creditizio devono documentare chiaramente le definizioni dei termini chiave relativi alla valutazione del rischio di credito e al calcolo delle perdite attese su crediti (ad es. tassi di perdita e di migrazione, eventi di perdita e default). Laddove vengano utilizzati diversi termini, informazioni o ipotesi nelle diverse aree funzionali (quali contabilità, adeguatezza patrimoniale e gestione dei rischi di credito), la logica che sottende a queste differenze dovrebbe essere documentata e approvata dall’alta dirigenza. Le informazioni e le ipotesi utilizzate per le stime relative alle perdite attese su crediti dovrebbero essere riviste e aggiornate come previsto dal quadro contabile applicabile.
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31. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di processi e sistemi opportuni per identificare …
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Gli enti creditizi dovrebbero disporre di processi e sistemi opportuni per identificare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e mitigare adeguatamente il livello del rischio di credito. Nel passaggio al modello contabile basato sulle perdite attese su crediti, i processi e i sistemi esistenti dovrebbero essere valutati e, se necessario, modificati per raccogliere e analizzare le informazioni pertinenti che influenzano la valutazione del rischio di credito e il calcolo delle perdite attese su crediti.
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32. Gli enti creditizi dovrebbero adottare e osservare politiche e procedure scritte che descrivano …
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Gli enti creditizi dovrebbero adottare e osservare politiche e procedure scritte che descrivano i sistemi e i controlli del rischio di credito utilizzati nelle loro metodologie di valutazione del rischio creditizio e la separazione di ruoli e responsabilità dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza dell’ente creditizio.
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33. Metodologie adeguate per la valutazione del rischio di credito e il calcolo del livello dei …
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Metodologie adeguate per la valutazione del rischio di credito e il calcolo del livello dei fondi di accantonamento (soggette al tipo di esposizione, ad esempio al dettaglio o all’ingrosso) dovrebbero, in particolare: - a. includere un processo robusto, progettato per dotare l’ente creditizio della capacità di individuare livello, natura e determinanti del rischio di credito, al momento della rilevazione iniziale dell’esposizione creditizia, per assicurare che eventuali modifiche al rischio di credito possano essere individuate e quantificate;
- b. includere criteri per tenere debitamente conto dell’impatto delle informazioni prospettiche, inclusi i fattori macroeconomici. Indipendentemente dal fatto che la valutazione del rischio di credito sia condotta su base collettiva o individuale, un ente creditizio dovrebbe essere in grado di dimostrare che tale considerazione è stata effettuata al fine di evitare ritardi nella rilevazione delle perdite attese su crediti. Tali criteri dovrebbero portare all’individuazione di fattori che incidono sul rimborso, sia in relazione a incentivi, disponibilità o capacità del prenditore di adempiere agli obblighi contrattuali, sia in relazione a termini e condizioni dell’esposizione creditizia. I fattori economici considerati (quali i tassi di disoccupazione o di occupazione) dovrebbero essere rilevanti ai fini della valutazione e, a seconda delle circostanze, ciò può verificarsi a livello internazionale, nazionale, regionale o locale;
- c. per le esposizioni valutate collettivamente, includere una descrizione della motivazione alla base del raggruppamento di portafogli di esposizioni con caratteristiche di rischio di credito comuni;
- d. individuare e documentare i metodi di valutazione e calcolo relativi alle perdite attese su crediti (quali metodo di tasso di perdita, metodo di probabilità di default (PD)/perdita in caso di default (LGD) o altro metodo) da applicare a ciascuna esposizione o portafoglio;
- e. documentare le ragioni per cui il metodo selezionato è ritenuto appropriato, soprattutto se vengono applicati diversi metodi di misurazione delle perdite attese su crediti a diversi portafogli e tipi di esposizioni individuali. Gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di indicare alle autorità competenti la motivazione di eventuali modifiche al metodo di calcolo (ad esempio, il passaggio da un metodo di tasso di perdita a un metodo PD/LGD) e gli impatti significativi di tali modifiche;
- f. documentare:
- i. input, dati e ipotesi utilizzati nel processo di stima dei fondi di accantonamento, quali tassi di perdita storici, stime di PD/LGD e previsioni economiche;
- ii. come viene determinata la durata di un’esposizione o di un portafoglio (compreso il modo in cui sono stati considerati default e pagamenti anticipati attesi);
- iii. il periodo di tempo in cui vengono valutate le perdite storiche;
- iv. eventuali rettifiche necessarie per la stima delle perdite attese su crediti, conformemente al quadro contabile applicabile. Ad esempio, se le condizioni economiche attuali e previste sono diverse da quelle del periodo di stima storico utilizzato, si dovrebbero apportare rettifiche in linea con le suddette differenze. Inoltre, un ente creditizio può aver registrato poche o nessuna perdita effettiva nel periodo storico analizzato; tuttavia, le condizioni attuali o previste possono differire dalle condizioni di cui al periodo storico e dovrebbe essere valutato l’impatto di tali modifiche sulle perdite attese su crediti;
- g. includere un processo di valutazione dell’adeguatezza di ipotesi e input significativi rispetto al metodo di calcolo scelto per le perdite attese su crediti. La base degli input e delle ipotesi utilizzati nel processo di stima dei fondi di accantonamento dovrebbe generalmente essere coerente da periodo a periodo. Laddove gli input e le ipotesi o la base degli stessi cambino, la motivazione dovrebbe essere documentata;
- h. individuare le situazioni che generalmente portano a modifiche dei metodi di calcolo delle perdite attese su crediti, degli input o delle ipotesi da periodo a periodo (ad esempio, un ente creditizio può dichiarare che un finanziamento precedentemente valutato su base collettiva utilizzando un metodo PD/LGD può essere rimosso ed essere valutato individualmente utilizzando il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa a seguito della ricezione di nuove informazioni relative al prenditore, come ad esempio la perdita di occupazione);
- i. considerare i fattori interni ed esterni pertinenti che possono influenzare le stime delle perdite attese su crediti, quali criteri di concessione del credito applicati a un’esposizione creditizia all’erogazione e i cambiamenti relativi a fattori industriali, geografici, economici e politici;
- j. analizzare come sono determinate le stime delle perdite attese su crediti (ad esempio, analisi delle migrazioni o dei tassi storici di perdita come punto di partenza, adeguate sulla base delle informazioni relative alle condizioni attuali e previste). Nell’effettuare una stima delle perdite attese su crediti, un ente creditizio dovrebbe avere una visione imparziale delle incertezze e dei rischi relativi alle sue attività di finanziamento;
- k. individuare i fattori considerati per stabilire opportuni periodi storici nei quali valutare le perdite storiche. Un ente creditizio dovrebbe conservare un quantitativo sufficiente di dati relativi alle perdite storiche per fornire un’analisi significativa delle proprie perdite su crediti storiche, da utilizzarsi come punto di partenza per valutare il livello dei fondi di accantonamento su base collettiva o individuale;
- l. determinare la misura in cui il valore delle garanzie reali e di altre attenuazioni del rischio di credito influenzi le perdite attese su crediti;
- m. delineare le politiche e le procedure dell’ente creditizio rispetto a cancellazioni e recuperi;
- n. richiedere che analisi, stime, revisioni e altre attività/processi che influenzano o derivano dal processo di valutazione e calcolo del rischio di credito siano eseguiti da personale competente e ben addestrato nonché approvati da personale indipendente rispetto alle attività di concessione del credito dell’ente creditizio. Tali input e output da parte delle suddette funzioni dovrebbero essere ben documentati e la documentazione dovrebbe includere spiegazioni chiare a supporto di analisi, stime e revisioni;
- o. documentare i metodi utilizzati per la convalida dei modelli per il calcolo delle perdite attese su crediti (ad esempio i test retrospettivi);
- p. assicurare che le stime relative alle perdite attese su crediti incorporino in modo appropriato informazioni prospettiche, compresi fattori macroeconomici, che non siano già state incluse in fondi di accantonamento calcolati sulla base di un’esposizione individuale. Ciò può richiedere che i responsabili facciano ricorso alla propria esperienza valutativa in materia di credito per considerare le tendenze più ampie dell’intero portafoglio crediti, delle modifiche del modello di business dell’ente creditizio, dei fattori macroeconomici ecc.; e
- q. richiedere un processo per valutare l’adeguatezza generale dei fondi di accantonamento in conformità del relativo quadro contabile, compresa una revisione regolare dei modelli delle perdite attese su crediti.
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34. Il processo di identificazione del rischio di credito dell’ente creditizio dovrebbe garantire …
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Il processo di identificazione del rischio di credito dell’ente creditizio dovrebbe garantire che si identifichino regolarmente i fattori che influenzano i cambiamenti nel rischio di credito e nelle stime delle perdite attese su crediti. Inoltre, la considerazione del rischio di credito inerente a nuovi prodotti e attività dovrebbe costituire una parte fondamentale del processo di identificazione del rischio di credito, della valutazione del rischio di credito e del calcolo delle perdite attese su crediti.
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35. L’alta dirigenza dovrebbe prendere in considerazione fatti e circostanze rilevanti, incluse …
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L’alta dirigenza dovrebbe prendere in considerazione fatti e circostanze rilevanti, incluse informazioni prospettiche, che potrebbero far sì che le perdite attese su crediti differiscano dall’esperienza storica e che possano incidere sul rischio di credito e sulla piena recuperabilità dei flussi di cassa.
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36. Per quanto riguarda i fattori legati a tipo, capacità e capitale dei prenditori, termini delle …
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Per quanto riguarda i fattori legati a tipo, capacità e capitale dei prenditori, termini delle esposizioni creditizie e valori delle attività costituite in garanzia, nonché altre attenuazioni del rischio di credito che possano influenzare la piena recuperabilità dei flussi di cassa, un ente creditizio dovrebbe (a seconda del tipo di esposizione) considerare quanto segue: - a. le proprie politiche e procedure di prestito, incluse regole di concessione e condizioni di prestito in vigore al momento della rilevazione iniziale dell’esposizione creditizia del prenditore, e se l’esposizione creditizia sia stata originata in virtù di un’eccezione a tale politica. La politica di prestito dell’ente creditizio dovrebbe includere informazioni dettagliate sulle sue regole di concessione nonché gli orientamenti e le procedure che indirizzano il processo di approvazione del prestito dell’ente creditizio;
- b. le fonti di reddito ricorrente del prenditore disponibili per far fronte ai pagamenti programmati;
- c. la capacità di un prenditore di generare flussi di cassa sufficienti per la durata dello strumento finanziario;
- d. il livello complessivo di leva finanziaria del prenditore e le aspettative di cambiamento della leva finanziaria;
- e. gli incentivi o la volontà dei prenditori di adempiere ai propri obblighi;
- f. le attività non vincolate10 che il prenditore può costituire in garanzia sul mercato o bilateralmente per raccogliere fondi e le aspettative di cambiamento del valore di tali attività;
- g. eventi una tantum ragionevolmente possibili e comportamenti ricorrenti che possano influenzare la capacità del prenditore di adempiere agli obblighi contrattuali; e
- h. valutazioni tempestive del valore delle garanzie reali e considerazione di fattori che possono influenzare il valore futuro delle stesse (tenendo presente che i valori delle garanzie reali influiscono direttamente sulle stime delle perdite in caso di default).
10 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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37. Qualora possano incidere sulla capacità dell’ente creditizio di recuperare gli importi dovuti …
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Qualora possano incidere sulla capacità dell’ente creditizio di recuperare gli importi dovuti, gli enti creditizi dovrebbero considerare i fattori relativi al proprio modello di business e alle condizioni macroeconomiche attuali e previste, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - a. la concorrenza e i requisiti legali e normativi;
- b. le tendenze del volume complessivo del credito dell’ente;
- c. il profilo complessivo del rischio di credito delle esposizioni creditizie dell’ente creditizio e le aspettative relative ai cambiamenti dello stesso;
- d. la concentrazione del credito verso i prenditori per tipo di prodotto, segmento o mercato geografico;
- e. le aspettative rispetto a pratiche di riscossione, cancellazione e recupero;
- f. la qualità del sistema di revisione dei rischi di credito dell’ente creditizio e il livello di sorveglianza da parte dell’ente di gestione e dell’alta dirigenza dell’ente creditizio; e
- g. altri fattori che possano influenzare le perdite attese su crediti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le aspettative relative alle variazioni di tassi di disoccupazione, del prodotto interno lordo, dei tassi di interesse di riferimento, dell’inflazione, delle condizioni di liquidità o della tecnologia.
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38. Le metodologie adeguate per la valutazione del rischio di credito dovrebbero considerare i …
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Le metodologie adeguate per la valutazione del rischio di credito dovrebbero considerare i diversi scenari potenziali e non fare affidamento esclusivamente su considerazioni soggettive, distorte o troppo ottimistiche. Gli enti creditizi dovrebbero sviluppare e documentare i propri processi per individuare scenari rilevanti da utilizzare nella stima delle perdite attese su crediti. In particolare: - a. gli enti creditizi dovrebbero dimostrare e documentare come le stime delle perdite attese su crediti varierebbero al variare degli scenari, includendo le modifiche alle condizioni esterne pertinenti che potrebbero influenzare le stime relative alle perdite attese su crediti o le componenti di calcolo delle perdite attese su crediti (come i parametri PD e LGD);
- b. gli enti creditizi dovrebbero disporre di un processo documentato per determinare l’orizzonte temporale degli scenari e, se del caso, la modalità di calcolo delle perdite attese su crediti per esposizioni la cui durata supera il periodo coperto dalle previsioni economiche utilizzate;
- c. gli scenari possono essere sviluppati internamente o possono essere esternalizzati. Per gli scenari sviluppati internamente, gli enti creditizi dovrebbero avvalersi di una varietà di esperti, quali esperti in materia di rischi, economisti, dirigenti aziendali e membri dell’alta dirigenza, che assistano nella selezione di scenari rilevanti per il profilo di esposizione al rischio di credito degli enti creditizi. Per gli scenari esternalizzati, gli enti creditizi dovrebbero assicurarsi che il fornitore esterno adegui gli scenari in modo da rispecchiare il profilo di esposizione al rischio di credito aziendale degli enti creditizi, in quanto gli enti creditizi sono responsabili di tali scenari;
- d. dovrebbero essere effettuati test retrospettivi per assicurare che i fattori economici più rilevanti che incidono sull’esigibilità e sul rischio di credito siano considerati e incorporati nelle stime relative alle perdite attese su crediti; e
- e. laddove siano disponibili indicatori di mercato (quali credit default swap, CDS), l’alta dirigenza può considerarli in quanto valore di riferimento valido per verificare la coerenza delle proprie valutazioni.
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39. Sebbene un ente creditizio non sia tenuto a individuare o modellare ogni scenario possibile …
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Sebbene un ente creditizio non sia tenuto a individuare o modellare ogni scenario possibile attraverso simulazioni di scenari, durante l’elaborazione di stime relative alle perdite attese su crediti dovrebbe prendere in considerazione tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili rilevanti per prodotto, prenditore, modello di business o contesto economico e normativo. Durante l’elaborazione di tali stime per scopi di bilancio, gli enti creditizi dovrebbero considerare quanto notato e appreso durante attività simili già effettuate per scopi regolamentari (anche se gli scenari riportati non sono destinati a essere utilizzati direttamente a fini contabili). Le informazioni prospettiche, inclusi le previsioni economiche e i relativi fattori di rischio di credito utilizzati per le stime delle perdite attese su crediti, dovrebbero essere coerenti con i dati di altre stime rilevanti effettuate in bilanci, bilanci preventivi, piani strategici e di capitalizzazione e con altre informazioni utilizzate per la gestione e il reporting all’interno di un ente creditizio.
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40. Nella determinazione del prezzo delle esposizioni creditizie, l’alta dirigenza dovrebbe essere …
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Nella determinazione del prezzo delle esposizioni creditizie, l’alta dirigenza dovrebbe essere in grado di dimostrare di comprendere e considerare in modo adeguato i rischi intrinseci. Gli enti creditizi dovrebbero prestare particolare attenzione alle seguenti fattispecie, potenzialmente indicative di stime inadeguate di perdite attese su crediti: - a. la concessione di crediti ai prenditori sulla base di flussi di reddito deboli (che potrebbero diventare non ricorrenti in caso di congiuntura negativa) o senza documentazione o mediante una verifica limitata delle fonti di reddito del prenditore;
- b. elevati flussi di rimborso del debito in relazione ai flussi di cassa attesi netti disponibili del prenditore;
- c. piani di rimborso flessibili, compresi annullamenti di pagamento, il rimborso dei soli interessi (interest-only) e piani di ammortamento negativo;
- d. per finanziamenti di immobili o altre attività, prestiti di importi pari o superiori al valore della proprietà finanziata o che non forniscano un adeguato margine di garanzie reali;
- e. indebiti aumenti delle modifiche relative a esposizioni creditizie dovute a difficoltà finanziarie del prenditore11 o rinegoziazione/modifica delle esposizioni creditizie per altre ragioni (ad esempio le pressioni concorrenziali subite dagli enti creditizi);
- f. elusione dei requisiti di classificazione e rating, inclusi rinegoziazione, rifinanziamento o riclassifica delle esposizioni creditizie;
- g. indebiti aumenti del volume del credito, in particolare in relazione all’aumento del volume del credito da parte di altri prestatori nello stesso mercato; e
- h. aumento di volume e gravità di credito scaduto, di scarsa qualità e deteriorato.
11 Si veda il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41, 20.2.2015, pag. 1) che stabilisce definizioni specifiche di tolleranza ed esposizioni deteriorate.
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41. Le politiche contabili degli enti creditizi e la loro metodologia relativa ai fondi di …
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Le politiche contabili degli enti creditizi e la loro metodologia relativa ai fondi di accantonamento dovrebbero includere criteri per (a) rinegoziare/modificare le esposizioni creditizie a causa di difficoltà finanziarie o altri motivi, tenendo conto anche delle specifiche definizioni di tolleranza stabilite nell’allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione e b) il trattamento delle esposizioni creditizie deteriorate acquisite o originate, come definito nel quadro contabile applicabile: - a. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto dei seguenti criteri in materia di rinegoziazione/modifica delle esposizioni creditizie:
- i. La metodologia relativa ai fondi di accantonamento dovrebbe permettere agli enti creditizi di effettuare una valutazione del rischio di credito e un calcolo delle perdite attese su crediti che siano solidi, in modo che il livello del fondo continui a rispecchiare l’esigibilità dell’esposizione rinegoziata/modificata, indipendentemente dal fatto che l’attività originale sia stata cancellata ai sensi del quadro contabile applicabile.
- ii. Le rinegoziazioni/modifiche non dovrebbero portare automaticamente alla conclusione che vi sia stata una diminuzione immediata del rischio di credito dell’esposizione. Qualsiasi diminuzione del livello del fondo di accantonamento riportata in virtù del miglioramento del rischio di credito dovrebbe essere sostenuta da forti prove. I clienti dovrebbero dimostrare regolarmente pagamenti soddisfacenti durante un periodo di tempo ragionevole prima che il rischio di credito sia considerato diminuito, tenendo conto inoltre dei requisiti pertinenti per le esposizioni nel periodo di prova, come definito nell’allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 680/2014 della Commissione.
- iii. Gli enti creditizi dovrebbero valutare attentamente se la riscossione del capitale del prestito sia assicurata in modo ragionevolmente certo laddove il rimborso avvenga unicamente sotto forma di rimborsi degli interessi (interest-only), a seguito di una rinegoziazione o modifica. Inoltre, ulteriori ritardi previsti nel pagamento di tali flussi di cassa possono dimostrare che il rischio di credito non è migliorato e pertanto il livello delle perdite attese su crediti dovrebbe essere rivalutato attentamente.
- iv. Le metodologie dovrebbero altresì invitare il personale responsabile della concessione del credito a comunicare prontamente alla funzione contabilità dell’ente eventuali rinegoziazioni o modifiche alle esposizioni per garantire la corretta contabilizzazione delle stesse. Per rinegoziazioni e modifiche più complesse, il personale responsabile della concessione del credito e la funzione contabilità dovrebbero comunicare costantemente.
- b. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto dei seguenti criteri in materia di esposizioni creditizie deteriorate acquistate o originate:
- i. La metodologia dovrebbe consentire un’adeguata identificazione e contabilizzazione dei finanziamenti relativi a crediti deteriorati acquistati o originati.
- ii. Le stime dei flussi di cassa per queste esposizioni creditizie dovrebbero essere esaminate a ogni periodo di segnalazione e aggiornate quando necessario. Tali aggiornamenti dovrebbero essere correttamente supportati e documentati nonché approvati dall’alta dirigenza.
4.2.3 Principio 3 – Processo di rating del rischio di credito e raggruppamento Un ente creditizio dovrebbe disporre di un processo di rating del rischio di credito per raggruppare adeguatamente le esposizioni creditizie sulla base delle caratteristiche di rischio di credito comuni. Processo di rating del rischio di credito
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42. Nell’ambito del processo di valutazione del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero …
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Nell’ambito del processo di valutazione del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero disporre di procedure e sistemi di informazione completi per controllare la qualità delle proprie esposizioni creditizie. Questi includono un efficace processo di rating del rischio di credito che registri livello, natura e determinanti di detto rischio di credito che possono manifestarsi nel tempo, al fine di garantire in modo ragionevolmente certo che tutte le esposizioni creditizie siano adeguatamente monitorate e che i fondi a copertura delle perdite attese su crediti siano adeguatamente calcolati.
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43. Il processo di valutazione del rischio di credito dovrebbe includere una funzione di revisione …
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Il processo di valutazione del rischio di credito dovrebbe includere una funzione di revisione indipendente. L’assegnazione iniziale delle classi di rischio di credito alle esposizioni e il loro aggiornamento continuo da parte di personale responsabile dell’erogazione del credito dovrebbero essere oggetto di revisione da parte della funzione indipendente a essa preposta.
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44. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto di una serie di criteri per l’assegnazione della …
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Gli enti creditizi dovrebbero tener conto di una serie di criteri per l’assegnazione della classe di rischio di credito al momento del rilevamento iniziale di un’esposizione creditizia, inclusi, nella misura del caso, tipo di prodotto, termini e condizioni, tipo e importo delle garanzie reali, caratteristiche del prenditore, geografia, o una combinazione di questi.
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45. Quando le classi di rischio di credito assegnate vengono modificate, a livello di portafoglio o …
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Quando le classi di rischio di credito assegnate vengono modificate, a livello di portafoglio o individualmente, gli enti creditizi dovrebbero tener conto di altri fattori rilevanti, quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) cambiamenti in prospettive di settore, tassi di crescita commerciali, opinioni dei consumatori e cambiamenti delle previsioni economiche (quali tassi di interesse e disoccupazione e prezzi delle materie prime) nonché di eventuali debolezze nel processo di concessione del credito individuate successivamente alla rilevazione iniziale.
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46. Durante la valutazione dell’impatto dei cambiamenti del rischio di credito, il sistema di …
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Durante la valutazione dell’impatto dei cambiamenti del rischio di credito, il sistema di rating del rischio di credito dovrebbe comprendere tutte le esposizioni creditizie e non solo quelle per cui il rischio di credito è aumentato significativamente o che hanno subito perdite o altri deterioramenti dei crediti. Ciò permette un’adeguata differenziazione del rischio di credito e il raggruppamento delle esposizioni creditizie nell’ambito del sistema di rating del rischio di credito; riflette inoltre il rischio delle esposizioni individuali, così come, quando aggregato su tutte le esposizioni, il livello del rischio di credito nel portafoglio considerato nella sua interezza. In questo contesto, un efficace sistema di rating dei rischi di credito dovrebbe permettere agli enti creditizi di individuare sia la migrazione del rischio di credito, sia le variazioni significative del rischio di credito.
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47. Gli enti creditizi dovrebbero descrivere gli elementi del proprio sistema di rating del rischio …
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Gli enti creditizi dovrebbero descrivere gli elementi del proprio sistema di rating del rischio di credito, definendo chiaramente ciascuna classe di detto rischio e nominando il personale incaricato della progettazione, dell’attuazione, dell’esercizio e delle prestazioni del sistema, nonché i responsabili dei test periodici e della convalida (ad esempio, la funzione di revisione indipendente).
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48. Le classi del rischio di credito dovrebbero essere riesaminate ogniqualvolta pervengano nuove …
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Le classi del rischio di credito dovrebbero essere riesaminate ogniqualvolta pervengano nuove informazioni rilevanti o laddove l’aspettativa di un ente creditizio rispetto al rischio di credito venga modificata. Le classi del rischio di credito assegnate dovrebbero essere revisionate formalmente su base periodica (ad esempio almeno ogni anno o più frequentemente se richiesto dalla giurisdizione) così da poter ragionevolmente garantire che siano accurate e aggiornate. Le classi del rischio di credito per le esposizioni creditizie valutate individualmente come a rischio più elevato o deteriorate dovrebbero essere riesaminate più frequentemente e non annualmente. Le stime delle perdite attese su crediti dovrebbero essere aggiornate puntualmente per rispecchiare le variazioni delle classi di rischio di credito per i gruppi di esposizioni o per le esposizioni individuali. Raggruppamento basato su caratteristiche del rischio di credito comuni
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49. Gli enti di credito devono raggruppare esposizioni con caratteristiche di rischio di credito …
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Gli enti di credito devono raggruppare esposizioni con caratteristiche di rischio di credito comuni con un livello di granularità tale da consentire di valutare ragionevolmente le variazioni del rischio di credito e quindi l’impatto sulla stima delle perdite attese su crediti per questi gruppi.
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50. La metodologia di un ente creditizio per il raggruppamento di esposizioni per la valutazione …
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La metodologia di un ente creditizio per il raggruppamento di esposizioni per la valutazione del rischio di credito (ad esempio per tipo di strumento, termini e condizioni del prodotto, settore/segmento di mercato, posizione geografica o coorti) dovrebbe essere documentata e sottoposta a un’adeguata revisione e approvazione interna da parte dell’alta dirigenza.
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51. Le esposizioni creditizie dovrebbero essere raggruppate in base alle caratteristiche comuni del …
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Le esposizioni creditizie dovrebbero essere raggruppate in base alle caratteristiche comuni del rischio di credito, in modo che le variazioni del livello del rischio di credito rispondano all’impatto delle mutate condizioni su un insieme comune di fattori di rischio di credito. Ciò significa, tra l’altro, considerare l’effetto sul rischio di credito del gruppo in risposta a cambiamenti delle informazioni prospettiche, inclusi fattori macroeconomici. La base del raggruppamento dovrebbe essere riesaminata dall’alta dirigenza per assicurare che le esposizioni all’interno del gruppo rimangano omogenee in termini di risposta ai fattori di rischio di credito e che le caratteristiche del rischio di credito rilevanti e il loro impatto sul livello del rischio di credito per il gruppo non siano mutate nel tempo.
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52. Le esposizioni non dovrebbero essere raggruppate in modo tale che l’aumento del rischio di …
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Le esposizioni non dovrebbero essere raggruppate in modo tale che l’aumento del rischio di credito di determinate esposizioni sia oscurato dall’andamento del gruppo nel suo complesso.
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53. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di un processo sufficientemente solido, tale da …
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Gli enti creditizi dovrebbero disporre di un processo sufficientemente solido, tale da garantire un adeguato raggruppamento iniziale delle esposizioni creditizie. Successivamente, il raggruppamento delle esposizioni dovrebbe essere rivalutato e le esposizioni dovrebbero essere suddivise nuovamente qualora siano pervenute nuove informazioni rilevanti o se le aspettative modificate dell’ente creditizio in merito al rischio di credito indicano la necessità di una rettifica permanente. Laddove un ente creditizio non sia in grado di suddividere nuovamente le esposizioni in modo tempestivo, è opportuno utilizzare una rettifica temporanea. Utilizzo di rettifiche temporanee
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54. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare le rettifiche temporanee di un fondo di accantonamento …
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Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare le rettifiche temporanee di un fondo di accantonamento solo come soluzione provvisoria, in particolare in circostanze transitorie o qualora non vi sia abbastanza tempo a disposizione per incorporare adeguatamente nuove informazioni rilevanti nella valutazione del rischio di credito e nel processo di modellizzazione esistenti, per suddividere nuovamente i gruppi delle esposizioni creditizie esistenti, o laddove esposizioni creditizie all’interno di un gruppo rispondano a fattori o eventi in modo diverso rispetto a quanto inizialmente previsto.
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55. Tali rettifiche non dovrebbero essere utilizzate in modo costante nel lungo periodo per un …
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Tali rettifiche non dovrebbero essere utilizzate in modo costante nel lungo periodo per un fattore di rischio non transitorio. Laddove la motivazione della rettifica non sia temporanea, ad esempio l’emergere di un nuovo fattore di rischio che non sia stato precedentemente incorporato nella metodologia relativa ai fondi di accantonamento dell’ente, la metodologia dovrebbe essere aggiornata nel breve periodo per includere il fattore che si prevede avrà un impatto costante sul calcolo delle perdite attese su crediti.
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56. L’utilizzo di rettifiche temporanee comporta l’applicazione di valutazioni personali importanti …
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L’utilizzo di rettifiche temporanee comporta l’applicazione di valutazioni personali importanti e crea i presupposti per potenziali distorsioni. Al fine di evitare tali possibili distorsioni, le rettifiche temporanee dovrebbero essere coerenti con le previsioni prospettiche, supportate da una documentazione appropriata e soggette ad adeguati processi di governance. 4.2.4 Principio 4 – Adeguatezza del fondo di accantonamento L’importo complessivo dei fondi di accantonamento di un ente creditizio, indipendentemente dal fatto che siano determinati su base collettiva o individuale, dovrebbe essere adeguato e coerente con gli obiettivi di cui al quadro contabile applicabile.
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57. Gli enti creditizi dovrebbero applicare solide metodologie di valutazione del rischio di …
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Gli enti creditizi dovrebbero applicare solide metodologie di valutazione del rischio di credito, al fine di stabilire un saldo complessivo dei fondi a copertura delle perdite attese su crediti che sia conforme al quadro contabile applicabile e che rifletta in modo adeguato le perdite attese su crediti all’interno di tale quadro.
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58. Nel valutare l’adeguatezza dei fondi di accantonamento, gli enti creditizi dovrebbero …
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Nel valutare l’adeguatezza dei fondi di accantonamento, gli enti creditizi dovrebbero considerare i fattori rilevanti e le aspettative che, alla data di riferimento del bilancio, potrebbero influenzare la recuperabilità dei flussi di cassa rimanenti nel corso di vita di un gruppo di esposizioni creditizie o di una singola esposizione creditizia. Gli enti creditizi dovrebbero considerare informazioni che vadano oltre ai dati storici e attuali e che tengano in considerazione informazioni prospettiche ragionevoli e dimostrabili, compresi i fattori macroeconomici rilevanti per le esposizioni in esame (ad esempio al dettaglio o all’ingrosso), in conformità del quadro contabile applicabile.
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59. In base alla loro capacità di inserire informazioni prospettiche nella stima delle perdite …
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In base alla loro capacità di inserire informazioni prospettiche nella stima delle perdite attese su crediti, gli enti creditizi possono utilizzare metodi di valutazione individuali o collettivi; ad ogni modo, tutti i metodi di valutazione utilizzati dovrebbero essere conformi ai requisiti contabili di riferimento e non dovrebbero generare differenze sostanziali nei calcoli dei fondi di accantonamento. Insieme, le valutazioni individuali e collettive costituiscono la base per i fondi a copertura delle perdite attese su rischi.
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60. Il metodo di valutazione delle perdite attese su crediti utilizzato dovrebbe essere il più …
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Il metodo di valutazione delle perdite attese su crediti utilizzato dovrebbe essere il più adeguato alle circostanze specifiche e, in generale, dovrebbe essere conforme alla politica di gestione delle esposizioni creditizie dell’ente creditizio. Ad esempio, la valutazione collettiva è spesso utilizzata per i grandi gruppi di esposizioni creditizie omogenee, con caratteristiche di rischio di credito comuni, come portafogli al dettaglio. Le valutazioni individuali sono spesso effettuate nel caso di esposizioni significative o nel caso in cui si individuino preoccupazioni in merito al credito a livello di finanziamento individuale, come ad esempio per finanziamenti presenti in watch list (liste di controllo) o finanziamenti scaduti.
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61. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la valutazione (individuale o collettivo), un ente …
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Indipendentemente dal metodo utilizzato per la valutazione (individuale o collettivo), un ente creditizio dovrebbe adoperarsi affinché ciò non comporti un ritardo nella rilevazione delle perdite attese su crediti.
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62. Nel caso in cui gli enti creditizi utilizzino valutazioni individuali, la stima delle perdite …
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Nel caso in cui gli enti creditizi utilizzino valutazioni individuali, la stima delle perdite attese su crediti dovrebbe sempre includere l’impatto previsto di tutte le informazioni prospettiche ragionevoli e dimostrabili, compresi i fattori macroeconomici, che influenzano la recuperabilità e il rischio di credito. Così come nel caso della valutazione collettiva, anche in caso di valutazione individuale la documentazione dell’ente creditizio dovrebbe dimostrare chiaramente come siano state prese in considerazione le informazioni prospettiche, compresi i fattori macroeconomici.
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63. Laddove le valutazioni individuali delle esposizioni di un ente creditizio non tengano conto …
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Laddove le valutazioni individuali delle esposizioni di un ente creditizio non tengano conto adeguatamente delle informazioni prospettiche, e al fine di consentire l’identificazione della relazione tra dette informazioni prospettiche e la stima delle perdite attese su crediti che potrebbero non essere evidenti a livello individuale, un ente dovrebbe raggruppare le esposizioni creditizie con caratteristiche di rischio di credito comuni per valutare l’impatto delle stesse informazioni prospettiche, compresi i fattori macroeconomici. Al contrario, laddove gli enti creditizi determinino che tutte le informazioni prospettiche ragionevoli e dimostrabili siano state considerate nella valutazione individuale delle perdite attese su crediti, non dovrebbe essere necessario effettuare un’ulteriore valutazione prospettica su base collettiva, nel caso in cui ciò possa sfociare in un doppio conteggio. 4.2.5 Principio 5 – Convalida dei modelli relativi alle perdite attese su crediti Un ente creditizio dovrebbe disporre di politiche e procedure per convalidare adeguatamente i modelli di calcolo delle perdite attese su crediti.
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64. Durante il processo di valutazione e misurazione delle perdite attese su crediti, gli enti …
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Durante il processo di valutazione e misurazione delle perdite attese su crediti, gli enti creditizi possono utilizzare modelli e stime basate su ipotesi per l’identificazione e il calcolo dei rischi, sia a livello di esposizione creditizia individuale, sia a livello di portafoglio complessivo, compresi classificazione del credito, identificazione del rischio di credito, calcolo dei fondi di accantonamento a copertura delle perdite attese su crediti ai fini contabili, prove di stress e allocazione del capitale. I modelli utilizzati nel processo di valutazione e misurazione delle perdite attese su crediti dovrebbero tener conto dell’impatto dei cambiamenti relativi al prenditore e variabili legate al rischio di credito, come ad esempio cambiamenti relativi a probabilità di default, perdita in caso di default, importi delle esposizioni creditizie, valore delle garanzie reali, migrazione di probabilità di default e classi di rischio di credito interno del prenditore basate su informazioni storiche, attuali, prospettiche ragionevoli e dimostrabili, compresi i fattori macroeconomici.
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65. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di politiche e procedure solide per verificare in modo …
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Gli enti creditizi dovrebbero disporre di politiche e procedure solide per verificare in modo appropriato l’accuratezza e la coerenza dei modelli utilizzati per la valutazione del rischio di credito e la misurazione delle perdite attese su crediti, compresi processi e sistemi di rating del rischio di credito basati su modelli e la valutazione di tutte le componenti rilevanti del rischio, per il primo utilizzo del modello e su base continuativa. Tali politiche e procedure dovrebbero indicare in modo adeguato il ruolo del giudizio professionale.
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66. La convalida dei modelli dovrebbe essere effettuata durante la fase iniziale di sviluppo dei …
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La convalida dei modelli dovrebbe essere effettuata durante la fase iniziale di sviluppo dei modelli relativi alle perdite attese su crediti e in caso di cambiamenti significativi ai modelli e dovrebbe assicurare che i modelli siano adatti per l’uso previsto, su base continuativa.
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67. Un quadro affidabile di convalida dei modelli include, a titolo esemplificativo ma non …
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Un quadro affidabile di convalida dei modelli include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti elementi: - a. Ruoli e responsabilità ben definiti per la convalida dei modelli, che prevedano adeguata indipendenza e competenza. La convalida dei modelli dovrebbe essere eseguita in modo indipendente rispetto al processo di sviluppo dei modelli stessi, da personale con la necessaria esperienza e competenza. I risultati e gli esiti della convalida dei modelli dovrebbero essere presentati in modo puntuale e tempestivo all’autorità competente. Laddove un ente creditizio esternalizzi la funzione di convalida a un soggetto esterno, detto ente creditizio sarà comunque responsabile dell’efficacia di tutte le attività relative alla convalida dei modelli e dovrebbe assicurarsi costantemente che il lavoro svolto dal soggetto esterno soddisfi i requisiti di un quadro affidabile di convalida dei modelli.
- b. L’ambito di applicazione e la metodologia della convalida dei modelli dovrebbero comprendere un processo sistematico di valutazione di solidità, coerenza e precisione degli stessi modelli nonché della loro inalterata rilevanza per l’esposizione creditizia individuale o per il portafoglio sottostanti. Un processo efficace di convalida dei modelli dovrebbe inoltre permettere l’individuazione e il trattamento tempestivi dei potenziali limiti di un modello. L’ambito di applicazione della convalida dovrebbe includere una revisione di dati di input, progettazione e risultati/prestazioni dei modelli.
- • Dati di input dei modelli: gli enti creditizi dovrebbero disporre di standard interni di qualità e affidabilità applicabili ai dati (informazioni storiche, attuali e prospettiche) utilizzati come input dei modelli. I dati utilizzati per la stima dei fondi a copertura delle perdite attese su crediti dovrebbero essere rilevanti per i portafogli degli enti creditizi e, per quanto possibile, precisi, affidabili e completi (vale a dire senza esclusioni che potrebbero causare una distorsione delle stime relative alle perdite attese su crediti). La convalida dovrebbe assicurare che i dati utilizzati siano conformi agli standard.
- • Progettazione dei modelli: per quanto riguarda la progettazione dei modelli, la convalida dovrebbe verificare che la teoria alla base del modello sia valida a livello concettuale, riconosciuta e generalmente accettata per lo scopo previsto. In prospettiva, la convalida dovrebbe inoltre verificare la misura in cui, a livello globale di fattori di rischio di modello e individuali, il modello possa prendere in considerazione i cambiamenti nel contesto economico o creditizio, così come i cambiamenti relativi al profilo commerciale o alla strategia di portafoglio, senza ridurre significativamente la solidità del modello.
- • Risultati/prestazioni dei modelli: gli enti creditizi dovrebbero disporre di standard interni relativi all’accettabilità delle prestazioni dei modelli. Laddove i limiti relativi alle prestazioni vengano violati in modo significativo, dovrebbero essere intraprese opportune azioni correttive di ricalibrazione o riprogettazione del modello.
- c. Documentazione completa relativa a processo e quadro di convalida dei modelli. Tale documentazione dovrebbe includere tutto ciò che riguarda le procedure di convalida eseguite, qualunque cambiamento relativo a metodologia e strumenti di convalida, la gamma di dati utilizzati, i risultati della convalida e le misure correttive attuate quando necessario. Gli enti creditizi dovrebbero assicurarsi che la documentazione venga rivista e aggiornata regolarmente.
- d. Una revisione del processo di convalida del modello da terze parti indipendenti (ad esempio parti interne o esterne) per valutare l’efficacia complessiva del processo di convalida dei modelli e l’indipendenza dello stesso dal processo di sviluppo. I risultati della revisione dovrebbero essere presentati in modo puntuale e tempestivo al livello gerarchico competente (ad esempio alta dirigenza, comitato per il controllo interno).
4.2.6 Principio 6 – Esperienza valutativa in materia di credito L’utilizzo dell’esperienza valutativa in materia di credito da parte di un ente creditizio, soprattutto al momento di considerare le informazioni prospettiche ragionevoli e dimostrabili, compresi i fattori macroeconomici, è essenziale per la valutazione del rischio di credito e il calcolo delle perdite attese su crediti.
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68. Gli enti creditizi dovrebbero disporre degli strumenti necessari per garantire una stima …
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Gli enti creditizi dovrebbero disporre degli strumenti necessari per garantire una stima attendibile e la rilevazione tempestiva delle perdite attese su crediti. Poiché le informazioni relative a perdite storiche o all’impatto di condizioni attuali potrebbero non riflettere in modo completo il rischio di credito delle esposizioni creditizie, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare la propria esperienza valutativa in materia di credito per considerare accuratamente l’impatto atteso di tutte le informazioni prospettiche ragionevoli e dimostrabili, compresi i fattori macroeconomici, sulla stima delle perdite attese su crediti. L’utilizzo da parte di un ente creditizio della propria esperienza valutativa in materia di credito dovrebbe essere documentato nella metodologia dell’ente in materia di rischio di credito e dovrebbe essere oggetto di un controllo adeguato.
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69. Le informazioni storiche forniscono una base utile per l’identificazione di tendenze e …
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Le informazioni storiche forniscono una base utile per l’identificazione di tendenze e correlazioni necessarie per identificare le determinanti del rischio di credito per le esposizioni creditizie. Tuttavia, le stime relative alle perdite attese su crediti non devono ignorare l’impatto di eventi e condizioni (prospettici) su tali determinanti. La stima dovrebbe riflettere i futuri mancati incassi attesi derivanti da tale impatto.
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70. L’utilizzo di informazioni prospettiche non dovrebbe essere evitato sulla base del fatto che un …
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L’utilizzo di informazioni prospettiche non dovrebbe essere evitato sulla base del fatto che un ente creditizio consideri il costo di incorporazione di tali dati prospettici come molto elevato o inutile o poiché vi sia incertezza nel formulare scenari prospettici, a meno che i costi e gli oneri operativi aggiuntivi da sostenere siano ingiustificati ai fini di una corretta attuazione del quadro contabile relativo alle perdite attese su crediti.
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71. Gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di dimostrare che le informazioni prospettiche …
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Gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di dimostrare che le informazioni prospettiche prese in considerazione nel processo di stima delle perdite attese su crediti sono connesse alle determinanti del rischio di credito per specifici portafogli o esposizioni. Poiché potrebbe non essere possibile dimostrare un forte legame in termini statistici formali tra alcuni tipi di informazioni, o tra le informazioni nel loro insieme, e le determinanti del rischio di credito, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare la propria esperienza valutativa in termini di credito per stabilire un livello adeguato del fondo di accantonamento individuale o collettivo. Laddove un fattore prospettico, identificato come rilevante, non sia incluso nella valutazione individuale o collettiva, potrebbero essere necessarie rettifiche temporanee.
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72. Previsioni macroeconomiche e altre informazioni pertinenti dovrebbero essere applicate in modo …
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Previsioni macroeconomiche e altre informazioni pertinenti dovrebbero essere applicate in modo uniforme ai portafogli in cui le determinanti del rischio di credito siano influenzate allo stesso modo da tali previsioni/ipotesi. Inoltre, durante l’elaborazione di stime relative alle perdite attese su crediti, gli enti creditizi dovrebbero applicare la propria esperienza valutativa in materia di credito per considerare il loro posizionamento nel ciclo del credito, che potrebbe variare nelle diverse giurisdizioni in cui detengono esposizioni creditizie.
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73. Al momento di stabilire il livello dei fondi a copertura delle perdite attese su crediti ai …
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Al momento di stabilire il livello dei fondi a copertura delle perdite attese su crediti ai fini contabili, gli enti creditizi dovrebbero assicurarsi che le stime siano appropriate (vale a dire coerenti in termini di neutralità e che non siano minimizzate né esagerate).
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74. Inoltre, durante l’elaborazione delle stime relative alle perdite attese su crediti, gli enti …
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Inoltre, durante l’elaborazione delle stime relative alle perdite attese su crediti, gli enti creditizi dovrebbero avvalersi di una vasta gamma di informazioni ottenute durante il processo di gestione del rischio di credito, tra cui la natura prospettica ai fini di gestione del rischio e di adeguatezza patrimoniale. 4.2.7 Principio 7 – Processi, sistemi, strumenti e dati comuni Gli enti creditizi dovrebbero disporre di solidi processi di valutazione e calcolo del rischio di credito che fungano da solida base per processi, sistemi, strumenti e dati comuni per la valutazione del rischio di credito e il calcolo delle perdite attese su crediti.
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75. Per quanto possibile, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare processi, sistemi, strumenti e …
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Per quanto possibile, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare processi, sistemi, strumenti e dati comuni per la valutazione del rischio di credito, il calcolo delle perdite attese su crediti ai fini contabili e la determinazione delle perdite attese ai fini dell’adeguatezza patrimoniale allo scopo di rafforzare l’affidabilità e la coerenza delle conseguenti stime relative alle perdite attese su crediti, aumentare la trasparenza e, tramite la disciplina di mercato, fornire incentivi per osservare le buone pratiche in materia di rischio di credito.
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76. Le pratiche in materia di rischio di credito dovrebbero essere riesaminate periodicamente per …
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Le pratiche in materia di rischio di credito dovrebbero essere riesaminate periodicamente per assicurare che forniscano i dati rilevanti disponibili in tutta l’organizzazione di un ente creditizio e che i sistemi siano aggiornati sulla base di modifiche o evoluzioni nel tempo delle pratiche commerciali o di concessione del credito dell’ente creditizio. Dovrebbe essere stabilito un flusso di ritorno (feedback loop) per garantire che le informazioni sulle stime relative a perdite attese su crediti, sulle modifiche nel rischio di credito e sulle perdite effettive su esposizioni creditizie siano condivise con gli esperti del rischio di credito, il personale della contabilità e quello responsabile delle comunicazioni finanziarie e regolamentari e, in particolare, con il personale responsabile della concessione dei finanziamenti.
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77. Processi, sistemi, strumenti e dati comuni di cui sopra potrebbero includere sistemi di rating …
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Processi, sistemi, strumenti e dati comuni di cui sopra potrebbero includere sistemi di rating del rischio di credito, stime relative a probabilità di default (soggette a rettifiche adeguate), finanziamenti scaduti, rapporto loan to value, tassi di perdita storici, tipo di prodotto, piano di ammortamento, requisiti di pagamento di anticipi, segmento di mercato, posizione geografica, anzianità (ossia le date di origine) e tipo di garanzie reali. 4.2.8 Principio 8 – Informativa Le informative al pubblico da parte dell’ente creditizio dovrebbero promuovere la trasparenza e la comparabilità fornendo informazioni puntuali, pertinenti e utili per l’adozione di decisioni.
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78. L’obiettivo delle informative al pubblico è quello di fornire, a una vasta gamma di utenti …
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L’obiettivo delle informative al pubblico è quello di fornire, a una vasta gamma di utenti, informazioni chiare e comprensibili, utili per l’adozione di decisioni relative allo stato finanziario e alle prestazioni dell’ente creditizio e alle relative modifiche. Gli enti creditizi dovrebbero mirare a fornire informazioni rilevanti e comparabili in modo che gli utenti possano prendere decisioni tempestive e informate e siano in grado di valutare l’operato dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza.
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79. Le informative relative alla gestione del rischio finanziario e di credito dovrebbero essere …
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Le informative relative alla gestione del rischio finanziario e di credito dovrebbero essere conformi ai quadri contabili e di vigilanza applicabili12 . Gli enti creditizi dovrebbero fornire le informative necessarie per rappresentare in modo equo l’esposizione di un ente creditizio al rischio di credito, incluse le stime relative alle perdite attese su crediti, e fornire le informazioni pertinenti circa le pratiche di erogazione del credito dell’ente creditizio.
12 Ai sensi della parte 8 del regolamento (UE) 575/2013, degli orientamenti ABE GL/2016/11 sui requisiti relativi all’informativa ai sensi della parte 8 del regolamento (UE) 573/2013 e degli orientamenti ABE GL/2014/14 sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell’informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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80. In linea con i principi e i regolamenti contabili applicabili, l’alta dirigenza degli enti …
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In linea con i principi e i regolamenti contabili applicabili, l’alta dirigenza degli enti creditizi dovrebbe applicare la propria facoltà di valutazione per determinare il livello appropriato di aggregazione e disaggregazione dei dati divulgati, in modo che le informative continuino a soddisfare i requisiti previsti dai principi contabili e forniscano informazioni sull’esposizione di un ente creditizio al rischio di credito e sulle perdite attese su crediti in modo che gli utenti possano effettuare analisi individuali dell’ente e confronti adeguati con gruppi simili.
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81. Le informative quantitative e qualitative, congiuntamente, dovrebbero comunicare agli utenti i …
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Le informative quantitative e qualitative, congiuntamente, dovrebbero comunicare agli utenti i principali input/ipotesi utilizzati per sviluppare le stime relative alle perdite attese su crediti. Le informative dovrebbero indicare politiche e definizioni che formano parte integrante della stima delle perdite attese su crediti (come la base sulla quale l’ente creditizio ha deciso di raggruppare esposizioni creditizie in portafogli con caratteristiche di rischio di credito simili e la sua definizione di default13 ), fattori che causano cambiamenti nelle stime relative alle perdite attese sui crediti e modalità di incorporazione dell’esperienza valutativa dell’alta dirigenza in materia di credito. Le informative sulle politiche significative dovrebbero indicare come queste siano state attuate nel contesto specifico dell’ente creditizio.
13 Si vedano i paragrafi 89 e 90 della sezione successiva per ulteriori chiarimenti circa la definizione di default.
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82. Gli enti creditizi dovrebbero fornire informative qualitative su come le informazioni …
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Gli enti creditizi dovrebbero fornire informative qualitative su come le informazioni prospettiche, inclusi i fattori macroeconomici, siano state incorporate nel processo di stima delle perdite attese su crediti, in conformità del quadro contabile applicabile, in particolare quando la valutazione è effettuata su base individuale.
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83. Le informative relative alla base utilizzata per il raggruppamento delle esposizioni creditizie …
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Le informative relative alla base utilizzata per il raggruppamento delle esposizioni creditizie dovrebbero includere informazioni sul modo in cui l’alta dirigenza decide se le esposizioni creditizie siano opportunamente raggruppate, ad esempio se i gruppi continuino a condividere le stesse caratteristiche del rischio di credito.
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84. Per migliorare la qualità e la significatività delle informazioni divulgate per le stime …
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Per migliorare la qualità e la significatività delle informazioni divulgate per le stime relative alle perdite attese su crediti, gli enti creditizi dovrebbero fornire una spiegazione dei cambiamenti significativi nella stima delle perdite attese su crediti da periodo a periodo. Tali informazioni dovrebbero includere le informative pertinenti, sia qualitative, sia quantitative, in modo da agevolare la comprensione di come le stime delle perdite attese su crediti siano cambiate.
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85. L’organo di gestione degli enti creditizi dovrebbe rivedere periodicamente le proprie politiche …
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L’organo di gestione degli enti creditizi dovrebbe rivedere periodicamente le proprie politiche di divulgazione per garantire che le informazioni divulgate continuino a essere rilevanti per il profilo di rischio dell’ente creditizio, le concentrazioni dei prodotti, le norme industriali e le condizioni di mercato attuali. A tal fine, gli enti creditizi dovrebbero divulgare informazioni che facilitino il confronto con i propri pari, consentendo agli utenti di monitorare le variazioni delle stime delle perdite attese su crediti dell’ente creditizio da periodo a periodo e di eseguire analisi significative tra i gruppi paritetici nazionali e internazionali.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
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Requisito |
3. Standard correlati
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