+Orientamento 5: calcolo per il criterio del profilo di rischio

Orientamento 5: calcolo per il criterio del profilo di rischio

Valore delle richieste di rimborso ricevute

5.1 In fase di calcolo del valore dell’indicatore «richieste di rimborso ricevute», le autorità competenti dovrebbero utilizzare il valore aggregato di tutte le richieste di rimborso presentate dagli utenti dei servizi di pagamento dell’impresa e dagli ASPSP, nel corso dei 12 mesi di calendario precedenti, per le perdite derivanti da una o più responsabilità di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della PSD2.

5.2 Se non sono state presentate all’impresa richieste di rimborso nel corso dei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero assegnare il valore 0 a tale indicatore nella formula. 5.3 Per le imprese che non hanno offerto servizi nel corso dei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il valore aggregato di tutte le richieste di rimborso stimate dall’impresa ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione e/o registrazione.

5.4 Se l’impresa non fornisce stime relative alle richieste di rimborso oppure se l’importo calcolato sulla base della stima del valore totale delle richieste di rimborso è inferiore a 50 000 EUR, le autorità competenti dovrebbero assegnare un valore di 50 000 EUR a tale indicatore nella formula.

Numero di operazioni di pagamento disposte da imprese che forniscono PIS

5.5 Le autorità competenti dovrebbero calcolare il valore dell’indicatore «numero di operazioni di pagamento disposte» come la somma dei seguenti elementi, dove N rappresenta il numero di operazioni di pagamento disposte dall’impresa nel corso dei 12 mesi precedenti:

  • (a) il 40 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti pari o inferiore a 10 000;

più

  • (b) il 25 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti superiore a 10 000 e pari o inferiore a 100 000;

più

  • (c) il 10 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti superiore a 100 000 e pari o inferiore a 1 milione;

più

  • (d) il 5 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti superiore a 1 milione e pari o inferiore a 10 milioni;

più

  • (e) lo 0,025 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti superiore a 10 milioni.

5.6 Per le imprese che non hanno offerto servizi nel corso dei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il numero di operazioni di pagamento che l’impresa stima di disporre, indicato nella documentazione a supporto della domanda di autorizzazione.

5.7 Se l’impresa non fornisce stime relative al numero di operazioni di pagamento da disporre oppure se l’importo calcolato sulla base della stima del numero previsto di operazioni di pagamento disposte è inferiore a 50 000 EUR, le autorità competenti dovrebbero assegnare un valore di 50 000 EUR a tale indicatore nella formula.

Numero di conti di pagamento a cui hanno avuto accesso le imprese che forniscono AIS

5.8 Le autorità competenti dovrebbero calcolare il valore dell’indicatore «numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l’accesso» come la somma dei seguenti elementi, dove N rappresenta il numero dei conti di pagamento a cui un’impresa che fornisce AIS ha avuto accesso nel corso dei 12 mesi precedenti:

  • (a) il 40 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l’accesso pari o inferiore a 10 000;

più

  • (b) il 25 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l’accesso superiore a 10 000 e pari o inferiore a 100 000;

più

  • (c) il 10 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l’accesso superiore a 100 000 e pari o inferiore a 1 milione;

più

  • (d) il 5 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l’accesso superiore a 1 milione e pari o inferiore a 10 milioni;

più

  • (e) lo 0,025 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l’accesso superiore a 10 milioni.

5.9 Per le imprese che non hanno offerto servizi nel corso dei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il numero di conti di pagamento cui l’impresa stima di accedere, indicato nella documentazione a supporto della domanda di autorizzazione o registrazione.

5.10 Se l’impresa non fornisce stime relative al numero di conti di pagamento ai quali sarà effettuato l’accesso oppure se l’importo calcolato sulla base della stima dei conti a cui sarà effettuato l’accesso è inferiore a 50 000 EUR, le autorità competenti dovrebbero assegnare un valore di 50 000 EUR a tale indicatore nella formula.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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