+4. Orientamenti sui criteri per stabilire l’importo monetario minimo della PII o di un’altra analoga garanzia
---+Orientamento 1: assicurazione per la responsabilità civile professionale e analoga garanzia
---+Orientamento 2: criteri e indicatori
---+Orientamento 3: formula
---+Orientamento 4: pubblicazione
---+Orientamento 5: calcolo per il criterio del profilo di rischio
---+Orientamento 6: calcolo per il criterio del tipo di attività
---+Orientamento 7: calcolo per il criterio della dimensione dell’attività
---+Orientamento 8: criterio della garanzia comparabile
---+Orientamento 9: revisione
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4. Orientamenti sui criteri per stabilire l’importo monetario minimo della PII o di un’altra analoga garanzia
4. Orientamenti sui criteri per stabilire l’importo monetario minimo della PII o di un’altra analoga garanzia
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Orientamento 1: assicurazione per la responsabilità civile professionale e analoga garanzia
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1.1 Le autorità competenti dovrebbero considerare la PII e l’analoga garanzia alternative e dovrebbero stabilire l’obbligo per le imprese che fanno domanda di autorizzazione o registrazione di detenere o la PII o una garanzia analoga. 1.2 Le autorità competenti dovrebbero garantire che la PII o l’analoga garanzia detenuta dalle imprese, in linea con l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della PSD2, copra le seguenti responsabilità: - (a) nel caso di imprese che chiedono l’autorizzazione a offrire PIS, le responsabilità specificate negli articoli 73, 89, 90 e 92 della PSD2;
- (b) nel caso di imprese che chiedono la registrazione per offrire AIS, le responsabilità nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto («account servicing payment service providers», ASPSP) o degli utenti dei servizi di pagamento derivanti dall’accesso non autorizzato o fraudolento alle informazioni del conto di pagamento o dall’uso non autorizzato o fraudolento delle stesse;
- (c) nel caso di imprese che chiedono l’autorizzazione a offrire PIS e AIS, le responsabilità indicate sia al punto a) che al punto b).
1.3 Le autorità competenti dovrebbero altresì garantire che l’importo monetario minimo della PII o di una analoga garanzia copra i costi e le spese sostenute dagli utenti dei servizi di pagamento e dagli ASPSP che chiedono alle imprese di rimborsare le perdite derivanti da una o più responsabilità di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della PSD2. 1.4 Le autorità competenti dovrebbero garantire che l’importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga consenta alle imprese di ottemperare adeguatamente alle responsabilità legate alle loro attività, verificando che la PII o la garanzia analoga non abbiano scoperti, franchigie o massimali che possano pregiudicare i rimborsi derivanti dalle richieste degli utenti dei servizi di pagamento e degli ASPSP e che la PII o la analoga garanzia siano valide nel momento in cui venga fatta valere la responsabilità del PISP o dell’AISP. 1.5 Le autorità competenti dovrebbero garantire che l’importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga copra i territori in cui le imprese offrono i loro servizi, a prescindere dai paesi in cui si trovano i loro utenti o dal luogo in cui sono forniti i servizi.
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Orientamento 2: criteri e indicatori
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2. 1 Nella definizione dell’importo monetario minimo della PII o di una analoga garanzia che le imprese devono detenere, le autorità competenti dovrebbero utilizzare i seguenti criteri e i relativi indicatori: - a. il criterio del profilo di rischio:
| i. ii. iii. | valore delle richieste di rimborso ricevute dall’impresa, per le responsabilità di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della PSD2; numero di operazioni di pagamento disposte da un’impresa che fornisce PIS; numero di conti di pagamento a cui ha avuto accesso un’impresa che fornisce AIS; |
- b. il criterio del tipo di attività:
| i. ii. iii. | se l’impresa fornisce esclusivamente PIS o AIS oppure entrambi; se l’impresa fornisce altri servizi di pagamento di cui all’allegato I della PSD2; se l’impresa svolge attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento; |
- c. il criterio della dimensione dell’attività:
| i. ii. | per le imprese che forniscono PIS, il valore delle operazioni disposte; per le imprese che forniscono AIS, il numero di clienti che utilizzano l’AIS; |
- d. il criterio della garanzia analoga:
| i. ii. | le caratteristiche specifiche della garanzia analoga; le modalità con cui può essere attivata la garanzia analoga. |
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Orientamento 3: formula
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3.1 Per calcolare l’importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga che le imprese devono detenere, le autorità competenti dovrebbero utilizzare la seguente formula: Importo monetario Importo relativo al | minimo della PII o di una garanzia = | Importo relativo Importo relativo criterio della al criterio del + al criterio del tipo + dimensione profilo di rischio di attività |
analoga dell’attività 3.2 Per calcolare l’importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga, le autorità competenti dovrebbero assegnare un valore a ciascun criterio, in base a quanto specificato negli orientamenti da 5 a 7; esse dovrebbero quindi calcolare l’importo relativo a ciascun criterio separatamente, sommando gli importi relativi a ciascun indicatore e utilizzando gli importi ottenuti nella formula. 3.3 Nei presenti orientamenti, gli importi relativi ai criteri sono espressi in euro. Negli Stati membri in cui la valuta ufficiale non è l’euro, le autorità competenti possono convertirli in importi equivalenti espressi nella valuta nazionale. 3.4 L’importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga calcolato dalle autorità competenti, e di conseguenza anche dalle imprese che fanno domanda di autorizzazione o registrazione, dovrebbe essere definito su base annuale.
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Orientamento 4: pubblicazione
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4.1 Le autorità competenti dovrebbero rendere disponibili al pubblico i criteri, gli indicatori e la formula di cui ai precedenti orientamenti, al fine di consentire alle imprese di calcolare l’importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga prima che tali soggetti presentino domanda di autorizzazione o registrazione.
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Orientamento 5: calcolo per il criterio del profilo di rischio
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Valore delle richieste di rimborso ricevute 5.1 In fase di calcolo del valore dell’indicatore «richieste di rimborso ricevute», le autorità competenti dovrebbero utilizzare il valore aggregato di tutte le richieste di rimborso presentate dagli utenti dei servizi di pagamento dell’impresa e dagli ASPSP, nel corso dei 12 mesi di calendario precedenti, per le perdite derivanti da una o più responsabilità di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della PSD2. 5.2 Se non sono state presentate all’impresa richieste di rimborso nel corso dei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero assegnare il valore 0 a tale indicatore nella formula. 5.3 Per le imprese che non hanno offerto servizi nel corso dei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il valore aggregato di tutte le richieste di rimborso stimate dall’impresa ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione e/o registrazione. 5.4 Se l’impresa non fornisce stime relative alle richieste di rimborso oppure se l’importo calcolato sulla base della stima del valore totale delle richieste di rimborso è inferiore a 50 000 EUR, le autorità competenti dovrebbero assegnare un valore di 50 000 EUR a tale indicatore nella formula. Numero di operazioni di pagamento disposte da imprese che forniscono PIS 5.5 Le autorità competenti dovrebbero calcolare il valore dell’indicatore «numero di operazioni di pagamento disposte» come la somma dei seguenti elementi, dove N rappresenta il numero di operazioni di pagamento disposte dall’impresa nel corso dei 12 mesi precedenti: - (a) il 40 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti pari o inferiore a 10 000;
più - (b) il 25 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti superiore a 10 000 e pari o inferiore a 100 000;
più - (c) il 10 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti superiore a 100 000 e pari o inferiore a 1 milione;
più - (d) il 5 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti superiore a 1 milione e pari o inferiore a 10 milioni;
più - (e) lo 0,025 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti superiore a 10 milioni.
5.6 Per le imprese che non hanno offerto servizi nel corso dei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il numero di operazioni di pagamento che l’impresa stima di disporre, indicato nella documentazione a supporto della domanda di autorizzazione. 5.7 Se l’impresa non fornisce stime relative al numero di operazioni di pagamento da disporre oppure se l’importo calcolato sulla base della stima del numero previsto di operazioni di pagamento disposte è inferiore a 50 000 EUR, le autorità competenti dovrebbero assegnare un valore di 50 000 EUR a tale indicatore nella formula. Numero di conti di pagamento a cui hanno avuto accesso le imprese che forniscono AIS 5.8 Le autorità competenti dovrebbero calcolare il valore dell’indicatore «numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l’accesso» come la somma dei seguenti elementi, dove N rappresenta il numero dei conti di pagamento a cui un’impresa che fornisce AIS ha avuto accesso nel corso dei 12 mesi precedenti: - (a) il 40 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l’accesso pari o inferiore a 10 000;
più - (b) il 25 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l’accesso superiore a 10 000 e pari o inferiore a 100 000;
più - (c) il 10 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l’accesso superiore a 100 000 e pari o inferiore a 1 milione;
più - (d) il 5 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l’accesso superiore a 1 milione e pari o inferiore a 10 milioni;
più - (e) lo 0,025 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l’accesso superiore a 10 milioni.
5.9 Per le imprese che non hanno offerto servizi nel corso dei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il numero di conti di pagamento cui l’impresa stima di accedere, indicato nella documentazione a supporto della domanda di autorizzazione o registrazione. 5.10 Se l’impresa non fornisce stime relative al numero di conti di pagamento ai quali sarà effettuato l’accesso oppure se l’importo calcolato sulla base della stima dei conti a cui sarà effettuato l’accesso è inferiore a 50 000 EUR, le autorità competenti dovrebbero assegnare un valore di 50 000 EUR a tale indicatore nella formula.
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Orientamento 6: calcolo per il criterio del tipo di attività
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6.1 Le autorità competenti dovrebbero assegnare il valore 0 a tale indicatore nella formula per le imprese che chiedono l’autorizzazione per fornire solo PIS. 6.2 Le autorità competenti dovrebbero assegnare il valore 0 a tale indicatore nella formula per le imprese che chiedono la registrazione per fornire solo AIS. 6.3 Se un’impresa chiede l’autorizzazione per fornire sia PIS che AIS, le autorità competenti dovrebbero calcolare separatamente l’importo monetario minimo per ciascun servizio e sommare i relativi importi per ottenere un importo monetario minimo che tenga conto di entrambi i servizi. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero garantire che la PII o la garanzia analoga coprano sia la prestazione di PIS sia la prestazione di AIS, affinché siano adeguate a coprire le responsabilità indicate, rispettivamente, nell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della PSD2. 6.4 Se un’impresa offre uno o più servizi di pagamento di cui all’allegato I, punti da 1 a 6, della PSD2, oltre a PIS o ad AIS oppure a entrambi, le autorità competenti dovrebbero calcolare l’importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga per la prestazione di PIS, di AIS, oppure di entrambi, fermi restando gli obblighi relativi al calcolo del capitale iniziale in conformità dell’articolo 7 della PSD2 e/o dei fondi propri in conformità dell’articolo 9 della PSD2. 6.5 Se un’impresa svolge anche attività diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento di cui all’allegato I della PSD2, le autorità competenti dovrebbero aggiungere nella formula il valore di 50 000 all’importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga per la prestazione di PIS, di AIS oppure di entrambi. 6.6 Tuttavia, se un’impresa che svolge attività diverse dai servizi di pagamento può dimostrare che lo svolgimento delle stesse non influisce sulla prestazione di PIS o di AIS, perché è in possesso di una garanzia a copertura delle responsabilità derivanti dalle attività diverse dai servizi di pagamento oppure perché l’autorità competente ha chiesto la creazione di un’entità separata per l’attività di servizi di pagamento, in conformità all’articolo 11, paragrafo 5, della PSD2, le autorità competenti dovrebbero assegnare il valore 0 nella formula.
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Orientamento 7: calcolo per il criterio della dimensione dell’attività
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7.1 Le autorità competenti dovrebbero calcolare l’importo relativo al criterio della dimensione dell’attività per un’impresa che fornisce PIS come la somma dei seguenti elementi, dove N rappresenta il valore totale di tutte le operazioni disposte dall’impresa nel corso dei 12 mesi precedenti: - (a) il 40 % di quella porzione di N che corrisponde a un importo pari o inferiore a 500 000 EUR; più
- (b) il 25 % di quella porzione di N che corrisponde a un importo superiore a 500 000 EUR e pari o inferiore a 1 milione di EUR;
più - (c) il 10 % di quella porzione di N che corrisponde a un importo superiore a 1 milione di EUR e pari o inferiore a 5 milioni di EUR;
più - (d) il 5 % di quella porzione di N che corrisponde a un importo superiore a 5 milioni di EUR e pari o inferiore a 10 milioni di EUR;
più - (e) lo 0,025 % di quella porzione di N che corrisponde a un importo superiore a 10 milioni di EUR.
7.2 Le autorità competenti dovrebbero calcolare l’importo relativo al criterio della dimensione dell’attività per un’impresa che fornisce AIS come la somma dei seguenti elementi, dove N rappresenta il numero di utenti degli AIS (singoli clienti) che hanno utilizzato l’AIS nel corso dei 12 mesi precedenti: - (a) il 40 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di clienti pari o inferiore a 100;
più - (b) il 25 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di clienti superiore a 100 e pari o inferiore a 10 000;
più - (c) il 10 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di clienti superiore a 10 000 e pari o inferiore a 100 000;
più - (d) il 5 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di clienti superiore a 100 000 e pari o inferiore a 1 milione;
più - (e) lo 0,025 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di clienti superiore a 1 milione. 7.3 Per le imprese che non hanno offerto servizi nel corso dei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare, nel caso di un’impresa che fornisce PIS, il valore di tutte le operazioni di pagamento da disporre stimato dall’impresa, indicato nella documentazione a supporto della domanda di autorizzazione, oppure, nel caso di un’impresa che fornisce AIS, il numero di clienti che utilizzeranno l’AIS stimato dall’impresa indicato nella documentazione a supporto della domanda di registrazione.
7.4 Se l’impresa non fornisce stime relative al valore delle operazioni di pagamento da disporre, nel caso di un’impresa che fornisce PIS, o al numero di clienti che utilizzeranno l’AIS, nel caso di un’impresa che fornisce AIS, oppure se l’importo calcolato sulla base delle relative stime è inferiore a 50 000, le autorità competenti dovrebbero assegnare un valore pari a 50 000 a tali indicatori nella formula.
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Orientamento 8: criterio della garanzia comparabile
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8.1 Le autorità competenti dovrebbero stabilire l’obbligo per le imprese di detenere o la PII o una garanzia analoga.
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Orientamento 9: revisione
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9.1 Le autorità competenti dovrebbero garantire che le imprese effettuino una revisione dell’importo minimo necessario della PII o della garanzia analoga almeno una volta all’anno e, se del caso, calcolino nuovamente il relativo importo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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