+55. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

55. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, dovrebbero garantire di condividere quanto meno, in modo proporzionato e appropriato, informazioni adeguate relative ai seguenti elementi:

  • a. relazioni di revisioni interne e, ove disponibili, esterne nonché le relazioni sui rischi interni dell’ente incentrate sul ruolo della succursale al suo interno e sui rischi assunti dall’ente attraverso la succursale «significant-plus»;
  • b. relazioni di liquidità dell’ente, raccolte a norma dell’articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • c. qualsiasi informazione pertinente che l’autorità competente dello Stato membro d’origine o ospitante abbia ottenuto dall’ente durante la preparazione della valutazione dei rischi della succursale, in conformità della sezione 5.1 dei presenti orientamenti;
  • d. relazioni che sintetizzino i risultati dei controlli e delle ispezioni in loco della succursale effettuati dall’autorità di vigilanza su base consolidata o dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o ospitante, conformemente alla sezione 5.3 dei presenti orientamenti, concentrandosi sul ruolo della succursale all’interno del gruppo e sui rischi assunti dall’ente attraverso la succursale «significant-plus»;
  • e. informazioni sulle misure di vigilanza specifiche per la succursale e altre misure adottate o programmate dalle autorità di vigilanza su base consolidata o dall’autorità competente dello Stato membro d’origine (si veda inoltre la sezione 5.5);
  • f. eventuali misure precauzionali adottate dall’autorità competente ospitante sulla base dell’articolo 43 della direttiva 2013/36/UE e dell’articolo 50, paragrafo 4, di detta direttiva (si veda inoltre la sezione 5.5);
  • g. informazioni relative a cambiamenti imminenti e importanti che interessino la succursale, quali cambiamenti nel sistema informatico o nel modello di business dell’ente e qualsiasi accordo di continuità operativa e piano d’emergenza pertinente;
  • h. informazioni riguardanti eventi operativi, inclusi eventuali errori o interruzioni sostanziali nei servizi forniti ai clienti, nei servizi di pagamento o nei sistemi informatici nella misura in cui siano rilevanti per la succursale, inclusi attacchi o minacce informatici o alla sicurezza informatica, nonché interruzioni o guasti arrecanti danno o pregiudizio alla capacità della succursale di continuare a svolgere le proprie attività commerciali o adempiere ai propri obblighi in qualità di fornitore di sistemi e servizi di pagamento;
  • i. informazioni riguardanti strategie o piani aziendali relativi alle operazioni future della succursale, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali offerte di nuovi prodotti o servizi significativi non inclusi nell’articolo 39 della direttiva 2013/36/UE;
  • j. documentazione derivante dall’applicazione degli articoli 143, 151, paragrafi 4 e 9, nonché 283, 312 e 363 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • k. informazioni rilevanti per la valutazione del piano di risanamento del gruppo o dell’ente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/