+5.4 Informazioni necessarie per la vigilanza di succursali «significant-plus»
---+53. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione e …
---+54. Nel valutare la pertinenza di una particolare informazione o serie di informazioni, l’autorità …
---+55. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+56. Tali informazioni dovrebbero essere scambiate tempestivamente e in forma scritta o elettronica …
---+57. In caso di tensione di liquidità, le autorità competenti interessate dovrebbero notificarsi …
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5.4 Informazioni necessarie per la vigilanza di succursali «significant-plus»
5.4 Informazioni necessarie per la vigilanza di succursali «significant-plus»
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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53. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione e …
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Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti coinvolte nella vigilanza delle succursali molto significative dovrebbero assicurarsi di condividere, mediante la messa a disposizione di propria iniziativa o su richiesta, tutte le informazioni relative al gruppo, all’ente o alla succursale che siano adeguate, accurate e pertinenti per una vigilanza efficace ed efficiente della succursale, come stabilito nei presenti orientamenti.
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54. Nel valutare la pertinenza di una particolare informazione o serie di informazioni, l’autorità …
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Nel valutare la pertinenza di una particolare informazione o serie di informazioni, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero, in modo proporzionato e in funzione del rischio, adoperarsi al fine di anticipare l’impatto di tali informazioni su quanto segue: - a. attività della succursale;
- b. governance e organizzazione della succursale, dell’ente o del gruppo nel suo insieme;
- c. potenziale impatto sulla stabilità finanziaria di qualsiasi Stato membro, compreso quello in cui opera la succursale;
- d. potenziale rilevanza delle informazioni per la decisione dell’autorità competente ospitante in merito all’imposizione delle condizioni generali relative alla succursale, alle attività nello Stato membro ospitante; nonché
- e. potenziale impatto dei rischi assunti dall’ente attraverso la succursale «significant-plus» sull’ente e sulla sua redditività.
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55. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
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L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, dovrebbero garantire di condividere quanto meno, in modo proporzionato e appropriato, informazioni adeguate relative ai seguenti elementi: - a. relazioni di revisioni interne e, ove disponibili, esterne nonché le relazioni sui rischi interni dell’ente incentrate sul ruolo della succursale al suo interno e sui rischi assunti dall’ente attraverso la succursale «significant-plus»;
- b. relazioni di liquidità dell’ente, raccolte a norma dell’articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c. qualsiasi informazione pertinente che l’autorità competente dello Stato membro d’origine o ospitante abbia ottenuto dall’ente durante la preparazione della valutazione dei rischi della succursale, in conformità della sezione 5.1 dei presenti orientamenti;
- d. relazioni che sintetizzino i risultati dei controlli e delle ispezioni in loco della succursale effettuati dall’autorità di vigilanza su base consolidata o dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o ospitante, conformemente alla sezione 5.3 dei presenti orientamenti, concentrandosi sul ruolo della succursale all’interno del gruppo e sui rischi assunti dall’ente attraverso la succursale «significant-plus»;
- e. informazioni sulle misure di vigilanza specifiche per la succursale e altre misure adottate o programmate dalle autorità di vigilanza su base consolidata o dall’autorità competente dello Stato membro d’origine (si veda inoltre la sezione 5.5);
- f. eventuali misure precauzionali adottate dall’autorità competente ospitante sulla base dell’articolo 43 della direttiva 2013/36/UE e dell’articolo 50, paragrafo 4, di detta direttiva (si veda inoltre la sezione 5.5);
- g. informazioni relative a cambiamenti imminenti e importanti che interessino la succursale, quali cambiamenti nel sistema informatico o nel modello di business dell’ente e qualsiasi accordo di continuità operativa e piano d’emergenza pertinente;
- h. informazioni riguardanti eventi operativi, inclusi eventuali errori o interruzioni sostanziali nei servizi forniti ai clienti, nei servizi di pagamento o nei sistemi informatici nella misura in cui siano rilevanti per la succursale, inclusi attacchi o minacce informatici o alla sicurezza informatica, nonché interruzioni o guasti arrecanti danno o pregiudizio alla capacità della succursale di continuare a svolgere le proprie attività commerciali o adempiere ai propri obblighi in qualità di fornitore di sistemi e servizi di pagamento;
- i. informazioni riguardanti strategie o piani aziendali relativi alle operazioni future della succursale, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali offerte di nuovi prodotti o servizi significativi non inclusi nell’articolo 39 della direttiva 2013/36/UE;
- j. documentazione derivante dall’applicazione degli articoli 143, 151, paragrafi 4 e 9, nonché 283, 312 e 363 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- k. informazioni rilevanti per la valutazione del piano di risanamento del gruppo o dell’ente.
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56. Tali informazioni dovrebbero essere scambiate tempestivamente e in forma scritta o elettronica …
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Tali informazioni dovrebbero essere scambiate tempestivamente e in forma scritta o elettronica, per quanto possibile avvalendosi di mezzi di comunicazione sicuri, al fine di agevolare l’esecuzione delle pertinenti attività di vigilanza in modo efficiente ed efficace.
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57. In caso di tensione di liquidità, le autorità competenti interessate dovrebbero notificarsi …
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In caso di tensione di liquidità, le autorità competenti interessate dovrebbero notificarsi reciprocamente tale situazione, in conformità dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione e secondo la procedura di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione; inoltre, nel fornire le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, dovrebbero esporre l’impatto previsto della tensione sulla liquidità dell’ente e dovrebbero fornire gli ultimi indicatori di liquidità disponibili nella valuta del mercato interno dello Stato membro d’origine dell’ente e in tutte le altre valute rilevanti per l’ente.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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