+5.4 Informazioni necessarie per la vigilanza di succursali «significant-plus»
---+53. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione e …
---+54. Nel valutare la pertinenza di una particolare informazione o serie di informazioni, l’autorità …
---+55. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+56. Tali informazioni dovrebbero essere scambiate tempestivamente e in forma scritta o elettronica …
---+57. In caso di tensione di liquidità, le autorità competenti interessate dovrebbero notificarsi …

5.4 Informazioni necessarie per la vigilanza di succursali «significant-plus»

5.4 Informazioni necessarie per la vigilanza di succursali «significant-plus»

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
53. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione e …

Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti coinvolte nella vigilanza delle succursali molto significative dovrebbero assicurarsi di condividere, mediante la messa a disposizione di propria iniziativa o su richiesta, tutte le informazioni relative al gruppo, all’ente o alla succursale che siano adeguate, accurate e pertinenti per una vigilanza efficace ed efficiente della succursale, come stabilito nei presenti orientamenti.

54. Nel valutare la pertinenza di una particolare informazione o serie di informazioni, l’autorità …

Nel valutare la pertinenza di una particolare informazione o serie di informazioni, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero, in modo proporzionato e in funzione del rischio, adoperarsi al fine di anticipare l’impatto di tali informazioni su quanto segue:

  • a. attività della succursale;
  • b. governance e organizzazione della succursale, dell’ente o del gruppo nel suo insieme;
  • c. potenziale impatto sulla stabilità finanziaria di qualsiasi Stato membro, compreso quello in cui opera la succursale;
  • d. potenziale rilevanza delle informazioni per la decisione dell’autorità competente ospitante in merito all’imposizione delle condizioni generali relative alla succursale, alle attività nello Stato membro ospitante; nonché
  • e. potenziale impatto dei rischi assunti dall’ente attraverso la succursale «significant-plus» sull’ente e sulla sua redditività.
55. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …

L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, dovrebbero garantire di condividere quanto meno, in modo proporzionato e appropriato, informazioni adeguate relative ai seguenti elementi:

  • a. relazioni di revisioni interne e, ove disponibili, esterne nonché le relazioni sui rischi interni dell’ente incentrate sul ruolo della succursale al suo interno e sui rischi assunti dall’ente attraverso la succursale «significant-plus»;
  • b. relazioni di liquidità dell’ente, raccolte a norma dell’articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • c. qualsiasi informazione pertinente che l’autorità competente dello Stato membro d’origine o ospitante abbia ottenuto dall’ente durante la preparazione della valutazione dei rischi della succursale, in conformità della sezione 5.1 dei presenti orientamenti;
  • d. relazioni che sintetizzino i risultati dei controlli e delle ispezioni in loco della succursale effettuati dall’autorità di vigilanza su base consolidata o dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o ospitante, conformemente alla sezione 5.3 dei presenti orientamenti, concentrandosi sul ruolo della succursale all’interno del gruppo e sui rischi assunti dall’ente attraverso la succursale «significant-plus»;
  • e. informazioni sulle misure di vigilanza specifiche per la succursale e altre misure adottate o programmate dalle autorità di vigilanza su base consolidata o dall’autorità competente dello Stato membro d’origine (si veda inoltre la sezione 5.5);
  • f. eventuali misure precauzionali adottate dall’autorità competente ospitante sulla base dell’articolo 43 della direttiva 2013/36/UE e dell’articolo 50, paragrafo 4, di detta direttiva (si veda inoltre la sezione 5.5);
  • g. informazioni relative a cambiamenti imminenti e importanti che interessino la succursale, quali cambiamenti nel sistema informatico o nel modello di business dell’ente e qualsiasi accordo di continuità operativa e piano d’emergenza pertinente;
  • h. informazioni riguardanti eventi operativi, inclusi eventuali errori o interruzioni sostanziali nei servizi forniti ai clienti, nei servizi di pagamento o nei sistemi informatici nella misura in cui siano rilevanti per la succursale, inclusi attacchi o minacce informatici o alla sicurezza informatica, nonché interruzioni o guasti arrecanti danno o pregiudizio alla capacità della succursale di continuare a svolgere le proprie attività commerciali o adempiere ai propri obblighi in qualità di fornitore di sistemi e servizi di pagamento;
  • i. informazioni riguardanti strategie o piani aziendali relativi alle operazioni future della succursale, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali offerte di nuovi prodotti o servizi significativi non inclusi nell’articolo 39 della direttiva 2013/36/UE;
  • j. documentazione derivante dall’applicazione degli articoli 143, 151, paragrafi 4 e 9, nonché 283, 312 e 363 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • k. informazioni rilevanti per la valutazione del piano di risanamento del gruppo o dell’ente.
56. Tali informazioni dovrebbero essere scambiate tempestivamente e in forma scritta o elettronica …

Tali informazioni dovrebbero essere scambiate tempestivamente e in forma scritta o elettronica, per quanto possibile avvalendosi di mezzi di comunicazione sicuri, al fine di agevolare l’esecuzione delle pertinenti attività di vigilanza in modo efficiente ed efficace.

57. In caso di tensione di liquidità, le autorità competenti interessate dovrebbero notificarsi …

In caso di tensione di liquidità, le autorità competenti interessate dovrebbero notificarsi reciprocamente tale situazione, in conformità dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione e secondo la procedura di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione; inoltre, nel fornire le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, dovrebbero esporre l’impatto previsto della tensione sulla liquidità dell’ente e dovrebbero fornire gli ultimi indicatori di liquidità disponibili nella valuta del mercato interno dello Stato membro d’origine dell’ente e in tutte le altre valute rilevanti per l’ente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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