+62. Al momento di prendere decisioni rispetto alle misure macro-prudenziali di riconoscimento …
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62. Al momento di prendere decisioni rispetto alle misure macro-prudenziali di riconoscimento …
Al momento di prendere decisioni rispetto alle misure macro-prudenziali di riconoscimento applicate in uno Stato membro ospitante a un ente che opera attraverso una succursale, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero inoltre considerare quanto segue: - a. tipo, ambito d’applicazione e natura delle misure macro-prudenziali e se si tratti di «misure relative al primo pilastro» (ad esempio, modifiche ai fattori di ponderazione del rischio, a norma dell’articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013) o «misure relative al secondo pilastro» (ad esempio, un fattore minimo di ponderazione del rischio applicato a norma dell’articolo 103 della direttiva 2013/36/UE);
- b. ambito d’applicazione e natura delle operazioni della succursale, in particolare se le sue operazioni o esposizioni sarebbero state interessate dalla misura macro-prudenziale, laddove le operazioni o le esposizioni fossero state effettuate da un ente operante nello Stato membro ospitante tramite una controllata, piuttosto che mediante una succursale;
- c. quadro macro-prudenziale ed eventuali misure macro-prudenziali esistenti nello Stato membro d’origine che siano applicabili all’ente (e quindi alle sue succursali) e se tali misure siano intese ad affrontare lo stesso rischio di quelle applicate dall’autorità competente ospitante;
- d. le raccomandazioni del CERS che stabiliscono norme minime in materia di reciprocità in questioni macro-prudenziali9 .
9 Ibid.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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