+78. Ai fini del paragrafo 75, gli enti dovrebbero prendere in considerazione le/i seguenti …

78. Ai fini del paragrafo 75, gli enti dovrebbero prendere in considerazione le/i seguenti …

Ai fini del paragrafo 75, gli enti dovrebbero prendere in considerazione le/i seguenti aree/compiti:

  • a. lo sviluppo e il mantenimento di processi e procedure di concessione e monitoraggio del credito;
  • b. la definizione e lo sviluppo di processi, meccanismi e metodologie per la propensione al rischio di credito, la strategia di gestione del rischio di credito e le politiche relative al rischio di credito, compreso il processo generale di propagazione a valle delle politiche e delle procedure, e la strategia aziendale;
  • c. l’ideazione e l’attuazione di un adeguato framework di riferimento per l’assunzione di decisioni sul credito, in conformità dei presenti orientamenti;
  • d. l’ideazione, la definizione e l’esecuzione del monitoraggio e della segnalazione del rischio di credito, compresi i sistemi di preallerta, il monitoraggio del portafoglio creditizio e del rischio aggregato, anche in relazione all’ICAAP e a qualsiasi metrica regolamentare applicabile, ad esempio le norme sulle grandi esposizioni;
  • e. l’esecuzione di una valutazione del merito creditizio e di un’analisi del rischio di credito ai fini dell’assegnazione di un rating o scoring;
  • f. la fornitura di un parere indipendente / secondo parere sulla valutazione del merito creditizio e sull’analisi del rischio di credito ai fini dell’assunzione di decisioni sul credito, indicando in quali circostanze, considerate le specificità della linea di credito, la sua entità e il profilo di rischio del cliente, tale parere indipendente / secondo parere è rilevante;
  • g. la valutazione dell’adeguatezza delle rettifiche di valore in base al sistema contabile di riferimento;
  • h. lo sviluppo di nuovi prodotti creditizi, considerando anche i requisiti per l’approvazione dei nuovi prodotti, e il monitoraggio continuat ivo dell’appropriatezza dei prodotti creditizi;
  • i. la gestione per tempo delle morosità e delle esposizioni deteriorate, nonché il riconoscimento e il monitoraggio delle misure di tolleranza, in linea con le disposizioni degli orientamenti ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni17 e degli orientamenti ABE su morosità e pignoramenti ai sensi della direttiva 2014/17/UE18 , e con le politiche interne dell’ente; in relazione ai prestiti ai consumatori, tali mansioni possono includere anche l’interazione con servizi indipendenti di consulenza sul debito, se del caso;
  • j. l’esecuzione di prove di stress sul portafoglio creditizio aggregato, nonché sui relativi sotto-portafogli e segmenti geografici;
  • k. il monitoraggio delle singole esposizioni tramite revisioni periodiche del merito creditizio, in conformità dei requisiti di cui alla sezione 8, comprese le revisioni a campione delle linee di credito;
  • l. la garanzia dell’integrità e dell’affidabilità del processo di assegnazione dei rating interni, come descritto all’articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove pertinente per gli enti autorizzati a utilizzare un approccio basato sui rating interni, e l’integrità e l’affidabilità della scala di rating e del processo di assegnazione dei rating ut ilizzati dall’ente, per gli enti che applicano il metodo standardizzato;
  • m. l’esecuzione di controlli di qualità ( quality assurance ) delle valutazioni del merito creditizio, tenendo conto di un campione di dimensioni adeguate, al fine di assicurare che il rischio di credito sia opportunamente identificato, misurato, monitorato e gestito nell’ambito delle attività di generazione di affari dell’ente, e che le segnalazioni periodiche siano comunicate al relativo organo di amministrazione.

17 ABE/GL/2018/06.

18 ABE/GL/2015/12.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/