+4.5 Quadri di gestione del rischio di credito e di controllo interno
---+72. Conformemente agli orientamenti ABE sulla governance interna, gli enti dovrebbero attuare un …
---+73. La gestione dei rischi e i controlli interni relativi al rischio di credito dovrebbero essere …
---+74. Gli enti dovrebbero stabilire regolari e trasparenti meccanismi di reporting, in modo che …
---+75. Gli enti dovrebbero definire, in modo chiaro e trasparente, l’assegnazione delle responsabilità …
---+76. Le linee di business e le unità operative da cui ha origine il rischio di credito dovrebbero …
---+77. Gli enti dovrebbero essere dotati di una funzione di gestione dei rischi, in linea con gli …
---+78. Ai fini del paragrafo 75, gli enti dovrebbero prendere in considerazione le/i seguenti …

4.5 Quadri di gestione del rischio di credito e di controllo interno

4.5 Quadri di gestione del rischio di credito e di controllo interno

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
72. Conformemente agli orientamenti ABE sulla governance interna, gli enti dovrebbero attuare un …

Conformemente agli orientamenti ABE sulla governance interna, gli enti dovrebbero attuare un framework rigoroso e completo di controllo interno, compresa la gestione del rischio di credito, rispettando tra l’altro i principi di responsabilità, separazione e indipendenza delle funzioni e delle responsabilità, analisi critica e garanzia dei risultati.

73. La gestione dei rischi e i controlli interni relativi al rischio di credito dovrebbero essere …

La gestione dei rischi e i controlli interni relativi al rischio di credito dovrebbero essere integrati nei quadri generali di gestione dei rischi e di controll o interno dell’ente, nonché nella struttura organizzativa e decisionale. Gli enti dovrebbero assicurare che il framework di controllo interno, compresa la gestione del rischio di credito, favorisca un’assunzione, un’analisi e un monitoraggio solidi e adegu ati del rischio di credito durante l’intero ciclo di vita di una linea di credito, inclusa l’ideazione e lo sviluppo dello specifico prodotto, la commercializzazione e l’amministrazione.

74. Gli enti dovrebbero stabilire regolari e trasparenti meccanismi di reporting, in modo che …

Gli enti dovrebbero stabilire regolari e trasparenti meccanismi di reporting, in modo che l’organo di amministrazione, il suo comitato dei rischi, se istituito, e tutte le unità o funzioni pertinenti ricevano le segnalazioni in modo tempestivo, accurato e conciso e possano intraprendere azioni informate ed efficaci nell’amb ito dei rispettivi mandati, per assicurare l’identificazione, la misurazione o la valutazione, il monitoraggio e la gestione del rischio di credito (cfr. anche la sezione 8).

75. Gli enti dovrebbero definire, in modo chiaro e trasparente, l’assegnazione delle responsabilità …

Gli enti dovrebbero definire, in modo chiaro e trasparente, l’assegnazione delle responsabilità e dell’autorità all’interno dell’organizzazione, anche all’interno e tra le linee di business, le unità operative e le funzioni, compresa la gestione dei rischi. A tal fine, gli enti dovrebbero definire chiaramente le funzioni responsabili dell’esecuzione dei vari compiti relativi all’assunzione del rischio di credito e al processo decisionale in materia di credito, specificati in modo da non generare conflitti di interesse e da assicurare una gestione efficace del rischio di credito.

76. Le linee di business e le unità operative da cui ha origine il rischio di credito dovrebbero …

Le linee di business e le unità operative da cui ha origine il rischio di credito dovrebbero essere le prime responsabili della gestione del rischio di credito generato dalle loro attività per tutta la durata del finanziamento. Queste linee di business e unità operative dovrebbero disporre di adeguati controlli interni per assicurare l’adesione alle politiche interne e ai requisiti esterni pertinenti.

77. Gli enti dovrebbero essere dotati di una funzione di gestione dei rischi, in linea con gli …

Gli enti dovrebbero essere dotati di una funzione di gestione dei rischi, in linea con gli orientamenti ABE sulla governance interna, che sia responsabile di assicurare i corretti controlli del rischio di credito. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere indipendente dalle unità operative.

78. Ai fini del paragrafo 75, gli enti dovrebbero prendere in considerazione le/i seguenti …

Ai fini del paragrafo 75, gli enti dovrebbero prendere in considerazione le/i seguenti aree/compiti:

  • a. lo sviluppo e il mantenimento di processi e procedure di concessione e monitoraggio del credito;
  • b. la definizione e lo sviluppo di processi, meccanismi e metodologie per la propensione al rischio di credito, la strategia di gestione del rischio di credito e le politiche relative al rischio di credito, compreso il processo generale di propagazione a valle delle politiche e delle procedure, e la strategia aziendale;
  • c. l’ideazione e l’attuazione di un adeguato framework di riferimento per l’assunzione di decisioni sul credito, in conformità dei presenti orientamenti;
  • d. l’ideazione, la definizione e l’esecuzione del monitoraggio e della segnalazione del rischio di credito, compresi i sistemi di preallerta, il monitoraggio del portafoglio creditizio e del rischio aggregato, anche in relazione all’ICAAP e a qualsiasi metrica regolamentare applicabile, ad esempio le norme sulle grandi esposizioni;
  • e. l’esecuzione di una valutazione del merito creditizio e di un’analisi del rischio di credito ai fini dell’assegnazione di un rating o scoring;
  • f. la fornitura di un parere indipendente / secondo parere sulla valutazione del merito creditizio e sull’analisi del rischio di credito ai fini dell’assunzione di decisioni sul credito, indicando in quali circostanze, considerate le specificità della linea di credito, la sua entità e il profilo di rischio del cliente, tale parere indipendente / secondo parere è rilevante;
  • g. la valutazione dell’adeguatezza delle rettifiche di valore in base al sistema contabile di riferimento;
  • h. lo sviluppo di nuovi prodotti creditizi, considerando anche i requisiti per l’approvazione dei nuovi prodotti, e il monitoraggio continuat ivo dell’appropriatezza dei prodotti creditizi;
  • i. la gestione per tempo delle morosità e delle esposizioni deteriorate, nonché il riconoscimento e il monitoraggio delle misure di tolleranza, in linea con le disposizioni degli orientamenti ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni17 e degli orientamenti ABE su morosità e pignoramenti ai sensi della direttiva 2014/17/UE18 , e con le politiche interne dell’ente; in relazione ai prestiti ai consumatori, tali mansioni possono includere anche l’interazione con servizi indipendenti di consulenza sul debito, se del caso;
  • j. l’esecuzione di prove di stress sul portafoglio creditizio aggregato, nonché sui relativi sotto-portafogli e segmenti geografici;
  • k. il monitoraggio delle singole esposizioni tramite revisioni periodiche del merito creditizio, in conformità dei requisiti di cui alla sezione 8, comprese le revisioni a campione delle linee di credito;
  • l. la garanzia dell’integrità e dell’affidabilità del processo di assegnazione dei rating interni, come descritto all’articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove pertinente per gli enti autorizzati a utilizzare un approccio basato sui rating interni, e l’integrità e l’affidabilità della scala di rating e del processo di assegnazione dei rating ut ilizzati dall’ente, per gli enti che applicano il metodo standardizzato;
  • m. l’esecuzione di controlli di qualità ( quality assurance ) delle valutazioni del merito creditizio, tenendo conto di un campione di dimensioni adeguate, al fine di assicurare che il rischio di credito sia opportunamente identificato, misurato, monitorato e gestito nell’ambito delle attività di generazione di affari dell’ente, e che le segnalazioni periodiche siano comunicate al relativo organo di amministrazione.

17 ABE/GL/2018/06.

18 ABE/GL/2015/12.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/