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+15.6 Politica di mantenimento |
15.6 Politica di mantenimento285.Per allineare gli incentivi agli interessi a lungo termine dell’ente, si dovrebbe stabilire una durata adeguata del periodo di mantenimento applicato alla remunerazione variabile corrisposto in strumenti. 286.Gli enti dovrebbero essere in grado di spiegare come la politica di mantenimento sia legata ad altre misure di allineamento e dovrebbe spiegare se e come opera una distinzione tra strumenti versati in anticipo e strumenti differiti. 287.Nello stabilire il periodo di mantenimento, gli enti dovrebbero considerare la durata complessiva del differimento e del periodo di mantenimento previsto e l’impatto della categoria di personale più rilevante sul profilo di rischio degli enti e la durata del ciclo economico pertinente per la categoria di personale. 288.Nei casi in cui i rischi sottostanti ai risultati possano concretizzarsi oltre la fine del periodo di differimento e di mantenimento standard, si dovrebbe prendere in considerazione un periodo di mantenimento più lungo applicato in generale a tutto il personale più rilevante, almeno per il personale con il maggiore impatto sul profilo di rischio degli enti. 289.Per gli strumenti riconosciuti si dovrebbe stabilire un periodo di mantenimento di almeno un anno. Periodi più lunghi dovrebbero essere stabiliti in particolare quando gli aggiustamenti per il rischio ex post si basano principalmente sulle evoluzioni del valore degli strumenti che sono stati riconosciuti. Se il periodo di differimento è di almeno cinque anni, può essere imposto un periodo di mantenimento per la parte differita di almeno sei mesi per il personale più rilevante diverso dai membri dell’organo di gestione e dall’alta dirigenza, per i quali si dovrebbe applicare un periodo minimo di mantenimento di un anno. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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