+2.3.3 Processo e linee di segnalazione gerarchica
---+55. Il comitato per le remunerazioni dovrebbe: a. avere accesso a tutti i dati e le informazioni …
---+56. Il comitato per le remunerazioni dovrebbe collaborare con altri comitati della funzione di …
---+57. Il comitato dei rischi, qualora istituito, dovrebbe esaminare, fatti salvi i compiti del …
---+58. Un membro del comitato dei rischi dovrebbe partecipare, se necessario, alle riunioni del …

2.3.3 Processo e linee di segnalazione gerarchica

2.3.3 Processo e linee di segnalazione gerarchica

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
55. Il comitato per le remunerazioni dovrebbe: a. avere accesso a tutti i dati e le informazioni …

Il comitato per le remunerazioni dovrebbe:

  • a. avere accesso a tutti i dati e le informazioni concernenti il processo decisionale relativo alla funzione di supervisione strategica per quanto concerne l’elaborazione e l’attuazione, il controllo e il riesame delle politiche e prassi di remunerazione;
  • b. disporre di adeguate risorse finanziarie e di libero accesso a tutte le informazioni e a tutti i dati provenienti dalle funzioni di controllo indipendenti, inclusa la gestione dei rischi;
  • c. assicurare la corretta partecipazione della funzione di controllo indipendente e di altre funzioni pertinenti (ad esempio, risorse umane, pianificazione legale e strategica) nelle rispettive aree di competenza e, ove necessario, richiedere una consulenza esterna.
56. Il comitato per le remunerazioni dovrebbe collaborare con altri comitati della funzione di …

Il comitato per le remunerazioni dovrebbe collaborare con altri comitati della funzione di supervisione strategica le cui attività possono avere un impatto sull’elaborazione e sul corretto funzionamento delle politiche e delle prassi di remunerazione (ad esempio, il comitato dei rischi, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile e il comitato per le nomine) e fornire informazioni adeguate alla funzione di supervisione strategica e, se necessario, all’assemblea degli azionisti in merito alle attività svolte.

57. Il comitato dei rischi, qualora istituito, dovrebbe esaminare, fatti salvi i compiti del …

Il comitato dei rischi, qualora istituito, dovrebbe esaminare, fatti salvi i compiti del comitato per le remunerazioni, se gli incentivi forniti dalle politiche e prassi di remunerazione tengano conto dei rischi, del capitale e della liquidità dell’impresa di investimento, nonché della probabilità e della tempistica degli utili.

58. Un membro del comitato dei rischi dovrebbe partecipare, se necessario, alle riunioni del …

Un membro del comitato dei rischi dovrebbe partecipare, se necessario, alle riunioni del comitato per le remunerazioni, se entrambi i comitati sono istituiti, e viceversa.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/