+3 Funzione di supervisione strategica dell’organo di gestione
---+36. Il ruolo dei membri dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica …
---+37. Fatto salvo il diritto nazionale, nella sua funzione di supervisione strategica l’organo di …
---+38. Fatte salve le responsabilità attribuite a norma del diritto societario nazionale applicabile …

3 Funzione di supervisione strategica dell’organo di gestione

3 Funzione di supervisione strategica dell’organo di gestione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
36. Il ruolo dei membri dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica …

Il ruolo dei membri dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe includere il monitoraggio e una contestazione costruttiva della strategia dell’impresa di investimento.

37. Fatto salvo il diritto nazionale, nella sua funzione di supervisione strategica l’organo di …

Fatto salvo il diritto nazionale, nella sua funzione di supervisione strategica l’organo di gestione dovrebbe essere costituito da membri indipendenti come indicato alla sezione 9.3 degli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE.

38. Fatte salve le responsabilità attribuite a norma del diritto societario nazionale applicabile …

Fatte salve le responsabilità attribuite a norma del diritto societario nazionale applicabile, nella sua funzione di supervisione strategica l’organo di gestione dovrebbe:

  • a. sorvegliare e monitorare il processo decisionale e le azioni dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione, nonché provvedere a una sorveglianza efficace dello stesso, inclusi il monitoraggio e l’analisi del suo rendimento individuale e collettivo e dell’attuazione della strategia e degli obiettivi dell’impresa di investimento;
  • b. contestare in modo costruttivo e rivedere in modo critico le proposte e le informazioni fornite dai membri dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione, nonché le sue decisioni;
  • c. adempiere adeguatamente ai compiti e al ruolo del comitato dei rischi e del comitato per le remunerazioni, laddove tali comitati non siano stati istituiti;
  • d. garantire e valutare periodicamente l’efficacia del quadro di governance interna dell’impresa di investimento e adottare le misure appropriate per far fronte a eventuali carenze individuate;
  • e. sorvegliare e monitorare la coerente attuazione degli obiettivi strategici, della struttura organizzativa e della strategia in materia di rischio dell’impresa di investimento, la sua propensione al rischio e il quadro di gestione dei rischi, nonché di altre politiche (ad es. la politica di remunerazione) e del quadro per l’informativa;
  • f. monitorare la coerente attuazione della cultura del rischio dell’impresa di investimento;
  • g. sorvegliare l’attuazione e la tenuta di un codice di condotta o equivalente e di politiche efficaci per individuare, gestire e mitigare conflitti di interesse reali o potenziali;
  • h. sorvegliare l’integrità delle informazioni e delle relazioni finanziarie e il quadro di controllo interno, incluso un solido ed efficace quadro di gestione dei rischi;
  • i. garantire che i responsabili delle funzioni di controllo interno siano in grado di agire in modo indipendente e che, a prescindere dalla responsabilità di informare altri organi interni, linee o unità di business, possano sollevare problematiche e avvertire direttamente l’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, laddove necessario, nel caso in cui evoluzioni sfavorevoli del rischio si ripercuotano o possano ripercuotersi sull’impresa di investimento;
  • j. monitorare l’attuazione del piano di audit interno, dopo il previo coinvolgimento del comitato dei rischi, laddove istituito.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/