+38. Fatte salve le responsabilità attribuite a norma del diritto societario nazionale applicabile …

38. Fatte salve le responsabilità attribuite a norma del diritto societario nazionale applicabile …

Fatte salve le responsabilità attribuite a norma del diritto societario nazionale applicabile, nella sua funzione di supervisione strategica l’organo di gestione dovrebbe:

  • a. sorvegliare e monitorare il processo decisionale e le azioni dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione, nonché provvedere a una sorveglianza efficace dello stesso, inclusi il monitoraggio e l’analisi del suo rendimento individuale e collettivo e dell’attuazione della strategia e degli obiettivi dell’impresa di investimento;
  • b. contestare in modo costruttivo e rivedere in modo critico le proposte e le informazioni fornite dai membri dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione, nonché le sue decisioni;
  • c. adempiere adeguatamente ai compiti e al ruolo del comitato dei rischi e del comitato per le remunerazioni, laddove tali comitati non siano stati istituiti;
  • d. garantire e valutare periodicamente l’efficacia del quadro di governance interna dell’impresa di investimento e adottare le misure appropriate per far fronte a eventuali carenze individuate;
  • e. sorvegliare e monitorare la coerente attuazione degli obiettivi strategici, della struttura organizzativa e della strategia in materia di rischio dell’impresa di investimento, la sua propensione al rischio e il quadro di gestione dei rischi, nonché di altre politiche (ad es. la politica di remunerazione) e del quadro per l’informativa;
  • f. monitorare la coerente attuazione della cultura del rischio dell’impresa di investimento;
  • g. sorvegliare l’attuazione e la tenuta di un codice di condotta o equivalente e di politiche efficaci per individuare, gestire e mitigare conflitti di interesse reali o potenziali;
  • h. sorvegliare l’integrità delle informazioni e delle relazioni finanziarie e il quadro di controllo interno, incluso un solido ed efficace quadro di gestione dei rischi;
  • i. garantire che i responsabili delle funzioni di controllo interno siano in grado di agire in modo indipendente e che, a prescindere dalla responsabilità di informare altri organi interni, linee o unità di business, possano sollevare problematiche e avvertire direttamente l’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, laddove necessario, nel caso in cui evoluzioni sfavorevoli del rischio si ripercuotano o possano ripercuotersi sull’impresa di investimento;
  • j. monitorare l’attuazione del piano di audit interno, dopo il previo coinvolgimento del comitato dei rischi, laddove istituito.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/