+48. Nel valutare la proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate ai sensi degli …
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48. Nel valutare la proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate ai sensi degli …
Nel valutare la proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate ai sensi degli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE, le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, ove ritenuto necessario, cooperare e scambiare informazioni con le pertinenti autorità di vigilanza in materia di AML/CFT ai fini della loro valutazione, in particolare per quanto concerne la valutazione dei ragionevoli motivi di sospetto di ML/TF in relazione al candidato acquirente o dei rischi di ML/TF a seguito della proposta di acquisizione o dell’aumento di partecipazioni qualificate (9 ). Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, ove ritenuto necessario, richiedere informazioni all’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente al fine di valutare il criterio AML/CFT di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (9 ) In linea con gli Orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, in conformità delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06) e gli Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (JC/GL/2016/01). 2013/36/UE conformemente al punto 14 degli Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate (10 ).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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