+6.2 Valutazione di proposte di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate
---+48. Nel valutare la proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate ai sensi degli …
---+49. Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato all’ente o al …
---+50. Nel richiedere le informazioni, l’autorità di vigilanza prudenziale che effettua la richiesta …
---+51. Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida di opporsi alla proposta di acquisizione …
---+52. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta delle autorità di …
---+53. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, di propria iniziativa, comunicare …
---+54. Le informazioni richieste nel contesto di proposte di acquisizione o aumenti di partecipazioni …

6.2 Valutazione di proposte di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate

Autorità di vigilanza prudenziale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
48. Nel valutare la proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate ai sensi degli …

Nel valutare la proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate ai sensi degli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE, le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, ove ritenuto necessario, cooperare e scambiare informazioni con le pertinenti autorità di vigilanza in materia di AML/CFT ai fini della loro valutazione, in particolare per quanto concerne la valutazione dei ragionevoli motivi di sospetto di ML/TF in relazione al candidato acquirente o dei rischi di ML/TF a seguito della proposta di acquisizione o dell’aumento di partecipazioni qualificate (9 ). Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, ove ritenuto necessario, richiedere informazioni all’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente al fine di valutare il criterio AML/CFT di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), della direttiva

(9 ) In linea con gli Orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, in conformità delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06) e gli Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (JC/GL/2016/01). 2013/36/UE conformemente al punto 14 degli Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate (10 ).

49. Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato all’ente o al …

Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato all’ente o al richiedente, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe anche, laddove opportuno, chiedere informazioni alle unità di informazione finanziaria ai fini della valutazione di una domanda di proposta di acquisto o aumento delle partecipazioni qualificate. Questo aspetto è particolarmente rilevante qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo siano stati commessi o tentati o vi sia un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione all’ente o al richiedente, in particolare nei casi in cui le informazioni disponibili sollevino sospetti quanto alla legittimità dell’origine dei fondi.

50. Nel richiedere le informazioni, l’autorità di vigilanza prudenziale che effettua la richiesta …

Nel richiedere le informazioni, l’autorità di vigilanza prudenziale che effettua la richiesta dovrebbe comunicare tutte le informazioni pertinenti fornite insieme alla notifica, o relative a quest’ultima, di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. Nella richiesta, le persone fisiche e giuridiche dovrebbero essere identificate in modo chiaro per garantire che siano indicati i dati della persona corretta.

51. Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida di opporsi alla proposta di acquisizione …

Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida di opporsi alla proposta di acquisizione sulla base dell’esito della valutazione del criterio AML/CFT di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe comunicare la decisione o parti della decisione all’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente e all’unità di informazione finanziaria.

Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT

52. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta delle autorità di …

Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta delle autorità di vigilanza prudenziale, cooperare e fornire la loro valutazione del richiedente dal punto di vista di AML/CFT al fine di valutare la proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate. Laddove opportuno, l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe anche chiedere informazioni all’unità di informazione finanziaria nell’ambito della valutazione, a meno che tali informazioni non siano già a disposizione dell’autorità di vigilanza prudenziale o siano state richieste all’unità di informazione finanziaria da parte dell’autorità di vigilanza prudenziale.

53. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, di propria iniziativa, comunicare …

Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, di propria iniziativa, comunicare alle autorità di vigilanza prudenziale le informazioni ritenute rilevanti per la valutazione delle proposte di acquisizione o degli aumenti di partecipazioni qualificate qualora siano a conoscenza di nuovi fatti relativi alle attività di ML/TF degli enti, dei loro azionisti o dei loro membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave.

(10 ) Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (JC/GL/2016/01).

54. Le informazioni richieste nel contesto di proposte di acquisizione o aumenti di partecipazioni …

Le informazioni richieste nel contesto di proposte di acquisizione o aumenti di partecipazioni qualificate dovrebbero essere fornite senza indebito ritardo in considerazione dei brevi termini prescritti per la valutazione di tale domanda da parte dell’autorità di vigilanza prudenziale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/