+6.2 Valutazione di proposte di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate
---+48. Nel valutare la proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate ai sensi degli …
---+49. Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato all’ente o al …
---+50. Nel richiedere le informazioni, l’autorità di vigilanza prudenziale che effettua la richiesta …
---+51. Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida di opporsi alla proposta di acquisizione …
---+52. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta delle autorità di …
---+53. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, di propria iniziativa, comunicare …
---+54. Le informazioni richieste nel contesto di proposte di acquisizione o aumenti di partecipazioni …
|
6.2 Valutazione di proposte di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate
Autorità di vigilanza prudenziale
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
48. Nel valutare la proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate ai sensi degli …
|
Nel valutare la proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate ai sensi degli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE, le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, ove ritenuto necessario, cooperare e scambiare informazioni con le pertinenti autorità di vigilanza in materia di AML/CFT ai fini della loro valutazione, in particolare per quanto concerne la valutazione dei ragionevoli motivi di sospetto di ML/TF in relazione al candidato acquirente o dei rischi di ML/TF a seguito della proposta di acquisizione o dell’aumento di partecipazioni qualificate (9 ). Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, ove ritenuto necessario, richiedere informazioni all’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente al fine di valutare il criterio AML/CFT di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (9 ) In linea con gli Orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, in conformità delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06) e gli Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (JC/GL/2016/01). 2013/36/UE conformemente al punto 14 degli Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate (10 ).
|
|
49. Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato all’ente o al …
|
Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato all’ente o al richiedente, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe anche, laddove opportuno, chiedere informazioni alle unità di informazione finanziaria ai fini della valutazione di una domanda di proposta di acquisto o aumento delle partecipazioni qualificate. Questo aspetto è particolarmente rilevante qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo siano stati commessi o tentati o vi sia un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione all’ente o al richiedente, in particolare nei casi in cui le informazioni disponibili sollevino sospetti quanto alla legittimità dell’origine dei fondi.
|
|
50. Nel richiedere le informazioni, l’autorità di vigilanza prudenziale che effettua la richiesta …
|
Nel richiedere le informazioni, l’autorità di vigilanza prudenziale che effettua la richiesta dovrebbe comunicare tutte le informazioni pertinenti fornite insieme alla notifica, o relative a quest’ultima, di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. Nella richiesta, le persone fisiche e giuridiche dovrebbero essere identificate in modo chiaro per garantire che siano indicati i dati della persona corretta.
|
|
51. Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida di opporsi alla proposta di acquisizione …
|
Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida di opporsi alla proposta di acquisizione sulla base dell’esito della valutazione del criterio AML/CFT di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe comunicare la decisione o parti della decisione all’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente e all’unità di informazione finanziaria. Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT
|
|
52. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta delle autorità di …
|
Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta delle autorità di vigilanza prudenziale, cooperare e fornire la loro valutazione del richiedente dal punto di vista di AML/CFT al fine di valutare la proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate. Laddove opportuno, l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe anche chiedere informazioni all’unità di informazione finanziaria nell’ambito della valutazione, a meno che tali informazioni non siano già a disposizione dell’autorità di vigilanza prudenziale o siano state richieste all’unità di informazione finanziaria da parte dell’autorità di vigilanza prudenziale.
|
|
53. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, di propria iniziativa, comunicare …
|
Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, di propria iniziativa, comunicare alle autorità di vigilanza prudenziale le informazioni ritenute rilevanti per la valutazione delle proposte di acquisizione o degli aumenti di partecipazioni qualificate qualora siano a conoscenza di nuovi fatti relativi alle attività di ML/TF degli enti, dei loro azionisti o dei loro membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave. (10 ) Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (JC/GL/2016/01).
|
|
54. Le informazioni richieste nel contesto di proposte di acquisizione o aumenti di partecipazioni …
|
Le informazioni richieste nel contesto di proposte di acquisizione o aumenti di partecipazioni qualificate dovrebbero essere fornite senza indebito ritardo in considerazione dei brevi termini prescritti per la valutazione di tale domanda da parte dell’autorità di vigilanza prudenziale.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|