+107. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’impresa di investimento abbia stabilito …

107. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’impresa di investimento abbia stabilito …

Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’impresa di investimento abbia stabilito sistemi e meccanismi di governance interna solidi, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 26

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della direttiva (UE) 2019/2034, degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna, degli orientamenti dell’ABE sulle sane politiche di remunerazione (14 ), del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (15 ), degli orientamenti dell’ESMA sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II (16 ) e degli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (17 ). Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’impresa di investimento dimostri almeno che:

  • a. l’organo di gestione ha fissato, approvato e supervisiona un sistema adeguato ed efficace di governance interna e di controllo interno che includa una struttura organizzativa e operativa idonea e trasparente, nonchèun sistema di controllo interno ben funzionante che prevede sane procedure amministrative e contabili, una funzione permanente ed efficace di conformità e, ove appropriato e proporzionato, funzioni di gestione dei rischi interni e di audit interno con autorità, levatura e risorse sufficienti per svolgere le loro mansioni in maniera indipendente. Qualora le imprese di investimento non istituiscano e mantengano una funzione di gestione dei rischi e una funzione di audit interno, le autorità competenti dovrebbero valutare se le politiche e le procedure adottate e attuate in un quadro di controllo interno possano raggiungere lo stesso risultato con il conferimento dell’ultima responsabilità all’organo di gestione;
  • b. l’organo di gestione garantisce e valuta periodicamente l’efficacia dei meccanismi di governance interna dell’impresa di investimento e adotta le misure adeguate per far fronte a eventuali carenze individuate;
  • c. l’organo di gestione ha fissato, approvato e supervisiona l’attività e la strategia rischio complessive, compresa la definizione della propensione al rischio dell’impresa di investimento e il relativo sistema di gestione dei rischi, nonché le politiche e le procedure adeguate;
  • d. l’organo di gestione conosce e comprende la struttura legale, organizzativa e operativa dell’impresa di investimento (in base al principio « know your structure », ossia «conosci la tua struttura»), in particolare nel caso in cui l’impresa di investimento abbia strutture complesse, e ne assicura la conformità alle strategie aziendali e di rischio approvate e alla propensione al rischio;

(14 ) Orientamenti dell’ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/13).

(15 ) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 087 del 31.3.2017, pag. 1).

(16 ) Orientamenti ESMA sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II (ESMA35-43-620).

(17 ) Orientamenti ABE/ESMA congiunti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (ABE/GL/2017/12).

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  • e. l’impresa di investimento dispone di una struttura societaria adeguata e trasparente che sia «idonea allo scopo» e non sollevi preoccupazioni riguardo al fatto che l’impresa di investimento potrebbe essere utilizzata per scopi legati alla criminalità finanziaria, oltre a una solida cultura aziendale e dil rischio che sia completa e proporzionata alla natura, all’ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti al modello imprenditoriale e alle attività dell’impresa di investimento e coerente con la propensione al rischio dell’impresa;
  • f. l’impresa di investimento promuove e assicura una cultura del rischio ed elevati standard etico-professionali mediante un codice di condotta e ha adottato opportune procedure e politiche interne di allarme;
  • g. sussista una comunicazione, chiara, robusta ed efficace delle strategie, dei valori aziendali, del codice di condotta, dei rischi e delle altre politiche a tutto il personale rilevante;
  • h. l’organo di gestione ha fissato, approvato e supervisiona l’attuazione e il mantenimento di politiche e processi efficaci volti a individuare, valutare, gestire e mitigare o prevenire conflitti di interesse, reali o potenziali, a livello di impresa di investimento, nonché tra gli interessi dell’impresa di investimento e quelli privati del personale, inclusi i membri dell’organo di gestione, che potrebbero influire in modo negativo sull’espletamento dei loro compiti e delle loro responsabilità;
  • i. l’organo di gestione ha stabilito e assicura l’attuazione di un quadro per la concessione di prestiti e la conclusione di altre operazioni con membri dell’organo di gestione e le loro parti correlate;
  • j. le imprese di investimento hanno messo in atto e mantengono politiche e procedure interne di allarme adeguate, affinché il personale possa segnalare violazioni potenziali o effettive del regolamento (UE) 2019/2033 e delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2019/2034, mediante un canale specifico, indipendente e autonomo;
  • k. è stato attuato un processo di selezione e di valutazione di idoneità per i membri dell’organo di gestione e il personale che riveste ruoli chiave;
  • l. sono stati attuati meccanismi volti a garantire l’integrità dei sistemi di reportistica contabile e finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi, nonché di conformità alle disposizioni legislative e agli standard pertinenti;
  • m. è stato predisposto, controllato e regolarmente valutato l’assetto della governance interna da parte dell’organo di gestione e
  • n. le strategie, le politiche e le procedure vengono comunicate a tutto il personale pertinente di tutta l’impresa di investimento e delle sue strutture; le strategie, le politiche e le procedure risultano chiare, efficienti e trasparenti al personale, agli azionisti e alle altre parti interessate dell’impresa di investimento, nonché all’autorità competente.
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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/