+5.2 Assetto generale della governance interna
---+107. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’impresa di investimento abbia stabilito …
---+108. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’assetto generale della governance dell’impresa …
---+109. Ai fini del principio di proporzionalità e in relazione alla imprese di investimento …

5.2 Assetto generale della governance interna

5.2 Assetto generale della governance interna

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
107. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’impresa di investimento abbia stabilito …

Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’impresa di investimento abbia stabilito sistemi e meccanismi di governance interna solidi, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 26

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della direttiva (UE) 2019/2034, degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna, degli orientamenti dell’ABE sulle sane politiche di remunerazione (14 ), del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (15 ), degli orientamenti dell’ESMA sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II (16 ) e degli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (17 ). Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’impresa di investimento dimostri almeno che:

  • a. l’organo di gestione ha fissato, approvato e supervisiona un sistema adeguato ed efficace di governance interna e di controllo interno che includa una struttura organizzativa e operativa idonea e trasparente, nonchèun sistema di controllo interno ben funzionante che prevede sane procedure amministrative e contabili, una funzione permanente ed efficace di conformità e, ove appropriato e proporzionato, funzioni di gestione dei rischi interni e di audit interno con autorità, levatura e risorse sufficienti per svolgere le loro mansioni in maniera indipendente. Qualora le imprese di investimento non istituiscano e mantengano una funzione di gestione dei rischi e una funzione di audit interno, le autorità competenti dovrebbero valutare se le politiche e le procedure adottate e attuate in un quadro di controllo interno possano raggiungere lo stesso risultato con il conferimento dell’ultima responsabilità all’organo di gestione;
  • b. l’organo di gestione garantisce e valuta periodicamente l’efficacia dei meccanismi di governance interna dell’impresa di investimento e adotta le misure adeguate per far fronte a eventuali carenze individuate;
  • c. l’organo di gestione ha fissato, approvato e supervisiona l’attività e la strategia rischio complessive, compresa la definizione della propensione al rischio dell’impresa di investimento e il relativo sistema di gestione dei rischi, nonché le politiche e le procedure adeguate;
  • d. l’organo di gestione conosce e comprende la struttura legale, organizzativa e operativa dell’impresa di investimento (in base al principio « know your structure », ossia «conosci la tua struttura»), in particolare nel caso in cui l’impresa di investimento abbia strutture complesse, e ne assicura la conformità alle strategie aziendali e di rischio approvate e alla propensione al rischio;

(14 ) Orientamenti dell’ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/13).

(15 ) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 087 del 31.3.2017, pag. 1).

(16 ) Orientamenti ESMA sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II (ESMA35-43-620).

(17 ) Orientamenti ABE/ESMA congiunti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (ABE/GL/2017/12).

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  • e. l’impresa di investimento dispone di una struttura societaria adeguata e trasparente che sia «idonea allo scopo» e non sollevi preoccupazioni riguardo al fatto che l’impresa di investimento potrebbe essere utilizzata per scopi legati alla criminalità finanziaria, oltre a una solida cultura aziendale e dil rischio che sia completa e proporzionata alla natura, all’ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti al modello imprenditoriale e alle attività dell’impresa di investimento e coerente con la propensione al rischio dell’impresa;
  • f. l’impresa di investimento promuove e assicura una cultura del rischio ed elevati standard etico-professionali mediante un codice di condotta e ha adottato opportune procedure e politiche interne di allarme;
  • g. sussista una comunicazione, chiara, robusta ed efficace delle strategie, dei valori aziendali, del codice di condotta, dei rischi e delle altre politiche a tutto il personale rilevante;
  • h. l’organo di gestione ha fissato, approvato e supervisiona l’attuazione e il mantenimento di politiche e processi efficaci volti a individuare, valutare, gestire e mitigare o prevenire conflitti di interesse, reali o potenziali, a livello di impresa di investimento, nonché tra gli interessi dell’impresa di investimento e quelli privati del personale, inclusi i membri dell’organo di gestione, che potrebbero influire in modo negativo sull’espletamento dei loro compiti e delle loro responsabilità;
  • i. l’organo di gestione ha stabilito e assicura l’attuazione di un quadro per la concessione di prestiti e la conclusione di altre operazioni con membri dell’organo di gestione e le loro parti correlate;
  • j. le imprese di investimento hanno messo in atto e mantengono politiche e procedure interne di allarme adeguate, affinché il personale possa segnalare violazioni potenziali o effettive del regolamento (UE) 2019/2033 e delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2019/2034, mediante un canale specifico, indipendente e autonomo;
  • k. è stato attuato un processo di selezione e di valutazione di idoneità per i membri dell’organo di gestione e il personale che riveste ruoli chiave;
  • l. sono stati attuati meccanismi volti a garantire l’integrità dei sistemi di reportistica contabile e finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi, nonché di conformità alle disposizioni legislative e agli standard pertinenti;
  • m. è stato predisposto, controllato e regolarmente valutato l’assetto della governance interna da parte dell’organo di gestione e
  • n. le strategie, le politiche e le procedure vengono comunicate a tutto il personale pertinente di tutta l’impresa di investimento e delle sue strutture; le strategie, le politiche e le procedure risultano chiare, efficienti e trasparenti al personale, agli azionisti e alle altre parti interessate dell’impresa di investimento, nonché all’autorità competente.
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108. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’assetto generale della governance dell’impresa …

Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’assetto generale della governance dell’impresa di investimento includa anche la gestione del processo di approvazione di nuovi prodotti ( New Product Approval Process , NPAP) e dell’esternalizzazione. In fase di analisi dell’assetto della governance interna e dei controlli a livello di impresa di investimento, le autorità competenti dovrebbero, inoltre, considerare le valutazioni che hanno ricevuto dalle autorità di vigilanza dei mercati e stabilire se queste diano luogo a preoccupazioni prudenziali. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, se dalle risultanze emergono debolezze rilevanti nei sistemi e nei controlli dell’impresa di investimento in relazione al NPAP e all’esternalizzazione. Per contro, se la valutazione dell’autorità competente indica carenze nei controlli interni e nella struttura di governance di un’impresa di investimento e i controlli interni di quest’ultima danno luogo a preoccupazioni prudenziali in relazione al NPAP e all’esternalizzazione, le autorità competenti dovrebbero condividerne l’esito con le autorità di vigilanza dei mercati.

Imprese di investimento appartenenti alla categoria 3

109. Ai fini del principio di proporzionalità e in relazione alla imprese di investimento …

Ai fini del principio di proporzionalità e in relazione alla imprese di investimento appartenenti alla categoria 3, le autorità competenti dovrebbero valutare se almeno il punto a) del paragrafo 107 sia rispettato.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/