+131. L’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero, in particolare, essere responsabili per …
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131. L’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero, in particolare, essere responsabili per …
L’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero, in particolare, essere responsabili per quanto riguarda: - (a) La comprensione della natura e del livello di esposizione al CSRBB. L’organo di gestione dovrebbe far sì che vi siano chiare indicazioni sulla propensione al rischio per il CSRBB rispetto alle strategie aziendali dell’ente;
- (b) La definizione di azioni appropriate per valutare il CSRBB coerentemente con le strategie e le politiche approvate. A tale riguardo, l’organo di gestione o i suoi delegati sono responsabili della definizione di quanto segue:
- i. sistemi e norme per monitorare il CSRBB, valutare le posizioni e misurarne il rendimento, comprese le procedure per l’aggiornamento degli scenari di shock, parametri e scenari di stress e le principali ipotesi alla base dell’analisi del CSRBB dell’ente;
- ii. un processo completo di reporting e revisione del CSRBB;
- iii. efficaci controlli interni e sistemi informativi di gestione;
- (c) approvazione di importanti iniziative di assunzione del rischio CSRBB prima dell’attuazione. Le posizioni relative ai trasferimenti di rischio interni tra le attività diverse dalla negoziazione e quelle di negoziazione dovrebbero essere adeguatamente documentate;
- (d) la supervisione sull’approvazione, sull’attuazione e sulla revisione delle politiche e delle procedure concernenti la gestione del CSRBB. Il livello e le variazioni dell’esposizione al CSRBB dell’ente dovrebbero essere comunicati regolarmente all’organo di gestione;
- (e) La garanzia che la convalida dei metodi di misurazione del CSRBB e la valutazione del corrispondente rischio di modello siano inclusi in un processo di politiche formale che dovrebbe essere rivisto e approvato dall’organo di gestione o dai suoi delegati;
- (f) La comprensione e la valutazione dell’operato dei propri delegati rispetto all’attività di monitoraggio e controllo del CSRBB, in coerenza con le politiche approvate dall’organo di gestione, sulla base di revisioni periodiche di informazioni tempestive e sufficientemente dettagliate;
- (g) La comprensione di quali siano le implicazioni delle scelte strategiche dell’ente sul CSRBB e dei loro potenziali collegamenti con i rischi di mercato, di liquidità, di credito e operativi, pur non essendo necessario che tutti i membri dell’organo di gestione siano esperti del settore. Alcuni membri dovrebbero disporre di conoscenze tecniche sufficienti per sollevare dubbi e interrogativi sui report presentati all’organo di gestione. L’ente dovrebbe assegnare ai membri dell’organo di gestione la responsabilità di assicurare che l’alta dirigenza sia dotata di competenze per comprendere il CSRBB e che alla gestione dello stesso siano destinate le risorse adeguate.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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